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Versione integrale - Gruppo Banca Carige

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La quota di ammortamento del periodo viene imputataalla voce di conto economico “Altri oneri/proventidi gestione”.- OPERAZIONI DI AGGREGAZIONEAZIENDALELe operazioni di aggregazioni aziendali sono regolatedalle disposizioni dell‟IFRS 3 - Aggregazioni aziendali.Tale principio è stato, modificato da parte delloIasb nel gennaio 2008.Le nuove disposizioni, omologate con il Reg. CE n.495 pubblicato il 3/06/2009, hanno efficacia obbligatoriaa partire dagli esercizi con inizio dal o successivamenteal 1° luglio 2009.Per la <strong>Banca</strong>, non avendo usufruito della possibilitàdi un adozione anticipata del principio, la data dientrata in vigore è stata il 1° gennaio 2010.Si rimanda all‟inizio della sezione per il dettaglio delleprincipali modifiche apportate.AGGREGAZIONI AZIENDALI FRA ENTITÀ UNDERCOMMON CONTROLLe operazioni di aggregazione aziendale fra entitàunder common control non rientrano nell‟ambito diapplicazione del Principio contabile internazionaleIFRS 3, né sono disciplinate da altri IFRS; vengonoquindi definite facendo riferimento alle disposizionicontenute nello IAS 8 - Accounting Policies, Changesin Accounting Estimates and Errors.Gli IAS/IFRS forniscono specifiche linee guida cui fareriferimento (paragrafi 10–12 dello IAS 8) qualorauna transazione non rientri in ambito IAS/IFRS, cherichiedono agli Amministratori di tenere conto anchedei pronunciamenti più recenti di altri organisminormativi che per la definizione di principi contabiliutilizzino una struttura concettuale simile. A tale propositosi osserva che il Financial Accounting StandardsBoard (FASB) ha pubblicato una norma contabileriguardante le aggregazioni aziendali (FAS 141)la quale per diversi aspetti è simile all‟IFRS 3 e a differenzadi quest‟ultimo include, sotto forma di appendice,linee guida contabili limitate relative alletransazioni sotto controllo comune, in precedenzadescritte nell‟Accounting Principles Board (APB)Opinion 16. Tale metodo (“pooling of interest”) prevedeper le operazioni di tale natura l‟iscrizione delleattività e passività a valori storici (di libro) delle a-ziende aggregate, anziché ai rispettivi fair value senzarilevazione dell‟avviamento.Tale soluzione è stata nella sostanza recepita in ambitonazionale, dall‟Assirevi, con i documento OPI n.1 relativo trattamento contabile delle “business combinationsof entities under common control” e OPI n.2 relativo al trattamento contabile delle fusioniLe operazioni di aggregazione “infragruppo” o comunquefra “entità under common control”,all‟interno del <strong>Gruppo</strong> <strong>Banca</strong> CARIGE, vengono pertantoeffettuate sulla base del valore contabile delleentità trasferite. Qualora il corrispettivo corrispostoper l‟acquisizione della partecipazione differisca dalvalore contabile dell‟entità trasferita, in ragionedell‟avviamento riconosciuto, la differenza viene imputataa riduzione del patrimonio netto della societàacquirente e l‟operazione viene qualificata al pari diuna attribuzione straordinaria di riserve.In modo del tutto analogo qualora una entità vengatrasferita il corrispettivo percepito viene appostatodirettamente ad una riserva di patrimonio netto, a-vendo natura nella sostanza di un apporto di capitaleda parte delle altre società del gruppo di appartenenza.- MODALITA‟ DI DETERMINAZIONE DEL FAIRVALUEIl fair value (valore equo) è il corrispettivo al qualeun„attività potrebbe essere scambiata, o una passivitàestinta, in una libera transazione fra parti consapevolie indipendenti.Nella determinazione del fair value si assume che latransazione avvenga in ipotesi di continuità aziendalee di sostanziale simmetria informativa fra le parti.Strumenti finanziariIl fair value degli strumenti finanziari corrisponde alprezzo di quotazione, nel caso di strumenti quotati sumercati attivi, ed al valore calcolato mediantel‟utilizzo di tecniche di valutazione, per gli altri strumenti.Uno strumento finanziario è considerato quotato inun mercato attivo quando il relativo prezzo è prontamentee regolarmente reso disponibile da borsevalori, operatori, intermediari, agenzie di determinazionedel prezzo e tale prezzo rappresenta operazionidi mercato effettive, che avvengono regolarmente innormali transazioni, o potenziali che potrebbero avveniresu tali basi.In questa categoria sono inclusi gli strumenti ammessialla negoziazione su mercati regolamentati o sistematicamentetrattati su circuiti di negoziazione “alternativi”rispetto a quelli ufficiali 3 , i cui prezzi sianoconsiderati “significativi”, nonché quelli rilevabili dacontributori che operano quali primari intermediarisui diversi mercati, laddove i prezzi proposti sianorappresentativi di potenziali transazioni.Un mercato regolamentato non garantisce la presenzadi prezzi “significativi” quando sussista almenouna delle seguenti condizioni:3 Mercati secondari non regolamentati a livello ufficiale in cuivengono scambiati con sistematicità strumenti finanziari già emessi,sulla base di regole e condizioni prestabilite, trasparenti e notea tutti gli operatori partecipanti.376

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