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numero 3/2012 - Collegio dei Geometri della Provincia di Verona

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norme<strong>Collegio</strong> <strong>Geometri</strong> e <strong>Geometri</strong> laureati <strong>della</strong> provincia <strong>di</strong> Venezia19Incremento detrazione e<strong>di</strong>lizia dal“36%” al 50% fino al 30.06.2013Si prevede un significativo incremento ai benefici fiscali IRPEFprevisti per chi effettua opere <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia (Legge449/1997 e ora Art. 16-bis co. 1-2-3 del D.p.r. 917/1986). Lenovità introdotte dal decreto sviluppo sono le seguenti.Per gli interventi effettuati e pagati con bonifico dal 26.06.<strong>2012</strong>al 30.06.2013 la detrazione IRPEF passa dal 36% al 50%, e illimite <strong>di</strong> spesa per immobile passa da 48.000 Euro a 96.000Euro. Il momento <strong>di</strong> riferimento per il sostenimento <strong>della</strong>spesa è quello in cui si effettua il bonifico bancario o postale.Per le spese sostenute entro il 25.06.<strong>2012</strong> la detrazione è del36% su un massimo <strong>di</strong> 48.000 Euro. Per le spese sostenutedal 01.07.2013 la detrazione è del 36% su un massimo <strong>di</strong>48.000 Euro.Art. 11 – “Il Sole 24 Ore” 04.08.12 p. 15Prestazioni <strong>di</strong> lavoratoricon partita IVATalvolta capita che le aziende ricevano prestazioni <strong>di</strong> lavoroda soggetti dotati <strong>di</strong> autonoma partita IVA. L’Art. 1 comma26 <strong>della</strong> Legge 92/<strong>2012</strong> prevede che, salvo prova contrariafornita dal committente, questo tipo <strong>di</strong> prestazioni lavorativedocumentate da fattura si considerano collaborazionicoor<strong>di</strong>nate e continuative ove ricorrano due delle seguenticircostanze:1)Che la collaborazione con lo stesso committente abbiadurata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anniconsecutivi. 2) Che i corrispettivi annui complessivamentepercepiti per la collaborazione nell’arco <strong>di</strong> due anni solariconsecutivi, anche se fatturati a <strong>di</strong>versi soggetti riconducibilial medesimo centro d’interessi, costituisca più dell’80%<strong>dei</strong> corrispettivi complessivi del collaboratore. 3)Che ilcollaboratore <strong>di</strong>sponga <strong>di</strong> una postazione fissa <strong>di</strong> lavoropresso il committente. Le con<strong>di</strong>zioni sono state esposte cosìcome mo<strong>di</strong>ficate dalla Legge 134/<strong>2012</strong>.La presunzione <strong>di</strong> legge non si applica se ricorrono i seguentirequisiti: 1)La prestazione sia connotata da competenzeteoriche <strong>di</strong> grado elevato acquisite attraverso significativipercorsi formativi. 2) Il red<strong>di</strong>to annuo percepito dallavoratore autonomo non sia inferiore a 1,25 volte il minimoimponibile ai fini del versamento <strong>dei</strong> contributi INPS gestionecommercianti, ovvero a Euro 18.663,00 per l’anno <strong>2012</strong>. Lapresunzione non opera anche per le prestazioni lavorativesvolte nell’esercizio <strong>di</strong> attività professionali per le quali èrichiesta l’iscrizione ad un Or<strong>di</strong>ne o ad Albi professionali.Le novità si applicano ai contratti stipulati dopo l’entrata invigore delle nuove norme, mentre per i rapporti in corso lenovità si applicano dopo 12 mesi dall’entrata in vigore.Nel caso in cui la prestazione lavorativa sia riqualificata comecollaborazione coor<strong>di</strong>nata e continuativa, i contributi INPSda versare alla gestione separata (Art. 2 comma 26 Legge335/1995) sono a carico per 2/3 del committente e per 1/3del collaboratore.Art. 1 co. 23/27 – “Il Sole 24 Ore” 04.07.12 N.T. - 06.08.12 p. 5– “Italia Oggi” 25.06.12 p. 5 – 20.08.12 p. 16Proroga detrazione e<strong>di</strong>lizia“55%” al 30.06.2013La detrazione per gli interventi <strong>di</strong> risparmio energeticoqualificato (pannelli solari, sostituzione caldaie, coibentazionee infissi, riqualificazione energetica) <strong>di</strong> cui all’art. 1 co. 344-345-346 <strong>della</strong> Legge 296/2006, che prevede una detrazionedel 55% delle spese sostenute (con i soliti limiti <strong>di</strong> spesa) sue<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> qualsiasi categoria catastale a favore <strong>di</strong> soggettiIRPEF e soggetti IRES, viene prorogata al 30.06.2013. Dal01.07.2013 rimane possibile solo la detrazione or<strong>di</strong>naria del36% <strong>di</strong> cui all’art. 16-bis del D.p.r. 917/1986.Art. 11 – “Italia Oggi” 31.07.12 p. 26

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