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Versione integrale - Gruppo Banca Carige

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13.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)31/12/10 31/12/091. Importo iniziale 58.868 44.8102. Aumenti 2.642 14.4942.1 Imposte differite rilevate nell'esercizio 2.637 14.494a) relative a precedenti esercizi - 363b) dovute al mutamento di criteri contabili -c) altre 2.637 14.1312.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali -2.3 Altri aumenti -2.4 Operazioni di aggregazione aziendale (1) 53. Diminuzioni 9.656 4363.1 Imposte differite annullate nell'esercizio 9.656 436a) rigiri 9.656 436b) dovute al mutamento di criteri contabili -c) altre -3.2 Riduzioni di aliquote fiscali -3.3 Altre diminuzioni -4. Importo finale 51.854 58.868(1) La voce Operazioni di aggregazione aziendale” al 31/12/2010 si riferisce alle passività per imposte differitederivanti dall’incorporazione in <strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong> della società <strong>Banca</strong> Cesare Ponti S.p.A.13.7 Altre informazioni.La Finanziaria 2008 L. n° 244 del 24/12/2007 ha ridotto, a partire dal 1/1/2008, le aliquote dell’IRESdal 33% al 27,5% e l’aliquota base IRAP dal 4,25% al 3,90%. Per quanto riguarda l’IRAP è stato inoltrestabilito un coefficiente dello 0,9176 per riparametrare le aliquote variate dalle regioni perl’applicazione dell’addizionale, pertanto per la quasi totalità delle regioni di operatività (per la quale lamaggiorazione di aliquota era stata fissata all’1%) l’aliquota da applicare risulta sostanzialmente pari al4,82%.Conseguentemente, già dal bilancio 2007, le aliquote applicate nel calcolo della fiscalità differita sonole seguenti:IRES 27,5%IRAP 4,82%Sempre con la L. 244/2007, è stato rafforzato il principio di derivazione del reddito d’impresa dallerisultanze del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). A tal fine, è statamodificata la normativa fiscale prevedendo:A) che per i soggetti IAS valgano, anche in deroga alle altre disposizioni previste dallo stesso TestoUnico delle Imposte sui Redditi, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazionedel bilancio IAS (art. 83 del TUIR);B) una serie di modifiche ad altre parti del TUIR volte ad armonizzare, per quanto concerne gliaspetti valutativi, le regole fiscali con quelle contabili. Sono un esempio di questo secondogenere di modifiche la previsione della rilevanza fiscale delle valutazioni delle azioni delportafoglio di trading, delle valutazioni imputate a conto economico delle immobilizzazionifinanziarie diverse dalle azioni e della valutazione delle passività finanziarie (art. 110, commi 1bis e 1 ter del TUIR).Al riguardo, il D.M. 1 aprile 2009, n. 48 (c.d. “Decreto IAS”) ha chiarito che “anche ai soggetti IAS siapplicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del Testo Unico che prevedono limiti quantitativi alladeduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di412

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