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Consiglio di Stato, sez. IV, 28 maggio 2012, n. 3148 ... - Ediltecnico

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2.1. Il TAR ha in proposito affermato che trattasi <strong>di</strong> scelta pianificatoria legittima e razionale nellamisura in cui è limitato l’incremento delle opere esistenti, ma non il nuovo inse<strong>di</strong>amento, del restorispettosa delle competenze regionali in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze. Affermata la legittimità del quadrogenerale, così come mo<strong>di</strong>ficato, ne ha desunto la mancanza <strong>di</strong> interesse del ricorrente a coltivare ilricorso principale teso ad ottenere un’utilità ormai non più ottenibile.3. Secondo l’appellante, invece, il <strong>di</strong>vieto sarebbe illogico sia sotto il profilo urbanistico, pacificaessendo la compatibilità degli allevamenti intensivi con la zonizzazione agricola, sia sotto i profiliambientale e igienico sanitario, i soli per i quali, a mente della legislazione regionale, potrebberointrodursi limitazioni all’e<strong>di</strong>ficabilità relativa ad allevamenti intensiva in zona agricola;<strong>di</strong>versamente ragionando si finirebbe per inibire l’ammodernamento e l’adeguamento igienicosanitario degli allevamenti.3.1. Il <strong>di</strong>vieto sarebbe altresì invasivo delle competenze regionali alle quali la legge urbanisticariserva l’introduzione <strong>di</strong> specificazioni e limiti all’e<strong>di</strong>ficabilità in zona agricola al finedell’inse<strong>di</strong>amento ed ampliamento <strong>di</strong> allevamenti intensivi. Vietare interventi strutturali e ampliativisu e<strong>di</strong>fici esistenti equivarrebbe infatti ad apporre limitazioni aggiuntive rispetto a quelle che illegislatore ha demandato alla Giunta Regionale e per <strong>di</strong> più in contrasto con la ratio delle previsioniregionali che, come visto, non pongono limiti con riguardo agli interventi funzionali non connessiad un aumento dei capi allevati.3.2. Erronea sarebbe, inoltre, l’improce<strong>di</strong>bilità statuita dal TAR in relazione al ricorso principalepoiché la variante sopravvenuta non sarebbe opponibile a coloro che, come il ricorrente, hannogravato un illegittimo <strong>di</strong>niego fondato sulla pregressa strumentazione urbanistica, sussistendo perconverso l’obbligo per l’amministrazione <strong>di</strong> rideterminarsi, eventualmente anche mo<strong>di</strong>ficando la<strong>di</strong>sciplina urbanistica me<strong>di</strong>o tempore introdotta.4. L’amministrazione contesta la tesi da ultimo descritta: non solo la variante costituirebbesopravvenienza normativa ostativa, così come affermato dal primo giu<strong>di</strong>ce, ma la stessa nuovadomanda <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire avanzata dall’appellante sul presupposto del mutamento delquadro normativo, costituirebbe elemento idoneo a spostare definitivamente l’interesse sul nuovoprovve<strong>di</strong>mento. Eccepisce altresì il carattere <strong>di</strong> novità del motivo d’appello avente ad oggetto la<strong>di</strong>retta violazione dell’art. 44 comma 9 della L.R. n. 11/2004 (in primo grado la censura avanzatacon i motivi aggiunti avrebbe asseritamente richiamato la fonte citata solo per ricavarne un criterio<strong>di</strong> interpretazione autentica delle pregressa normativa). Quanto alle residue questioni contenziose,deduce l’ininfluenza della normativa regionale, entrata in vigore dopo l’adozione della variante alPRG; in ogni caso l’impregiu<strong>di</strong>cata possibilità per il Comune <strong>di</strong> imporre prescrizioni <strong>di</strong> carattereurbanistico-e<strong>di</strong>lizio tese ad evitare l’eccessivo utilizzo del territorio a mezzo <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti privi <strong>di</strong>connessione funzionali con il suolo agricolo, quali gli allevamenti zootecnici intensivi.5. L’appello è fondato.5.1. Possono superarsi le questioni preliminari relative all’ammissibilità dei motivi basati sullaviolazione della normativa urbanistica regionale e sulla presunta inapplicabilità alla fattispecie sottoil profilo temporale, poiché è l’esame <strong>di</strong> ragionevolezza della previsione vincolistica contenuta nellavariante generale ad assumere un ruolo <strong>di</strong>rimente.5.2. Non v’è dubbio che, sia legge regionale 24/85 (art. 6) che la successiva legge urbanisticaregionale n.11/2004, considerano ammissibili in area agricola gli allevamenti zootecnici intensivi.Gli allevamenti zootecnici intensivi sono definiti come attività prive <strong>di</strong> un nesso funzionale con ilfondo aziendale, invece sussistente per la generica attività <strong>di</strong> allevamento <strong>di</strong> animali connessaall’azienda agricola. Segnatamente, per questi ultimi, la legislazione regionale previgenteconsiderava in via presuntiva sussistente il nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola ovealmeno il 25% dei foraggi necessari derivasse dal fondo rustico. La legge urbanistica regionale del2004 ha poi provveduto ad una ridefinizione del nesso funzionale al fine <strong>di</strong> collegarlo a) all’utilizzo,in termini <strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong> copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico, della superficie delrelativo corpo aziendale; b) alla capacità teorica del fondo agricolo <strong>di</strong> coprire quota parte dellenecessità foraggere: c) all’esigenza <strong>di</strong> ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la <strong>di</strong>stribuzione

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