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New Tabloid n°3 - Ordine dei Giornalisti

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L’angolodella leggeUna sentenza dell’alta corte salutata con favore dal mondo della reteBlog senza registrazioneper la Cassazione si puòRibaltato il concetto espresso, in precedenza, dalla Corte d’Appello di Catania sul casodi un blogger siciliano che era stato denunciato per il reato di stampa clandestina. Orail blog può non essere più considerato prodotto editoriale la cui testata è sottopostaall’obbligo di registrazione in Tribunale, in base alla legge n. 62 del 2001Sei anni di processo e tre gradi digiudizio per dire che per un blog nonc’è obbligo di registrazione della testataal Tribunale. E che un qualsiasicittadino può esprimere le sue opinionisu un blog non registrato senzaincorrere nel reato di stampa clandestina,così come era invece previstodalla vecchia legge sulla stampa.Una sentenza quella della Corte diCassazione che è stata salutata congrande favore dal mondo della Retee, in particolare, dai blogger. La storicasentenza della Cassazione che hacancellato le due precedenti di primoe secondo grado,rispettivamente <strong>dei</strong>giudici del Tribunale di Modica e dellaCorte d’Appello di Catania, è statapronunciata il 10 maggio ma non siconoscono ancora le motivazioni.Al centro del caso un giornalista enoto blogger siciliano, Carlo Ruta,che curava notizie e commenti suifenomeni mafiosi attraverso il suoblog www.acca<strong>dei</strong>nsicilia.net senzaessersi preventivamente preoccupatodi registrare la relativa testata inTribunale. Ruta era stato condannatonel 2008 dal tribunale di Modicaper il reato di stampa clandestina(pronuncia confermata poi nel 2011dalla Corte di appello di Catania).Proprio per un post pubblicato suAccade in Sicilia un magistrato si erasentito offeso e aveva querelato perdiffamazione Carlo Ruta. Il tribunaledi Modica, considerando il blog unavera e proprio testata giornalistica (ecioè un “prodotto editoriale” in basealla legge n. 62/2001, e in quanto“stampa periodica”, avrebbe dovutoessere registrato presso il Tribunalecompetente) lo aveva condannato.Ora la Cassazione ha stabilito cheun blog non è di per sé un prodottoeditoriale e la figura del blogger nonè sovrapponibile con quella del giornalista.Nella pratica significa che iblog, e i loro animatori (giornalisti eno), potranno continuare l’attività,senza obbligo di registrare la testata.Nel caso specifico del processoa Ruta, la Corte di Cassazione haemesso provvedimento di assoluzioneperché “il fatto non sussiste” cassandole due sentenze precedenti“senza rinvio”. Processo finito, quindi.E parola fine, sembrerebbe. Dopoanni di dubbi interpretativi e dopoche sembrava ormai deciso l’obbligodi registrazione anche <strong>dei</strong> blog cometestate giornalistiche dotate quindi diun direttore responsabile. La Corte diCassazione, nel prendere in esamelo specifico caso del blogger siciliano,è stata chiamata così a decideresu una delle questioni più delicate daquando esiste il web 2.0: se, cioè,tutti quei blog, caratterizzati da periodicitàdegli aggiornamenti e dallacomunicazione al pubblico, debbanoessere equiparati a una normale testatagiornalistica e, quindi, soggettialla legge sull’editoria (Legge n. 47del 1948). E ha, di fatto, sentenziatoche stampa tradizionale e telematicanon sono la stessa cosa.Ciò detto, rimane inalterato però tuttoil dibattito sul diritto all’identitàpersonale, sull’accesso agli archivi,sul diritto alla privacy.<strong>Tabloid</strong> 3 / 201235

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