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NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI ED ...

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<strong>NOTIFICAZIONE</strong> E <strong>COMUNICAZIONE</strong> <strong>DI</strong> <strong>ATTI</strong> GIU<strong>DI</strong>ZIARI <strong>ED</strong> EXTRA GIU<strong>DI</strong>ZIARIIN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.Cenni sul Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13novembre 2007, non ancora entrato in vigore in Italia.Nel luglio 2005 la Commissione Europea ha presentato una proposta di modifica delregolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio dell’Unione Europea in materia notificazione ecomunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile ocommerciale. Più tardi a seguito di un accordo raggiunto con il Consiglio, il Parlamento europeo haapprovato nel luglio 2006 una serie di emendamenti che corrispondevano alle modifiche convenutecon il Consiglio e ha chiesto ufficialmente alla Commissione di presentare una versione codificatadel regolamento (CE) n. 1348/2000 sotto forma di proposta che il Consiglio dell’Unione Europea edil Parlamento Europeo approvano il 13 novembre 2007. Tale Regolamento (CE) n.1393/2007pubblicato nella G.U. U.E. n.L324 del 10 dicembre 2007) che si applica “ in materia civile ecommerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Statomembro per essere notificato o comunicato al suo destinatario, non concerne, in particolare, lamateria fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioninell’esercizio di pubblici poteri (>)”.Le principali novità introdotte da quest’ultimo regolamento possono essere riassunte nei puntiche seguono:1) Viene sancito l’obbligo di trasmettere l’atto unitamente ad un modulo standard, da compilarsinella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui avviene la trasmissione o inun’altra lingua ammessa dallo Stato richiesto (art. 4) ;2) viene fissato all’art. 7 l’obbligo di effettuare la notificazione o la comunicazione degli attientro un mese dalla data in cui la domanda perviene all’organo emittente;3) è sancito all’art. 8 l’obbligo dell’organo ricevente di informare per iscritto, con apposito modulostandart, il destinatario dell’atto del suo diritto di rifiutare di ricevere l’atto da notificare o dacomunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione, oppure inviando l’attoall’organo ricevente entro una settimana, qualora non sia redatto in una lingua compresa daldestinatario o nella lingua ufficiale del luogo di notificazione o di comunicazione;4) viene introdotto un diritto forfettàrio unico, il cui importo va fissato preventivamente dallo Statomembro richiesto nel rispetto dei principi di proporzionalità e non di discriminazione, per coprire lespese derivanti dal ricorso ad un ufficiale giudiziario o alla persona competente in virtù della leggedi detto Stato (art. 11).Cenni sul Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29 maggio 2000, entrato in vigoreil 31.05.2001, ancora efficace.Scopo del sopraddétto Regolamento, è quello di migliorare e accelerare la trasmissione tra gliStati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (ad eccezionedella Danimarca, art. 3), attraverso rapporti più diretti fra le persone o le autorità responsabili dellaloro trasmissione e quelle incaricate di procedere o di far procedere alla loro notificazione ocomunicazione. Si tratta quindi di uno strumento che si inserisce nel quadro del Trattato diAmsterdam che, modificando il fondamento giuridico della cooperazione giudiziaria in materiacivile, ora inserita nel trattato CE, ha imposto l’adozione di uno strumento comunitario capace dirimuovere le difficoltà di ordine pratico incontrate dai cittadini europei nel territorio comune,nonché gli ostacoli che possono frapporsi all’esercizio dei diritti e ad un accesso alla giustizia inposizione di parità.A tal fine, per migliorare il coordinamento dei sistemi giuridici ai sensi del diritto internazionale,ogni Stato membro designa organi “mittenti” e “riceventi”, incaricati rispettivamente di trasmettere


e di ricevere gli atti in questione. Inoltre, ciascuno Stato membro designa un’autorità centraleincaricata, fra l’altro, di fornire informazioni in materia e risolvere i problemi attinenti all’inviodegli atti .La notificazione in RomaniaAtti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commercialeLe richieste di assistenza giudiziaria internazionale, aventi per oggetto la notifica di atti giudiziaried extragiudiziari in materia civile e commerciale a persone fisiche o giuridiche con domicilio oresidenza in Romania, devono essere formulate ed evase secondo la procedura indicata nelRegolamento (CE) del Consiglio dell’Unione Europea n. 1348/2000/CE.La notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziale in materia civile e commerciale tra laRepubblica Italiana e la Repubblica di Romania è disciplinata Italia dalla Convenzione dell’Aja del1965 (in vigore per la Romania dall’1 aprile 2004) e dalle disposizioni contenute nellaConvenzione bilaterale tra la Romania e l’Italia concernente l’assistenza giudiziaria in materiacivile e penale, conclusa l’11 novembre 1972.In virtù del principio di priorità dell’accordo multilaterale rispetto a quello bilaterale, siapplicheranno per la notificazione le disposizioni contenute nella Convenzione dell’Aja del 15novembre 1965, che ha sostituito, nei rapporti fra la Repubblica italiana e la Repubblica diRomania, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ha designato l’Autorità Centrale competente, inconformità dagli articoli 3,4,5 e 6, a ricevere le richieste di notificazione o di comunicazioneprovenienti da un altro Stato contraente e a darvi seguito secondo le disposizione previste dagliarticoli 8 e 16 della Convenzione.In Romania, così come precisato dalla Direzione Diritto Internazionale e Trattati - ServizioDiritto Internazionale Privato e Cooperazione Giudiziaria in Materia Civile e Commerciale delMinistero della Giustizia, le autorità competenti a ricevere atti giudiziari ed extragiudiziali possonoessere individuate per il tramite dell’Atlante Giudiziario Europeo ( a secondo del domicilio dellapersona) il quale contiene le coordinate di tutti gli Organi giurisdizionali ordinari “Judecatoria”(Pretura ), nella cui circoscrizione risiede o ha sede il destinatario.Per la pratica applicazione della Convenzione dell’Aja del 1965, conformemente all’art.2 laRepubblica di Romania ha designato quale Autorità Centrale atta ad esercitare tale compito, il:Ministerul Justitiei (Ministero della Giustizia)Directia Drept International si Tratate Serviciul Drept International privat si Cooperare JudiciaraInternationala in materia Civila si Commerciala (Direzione Diritto Internazionale e Trattati -Servizio Cooperazione Giudiziaria Internazionale in materia Civile e Commerciale)Str. Apollodor nr.17, Sector 5, 0050741 Bucuresti (Romania)Tel.: 0040.37.20 41 077E-mail: dreptinternational@just.roWeb: www.just.roa) Notificazione di atti amministrativi (ammende per violazione al Codice della Strada, ingiunzionedi pagamento, ecc.).In assenza di accordi di cooperazione internazionale per la materia di cui si tratta la notifica diatti di natura amministrativa a carico di soggetti residenti nella Repubblica di Romania va speditadirettamente a questa Rappresentanza diplomatico-consolare in doppia copia, completa di relativatraduzione in lingua locale, e da formulario. Successivamente questa Cancelleria Consolare sicurerà di restituire all’ufficio richiedente una copia dell’atto con la relata di notifica.Si segnala, che in caso di indirizzo sconosciuto non è possibile effettuare la notifica poiché leinformazioni riguardanti “il domicilio/la residenza in Romania di cittadini romeni”, rientrano nellacategoria di dati a carattere personale (Legge romena n. 677/2001), che per cui non possono essereforniti a questo Ufficio.


In tal senso, le locali autorità hanno indicato come organo di riferimento l’Istituto Nazionale perl’Evidenza della Popolazione (INEP) presso il Ministero dell’Amministrazione e degli Interni inBucarest, pertanto, quando ad esempio è nota la targa di un veicolo, ma non l’autore dell’infrazioneal Codice della Strada italiano, la richiesta di notizie a riguardo, preliminare alla notifica, va direttaalla sopra descritta autorità straniera cosi come di seguito riportato:Inspectoratul National pentru Evidenta Populatieidin cadrul Ministerului Administratiei si InternelorStr. Obcina Mare n. 2, Sector 6 - Bucuresti (Romania);E - mail:inep@mira.gov.ro;Web.http://www.evidentapersoanelor.ro;Tel. 0040.21.413.54.42, 21.440.27.70;21.440.24.40;Fax: 0040.21.413.50.49.Quadro normativo- Convenzioni firmate a l’Aja il 1° marzo 1954 e il 15.11.1965, ove applicabili, nonché ilRegolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio del 29.5.2000, entrato in vigore il 31.5.2001 (nelcaso in cui l’Italia risulti legata ad un altro Paese sia da una Convenzione bilaterale che da una o piùconvenzioni multilaterali in materia civile e commerciale, l’accordo multilaterale prevale su quellobilaterale).- Il Regolamento n. 1348/2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membridegli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, prevale sulle normecontenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali aventi lo stesso ambito di applicazioneconclusi dagli Stati membri e, in particolare, sul protocollo allegato alla Convenzione di Bruxellesdel 27.9.1968 e sulla Convenzione dell’Aja del 15.11.1965.- Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 200 D.P.R. 200/67 (Disposizioni sullefunzioni consolari), artt. 30 e 75. Solo nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione inuno dei modi consentiti dalle Convenzioni Internazionale si ricorre a detta procedura, seguendo la“via diplomatica normale”, ai sensi degli articoli 30 e 75 del D.P.R. 5.1.1967, n. 200, inviando duecopie dell’atto (con relativa traduzione) direttamente a questa Ambasciata (art. 142 del Codice diProcedura Civile “Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nellaRepubblica”. Qualora il destinatario di un atto giudiziario sia irreperibile, o sono sconosciuti laresidenza, la dimora od il domicilio attuale la notifica viene disposta ai sensi dell’art. 143 delCodice di Procedura Civile, si raccomanda di indicare o il luogo di nascita o quello di ultimaresidenza all’estero del soggetto interessato, per i seguiti da parte di questa Rappresentanza allaquale l’Autorità giudiziaria dovrà indirizzare la relativa documentazione, per l’affissione all’albodella casa comunale. In assenza di tali dati l’atto verrà restituito senza adempimento.Modalità di erogazioneLa notificazione in Romania di un atto giudiziario o extragiudiziario in materia civile ecommerciale, avviene in base alle convenzione internazionali prima enunciate. In genere lanotificazione avviene per via diplomatica normale, l’Ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 30e 75 del D.P.R. 5.01.1967, n. 200, trasmette in duplice copia la documentazione tradotta nellalingua locale direttamente a questa Autorità, che a sua volta, ne curerà l’inoltro alle Autorità locali.Una volta conclusi gli adempimenti la Rappresentanza diplomatica-consolare restituisceall’Autorità giudiziaria richiedente la seconda copia dell’atto con la relata di avvenuta notifica o conla documentazione attestante la mancata consegna dello stesso.

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