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Versione integrale - Gruppo Banca Carige

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Per l’anno 2010 si segnala inoltre, relativamente all’operazione di incorporazione in <strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong> dellasocietà <strong>Banca</strong> Cesare Ponti S.p.A., l’iscrizione in contabilità di <strong>Banca</strong> <strong>Carige</strong> di un valore di avviamentopari a circa 46 milioni di euro derivante dal differenziale tra il valore della partecipazione annullata aseguito della fusione (di cui era detenuto il 100% del capitale sociale) e il valore dei beni e delle altreposte contabili iscritte nell’attivo e nel passivo in contropartita del citato annullamento.La disciplina fiscale contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) considera le operazionidi fusione completamente neutrali, per cui gli eventuali maggiori (o minori) valori iscritti a seguito didette operazioni non assumono alcuna rilevanza dal punto di vista fiscale. Pertanto, i beni conservanofiscalmente il medesimo valore riconosciuto presso la società incorporata.Nel caso in esame quindi, a fronte di un valore civile dell’avviamento pari a circa 46 milioni di euro siavrebbe avuto un valore fiscale pari a 0.Per eliminare tale differenziale, ci si è quindi avvalsi del comma 10, dell’art. 15, del D.L. 185/2008, cheprevede la possibilità di ottenere il riconoscimento fiscale dell’avviamento iscritto in sede di unaoperazione di fusione, attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva nella misura del 16%.Detta opzione va effettuata versando in un'unica soluzione l’importo dovuto a titolo di imposta sostitutivaentro il termine per il versamento delle imposte relative all’anno in cui si è attuata la fusione (16 giugno2011).A fronte di un importo a titolo di avviamento iscritto a seguito della fusione pari a circa 46 milioni dieuro l’imposta sostitutiva dovuta risulta pari a circa 7,4 milioni di euro (16%).L’effetto positivo a conto economico, derivante dalla differenza fra le imposte anticipate iscritte a seguitodel citato riallineamento (circa 14,9 milioni di euro) e l’imposta sostitutiva liquidata, risulta pari a circa7,5 milioni di euro.Non sono stati effettuati stanziamenti per imposte differite passive sulle riserve in sospensione d’impostatenuto conto della entità rilevante delle riserve non in sospensione d’imposta disponibili per l’eventualedistribuzione e del fatto che la distribuzione di riserve in sospensione di imposta, pari a circa 64 milioni,non si è mai verificata in passato.148

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