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numero 3/2012 - Collegio dei Geometri della Provincia di Verona

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CIPAG<strong>Collegio</strong> <strong>Geometri</strong> e <strong>Geometri</strong> laureati <strong>della</strong> provincia <strong>di</strong> Venezia16Cassa <strong>di</strong> previdenzale nuove normeNuovi regolamenti e aggiornamenti dalla Cassa <strong>di</strong> previdenza<strong>di</strong> Gianna NardoUNICO <strong>2012</strong>Grande novità degli ultimi anni è la sostituzione del modello17 con il Modello Unico; dal <strong>2012</strong> anche i contributi minimi,oltre alle autoliquidazione, saranno riscossi tramite il modello F24Accise. Non saranno quin<strong>di</strong> più inviati i M.a.v. bancari.Solo i neo iscritti <strong>2012</strong> e coloro che non sono tenuti allapresentazione del Modello Unico dovranno effettuare iversamenti tramite il Portale <strong>dei</strong> Pagamenti, <strong>di</strong>sponibile allasezione Servizi Riservati <strong>della</strong> CIPAG – www.cassageometri.it.Nel caso non si avesse adempiuto all’obbligo <strong>della</strong> presentazione<strong>di</strong> Unico <strong>2012</strong> (che scadeva il 1° ottobre u.s.), se si presentacomunque Unico entro 90 giorni dalla scadenza del terminestabilito, la <strong>di</strong>chiarazione (Presentazioni in ritardo) è considerataancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applicheràuna sanzione ( da 258 a 1.032 euro ) evitabile almeno in parte se,entro lo stesso termine (90 giorni) si versa spontaneamente unasanzione ridotta (25 euro pari a 1/10 <strong>di</strong> 258 euro).La <strong>di</strong>chiarazione presentata dopo i 90 giorni si considera omessama costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposteda essa derivanti.E’ possibile integrare (in aumento o in <strong>di</strong>minuzione) la<strong>di</strong>chiarazione presentandone una nuova .Infatti per correggere errori od omissioni che hanno determinatoun maggior red<strong>di</strong>to, un minor debito o un minor cre<strong>di</strong>tod’imposto, si puo’ integrare a proprio favore la <strong>di</strong>chiarazionepresentando un altro UNICO Pf entro la scadenza previstaper la <strong>di</strong>chiarazione relativa al periodo d’imposta successivo(Dichiarazione integrativa in <strong>di</strong>minuzione).Possiamo correggere errori e omissioni che hanno determinato unminor red<strong>di</strong>to o un minor debito o un maggior cre<strong>di</strong>to d’impostapresentando una <strong>di</strong>chiarazione integrativa (Dichiarazioneintegrativa in aumento):• entro la scadenza <strong>della</strong> <strong>di</strong>chiarazione relativa all’annosuccessivo, facendo ricorso al ravve<strong>di</strong>mento operoso ebeneficiando pertanto <strong>di</strong> sanzioni ridotte• entro i termini per l’accertamento ossia il 31 <strong>di</strong>cembre delquarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la<strong>di</strong>chiarazione senza riduzione delle sanzioni (per es. entro il31 <strong>di</strong>cembre 2016 si puo’ correggere Unico <strong>2012</strong>)OBBLIGO DI CONTRIBUZIONEPREVIDENZIALE ANCHE PER IGEOMETRI CHE DICHIARANO REDDITIPROFESSIONALI OCCASIONALIRicordo che l’obbligo <strong>di</strong> iscrizione alla Cassa riguarda tuttigli iscritti all’Albo provvisti <strong>di</strong> partita iva ma interessaanche coloro che producono un red<strong>di</strong>to derivantedall’attività professionale dell’iscritto all’Albo, seppureoccasionalmente. Infatti la CIPAG ha piu’ volte riba<strong>di</strong>to cheIl servizio <strong>di</strong> consulenza e assistenza a favore degli iscrittidelle tematiche previdenziali è magistralmente condottonella segreteria del collegio dalle brave segretarie che congentilezza e <strong>di</strong>sponibilità rispondono alle svariate richieste <strong>dei</strong>colleghi. L’articolo è stato pre<strong>di</strong>sposto dalla “nostra” GiannaNardo, che con grande competenza ha saputo riassumere lenovità delle mo<strong>di</strong>fiche già operative, recentemente approvatedai ministeri vigilanti, che sono state votate dal Comitato<strong>dei</strong> Delegati per garantire la sostenibilità <strong>della</strong> Cassa per iprossimi 50 anni, in linea con quanto richiesto dal MinistroFornero. A breve la cassa renderà <strong>di</strong>sponibili agli iscrittiulteriori servizi telematici, tra i quali la possibilità <strong>di</strong> ipotizzarequale potrà essere la pensione spettante ed il relativo potere<strong>di</strong> acquisto attualizzato <strong>della</strong> stessa, in funzione <strong>dei</strong> red<strong>di</strong>tigià denunciati e quelli che si presuppone potranno esservi infuturo in base all’ipotesi <strong>di</strong> crescita red<strong>di</strong>tuale in percentualeo meno per verificare se potrà convenire o meno l’aderireal “Fondo Pensione Futura” istituito dalla Cassa <strong>Geometri</strong>. Ilprossimo martedì 19 febbraio, verosimilmente nella sede del<strong>Collegio</strong>, verrà presentato il nuovo fondo tutto <strong>dei</strong> geometri,dal collega Leo Momi del Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione<strong>della</strong> Cassa <strong>Geometri</strong> e da un funzionario <strong>della</strong> Cassa,spiegando i vantaggi <strong>della</strong> previdenza complementare a cuifacoltativamente ci si potrà iscrivere e la convenienza rispettoad altri prodotti similari da cui eventualmente sarà possibileemigrare.”il compimento <strong>di</strong> atti eseguiti dagli iscritti all’Albo sprovvisti<strong>di</strong> partita IVA è già <strong>di</strong> per se rilevante ai fini dell’iscrizionealla Cassa secondo la vigente normativa che non richiede ilcarattere <strong>della</strong> continuità e <strong>della</strong> esclusività dell’esercizio <strong>della</strong>professione, evidenziando che l’Amministrazione finanziariariconosce nell’iscrizione all’Albo un in<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> “abitualità”nell’esercizio <strong>della</strong> professione, salvo la possibilità <strong>di</strong> fornire laprova contraria.Riguardo al concetto <strong>di</strong> “esercizio <strong>della</strong> professione” con larecente sentenza n. 14684/12 la Corte <strong>di</strong> Cassazione Sez.Lav. haprecisato come in tale concetto debba ritenersi compreso – oltreall’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali –anche l’esercizio <strong>di</strong> attività che, pur non professionalmentetipiche, presentino un nesso con l’attività professionalestrettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenzetecniche <strong>di</strong> cui si avvale il professionista or<strong>di</strong>nariamentenell’esercizio <strong>della</strong> sua professione e nel cui svolgimento quin<strong>di</strong>mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dallaformazione tipo logicamente propria <strong>della</strong> sua professione.Nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti l’iscrizione alla Cassa è obbligatoriain caso <strong>di</strong> compimento <strong>di</strong> atti professionali a rilevanzaesterna nell’interesse del datore <strong>di</strong> lavoro, a meno che ilCCNL <strong>di</strong> riferimento preveda un RUOLO PROFESSIONALE checontempli l’inquadramento <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenti iscritti in Albi.

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