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Consiglio di Stato, sez. IV, 28 maggio 2012, n. 3148 ... - Ediltecnico

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<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>, <strong>sez</strong>. <strong>IV</strong>, <strong>28</strong> <strong>maggio</strong> <strong>2012</strong>, n. <strong>3148</strong>E<strong>di</strong>lizia e urbanistica - Allevamento avicolo in zona agricola - Necessità <strong>di</strong> nuovo capannone peruova prodotte - Richiesta permesso <strong>di</strong> costruire - Provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego - Illegittimità - Ragioni.Il <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Quarta)ha pronunciato la presenteha pronunciato la presenteREPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOSENTENZAsul ricorso numero <strong>di</strong> registro generale 9263 del 2005, proposto da:Azienda Agricola Fattorie Menesello <strong>di</strong> Menesello Simone e C., rappresentato e <strong>di</strong>feso dagli avv.Luigi Manzi, Ivone Cacciavillani, Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso Luigi Manzi inRoma, via Federico Confalonieri, 5;controComune <strong>di</strong> Lozzo Atestino in persona del Sindaco p.t., rappresentato e <strong>di</strong>feso dagli avv. MarioSanino, Sergio Dal Pra', con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;sul ricorso numero <strong>di</strong> registro generale 9264 del 2005, proposto da:Azienda Agricola Fattorie Menesello <strong>di</strong> Menesello Simone e C., rappresentato e <strong>di</strong>feso dagli avv.Luigi Manzi, Ivone Cacciavillani, Chiara Cacciavillani, con domicilio eletto presso Luigi Manzi inRoma, via Federico Confalonieri, 5;controComune <strong>di</strong> Lozzo Atestino in persona del Sindaco p.t., rappresentato e <strong>di</strong>feso dagli avv. Sergio DalPra', Mario Sanino, con domicilio eletto presso Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;per la riformaquanto al ricorso n. 9263 del 2005:della sentenza del T.a.r. Veneto – Venezia - Sezione II n. 02351/2005, resa tra le parti, concernente<strong>di</strong>niego concessione e<strong>di</strong>lizia -risarcimento danniquanto al ricorso n. 9264 del 2005:della sentenza del T.a.r. Veneto – Venezia - Sezione II n. 02350/2005, resa tra le parti, concernenteVariante al PRG - <strong>di</strong>niego concessione e<strong>di</strong>lizia -risarcimento danniVisti i ricorsi in appello e i relativi allegati;Viste le memorie <strong>di</strong>fensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'u<strong>di</strong>enza pubblica del giorno 3 aprile <strong>2012</strong> il Cons. Giulio Veltri e u<strong>di</strong>ti per le parti gliavvocati Luca Mazzeo in sostituzione <strong>di</strong> Luigi Manzi e Mario Sanino Luca Mazzeo in sostituzione<strong>di</strong> Luigi Manzi e Mario Sanino;Ritenuto e considerato in fatto e <strong>di</strong>ritto quanto segue.FATTOL’appellante, titolare nel Comune <strong>di</strong> Lozzo Atestino <strong>di</strong> un complesso avicolo per l’allevamento <strong>di</strong>galline ovaiole, chiedeva, in data 2 marzo 2004, il rilascio del permesso <strong>di</strong> costruire, in zonaagricola, un capannone destinato esclusivamente alla raccolta ed all’immagazzinamento delle uova


2.1. Il TAR ha in proposito affermato che trattasi <strong>di</strong> scelta pianificatoria legittima e razionale nellamisura in cui è limitato l’incremento delle opere esistenti, ma non il nuovo inse<strong>di</strong>amento, del restorispettosa delle competenze regionali in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze. Affermata la legittimità del quadrogenerale, così come mo<strong>di</strong>ficato, ne ha desunto la mancanza <strong>di</strong> interesse del ricorrente a coltivare ilricorso principale teso ad ottenere un’utilità ormai non più ottenibile.3. Secondo l’appellante, invece, il <strong>di</strong>vieto sarebbe illogico sia sotto il profilo urbanistico, pacificaessendo la compatibilità degli allevamenti intensivi con la zonizzazione agricola, sia sotto i profiliambientale e igienico sanitario, i soli per i quali, a mente della legislazione regionale, potrebberointrodursi limitazioni all’e<strong>di</strong>ficabilità relativa ad allevamenti intensiva in zona agricola;<strong>di</strong>versamente ragionando si finirebbe per inibire l’ammodernamento e l’adeguamento igienicosanitario degli allevamenti.3.1. Il <strong>di</strong>vieto sarebbe altresì invasivo delle competenze regionali alle quali la legge urbanisticariserva l’introduzione <strong>di</strong> specificazioni e limiti all’e<strong>di</strong>ficabilità in zona agricola al finedell’inse<strong>di</strong>amento ed ampliamento <strong>di</strong> allevamenti intensivi. Vietare interventi strutturali e ampliativisu e<strong>di</strong>fici esistenti equivarrebbe infatti ad apporre limitazioni aggiuntive rispetto a quelle che illegislatore ha demandato alla Giunta Regionale e per <strong>di</strong> più in contrasto con la ratio delle previsioniregionali che, come visto, non pongono limiti con riguardo agli interventi funzionali non connessiad un aumento dei capi allevati.3.2. Erronea sarebbe, inoltre, l’improce<strong>di</strong>bilità statuita dal TAR in relazione al ricorso principalepoiché la variante sopravvenuta non sarebbe opponibile a coloro che, come il ricorrente, hannogravato un illegittimo <strong>di</strong>niego fondato sulla pregressa strumentazione urbanistica, sussistendo perconverso l’obbligo per l’amministrazione <strong>di</strong> rideterminarsi, eventualmente anche mo<strong>di</strong>ficando la<strong>di</strong>sciplina urbanistica me<strong>di</strong>o tempore introdotta.4. L’amministrazione contesta la tesi da ultimo descritta: non solo la variante costituirebbesopravvenienza normativa ostativa, così come affermato dal primo giu<strong>di</strong>ce, ma la stessa nuovadomanda <strong>di</strong> permesso <strong>di</strong> costruire avanzata dall’appellante sul presupposto del mutamento delquadro normativo, costituirebbe elemento idoneo a spostare definitivamente l’interesse sul nuovoprovve<strong>di</strong>mento. Eccepisce altresì il carattere <strong>di</strong> novità del motivo d’appello avente ad oggetto la<strong>di</strong>retta violazione dell’art. 44 comma 9 della L.R. n. 11/2004 (in primo grado la censura avanzatacon i motivi aggiunti avrebbe asseritamente richiamato la fonte citata solo per ricavarne un criterio<strong>di</strong> interpretazione autentica delle pregressa normativa). Quanto alle residue questioni contenziose,deduce l’ininfluenza della normativa regionale, entrata in vigore dopo l’adozione della variante alPRG; in ogni caso l’impregiu<strong>di</strong>cata possibilità per il Comune <strong>di</strong> imporre prescrizioni <strong>di</strong> carattereurbanistico-e<strong>di</strong>lizio tese ad evitare l’eccessivo utilizzo del territorio a mezzo <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti privi <strong>di</strong>connessione funzionali con il suolo agricolo, quali gli allevamenti zootecnici intensivi.5. L’appello è fondato.5.1. Possono superarsi le questioni preliminari relative all’ammissibilità dei motivi basati sullaviolazione della normativa urbanistica regionale e sulla presunta inapplicabilità alla fattispecie sottoil profilo temporale, poiché è l’esame <strong>di</strong> ragionevolezza della previsione vincolistica contenuta nellavariante generale ad assumere un ruolo <strong>di</strong>rimente.5.2. Non v’è dubbio che, sia legge regionale 24/85 (art. 6) che la successiva legge urbanisticaregionale n.11/2004, considerano ammissibili in area agricola gli allevamenti zootecnici intensivi.Gli allevamenti zootecnici intensivi sono definiti come attività prive <strong>di</strong> un nesso funzionale con ilfondo aziendale, invece sussistente per la generica attività <strong>di</strong> allevamento <strong>di</strong> animali connessaall’azienda agricola. Segnatamente, per questi ultimi, la legislazione regionale previgenteconsiderava in via presuntiva sussistente il nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola ovealmeno il 25% dei foraggi necessari derivasse dal fondo rustico. La legge urbanistica regionale del2004 ha poi provveduto ad una ridefinizione del nesso funzionale al fine <strong>di</strong> collegarlo a) all’utilizzo,in termini <strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong> copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico, della superficie delrelativo corpo aziendale; b) alla capacità teorica del fondo agricolo <strong>di</strong> coprire quota parte dellenecessità foraggere: c) all’esigenza <strong>di</strong> ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la <strong>di</strong>stribuzione


esistenti e che quin<strong>di</strong> abbia voluto chiarire che per gli stessi non sono possibili ampliamenti.Tuttavia, anche a voler valorizzare la ratio urbanistica della previsione, in <strong>di</strong>sparte la sibillinaformulazione della stessa, resta insuperabile l’obiezione circa la non ragionevolezza dell’inibitoriapersino quando l’ampliamento o l’opera collegata abbia esclusivo obiettivo igienico sanitario e siaimposta dal rispetto <strong>di</strong> prescrizioni normative cogenti, vieppiù ove si consideri che le NTA perl’or<strong>di</strong>naria ipotesi <strong>di</strong> “annessi rustici” consentono il superamento del limite del 2% per realizzazioninecessarie al sod<strong>di</strong>sfacimento delle previsioni <strong>di</strong> Piani <strong>di</strong> sviluppo aziendali (circostanzaquest’ultima che ben può essere rappresentata dalla necessità <strong>di</strong> adeguare l’attività produttivaall’evoluzione delle norme <strong>di</strong> tutela della salubrità ambientale).La rilevata irragionevolezza è sufficiente a sorreggere l’annullamento in parte qua della variante, inriforma della sentenza gravata.6. Non appare corretta nemmeno la declaratoria <strong>di</strong> improce<strong>di</strong>bilità dell’originario ricorso, ove èfatta contestazione circa l’applicabilità della <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> rispetto delle opere (così come progettate)da immobili vicinori. L’improce<strong>di</strong>bilità è motivata dal primo giu<strong>di</strong>ce con l’impossibilità <strong>di</strong> ottenerel’utilità sperata a fronte delle sopravvenienze normative che ra<strong>di</strong>calmente inibiscono l’ampliamento.L’annullamento <strong>di</strong> queste ultime, tuttavia, fa cadere l’assunto. Né l’improce<strong>di</strong>bilità può del restosostenersi sulla base della nuova domanda presentata a seguito del primo <strong>di</strong>niego, come pretesodall’amministrazione appellata.In <strong>di</strong>sparte ogni considerazione circa la ritualità della censura, contenuta in memoria <strong>di</strong> costituzionee non veicolata attraverso appello incidentale, giova evidenziare che il ricorrente, ritenendo a sefavorevole l’inequivoco e sopravvenuto quadro normativo, ha proposto nuova domanda <strong>di</strong> permesso<strong>di</strong> costruire, attivando un proce<strong>di</strong>mento amministrativo conclusosi con un provve<strong>di</strong>mentosoprassessorio, quest’ultimo impugnato a mezzo <strong>di</strong> motivi aggiunti unitamente alle <strong>di</strong>sposizioni delsopravvenuto strumento urbanistico. Ciò non toglie che in capo al medesimo permanga comunqueun interesse, sia morale che connesso all’istanza risarcitoria, pur formulata, all’accertamentodell’eventuale invali<strong>di</strong>tà dell’originario <strong>di</strong>niego.7. Ebbene, anche il <strong>di</strong>niego all’epoca frapposto dall’amministrazione è illegittimo. Il dGR 22<strong>di</strong>cembre 1989, n. 7949, in adempimento del mandato conferito dal legislatore regionale nell’85, hastabilito i limiti <strong>di</strong> rispetto dei nuovi allevamenti zootecnico intensivi chiarendo espressamente <strong>di</strong>voler ricomprendere nel concetto <strong>di</strong> “nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico intensivi”, ai qualiriferire le speciali limitazioni in tema <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze, solo gli “ampliamenti volti ad incrementare ilnumero dei capi allevati.Le limitazioni pertanto non potevano riferirsi anche agli e<strong>di</strong>fici funzionali al miglioramento dellecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> allevamento quali quelli <strong>di</strong>chiaratamente progettati dal ricorrente.8. Non può invece essere accolta la domanda risarcitoria. Innanzitutto perché dall’annullamento nonderiva l’accertamento della spettanza del permesso <strong>di</strong> costruire, essendo lo stesso comunquedemandato alla rinnovata valutazione, fun<strong>di</strong>tus, da parte dell’amministrazione, alla luce <strong>di</strong> quantoinnanzi chiarito; in ogni caso, perché non è stata fornita la prova del “<strong>di</strong>ritto” al finanziamento(essendo semplicemente allegata la domanda dello stesso), o dell’automaticità e certezza dellarelativa concessione.9. Avuto riguardo alla complessità e peculiarità delle questioni trattate, le spese del giu<strong>di</strong>ziopossono essere compensate.P.Q.M.Il <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong> in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sugliappelli, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie e per l’effetto, in riforma dellasentenza gravata, annulla gli atti impugnati, nei limiti <strong>di</strong> cui in motivazione, salvi gli ulterioriprovve<strong>di</strong>menti dell’amministrazione.Respinge la domanda risarcitoria.Spese compensate.


Or<strong>di</strong>na che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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