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Versione integrale - Gruppo Banca Carige

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imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione delreddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in piùperiodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell’esercizio,rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento”.Nella determinazione del reddito imponibile di <strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong> S.p.A., le principali differenze permanentitra risultato civilistico e risultato fiscale sono originate dalle seguenti fattispecie:A) dividendi incassati nell’esercizio relativi a partecipazioni non iscritte nel trading (art. 89 TUIR);B) realizzo di partecipazioni in regime di partecipation exemption (art. 87 TUIR);C) parziale indeducibilità degli interessi passivi (art. 96 comma 5bis TUIR).La Finanziaria 2008 (L. 244 del 24/12/2007) ha anche apportato modifiche alle modalità dideterminazione della base imponibile IRAP, fissando una diretta rilevanza delle voci di bilancio, cosìcome classificate in base ai corretti principi contabili.L’art. 2, comma 55 del D.L. 225/2010 (cosiddetto “Decreto Milleproroghe” convertito nella L.10/2011), ha previsto che, in previsione dell’entrata in vigore del nuovo accordo di Basilea, le attivitàper imposte anticipate iscritte in bilancio relative a svalutazioni di crediti (art. 106, comma 3 del TUIR),avviamento e altre attività immateriali, i cui componenti siano deducibili in più periodi di imposta ai finidelle imposte sui redditi, siano trasformate in crediti di imposta qualora nel bilancio individuale dellasocietà venga rilevata una perdita di esercizio. La trasformazione decorrerà dalla data di approvazionedel bilancio chiuso in perdita, per un ammontare corrispondente al prodotto tra la perdita di esercizio eil rapporto fra le attività per imposte anticipate e la somma del capitale sociale e delle riserve.Tra le attività per imposte anticipate presenti in bilancio e richiamate dal decreto, si rilevano 14,9 milionidi euro per avviamento e 61,9 milioni di euro per rettifiche su crediti per un totale di 76,8 milioni dieuro.L’utilità concreta della norma si sostanzierà nella possibilità di conteggiare comunque, anche aprescindere dal conseguimento di perdite, dette imposte anticipate nel calcolo dei requisiti patrimonialirichiesti dall’accordo di Basilea 3, con evidenti benefici sia per la banca che, più in generale, per l’interosistema bancario italiano.L’incorporazione in <strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong> della società <strong>Banca</strong> Cesare Ponti S.p.A. ha comportato l’iscrizione incontabilità di un valore di avviamento pari a circa 46 milioni di euro derivante dal differenziale tra ilvalore della partecipazione annullata a seguito della fusione (di cui era detenuto il 100% del capitalesociale) e il valore dei beni e delle altre poste contabili iscritte nell’attivo e nel passivo in contropartita delcitato annullamento.La disciplina fiscale contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) considera le operazionidi fusione completamente neutrali, per cui gli eventuali maggiori (o minori) valori iscritti a seguito didette operazioni non assumono alcuna rilevanza dal punto di vista fiscale. Pertanto, i beni conservanofiscalmente il medesimo valore riconosciuto presso la società incorporata.Nel caso in esame quindi, a fronte di un valore civile dell’avviamento pari a circa 46 milioni di euro siavrebbe avuto un valore fiscale pari a 0.Per eliminare tale differenziale, ci si è quindi avvalsi del comma 10, dell’art. 15, del D.L. 185/2008, cheprevede la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dell’avviamento iscritto in sede di unaoperazione di fusione, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva nella misura del 16%.Detta opzione va effettuata versando in un'unica soluzione l’importo dovuto a titolo di imposta sostitutivaentro il termine per il versamento delle imposte relative all’anno in cui si è attuata la fusione (16 giugno2011).A fronte di un importo a titolo di avviamento iscritto a seguito della fusione pari a circa 46 milioni dieuro l’imposta sostitutiva dovuta risulta pari a circa 7,4 milioni di euro (16%).413

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