12.07.2015 Views

Il ruolo del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile nei ...

Il ruolo del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile nei ...

Il ruolo del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile nei ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

S.A.F.SCUOLA DI ALTA FORMAZIONEGLI ARBITRATI NEGLI APPALTI PUBBLICI:CARATTERISTICHE E PRINCIPALI CRITICITA’<strong>Il</strong> <strong>ruolo</strong> <strong>del</strong> dottore commercialista e<strong>del</strong>l’esperto contabile<strong>nei</strong> procedimenti arbitralidott. ANTONIO CAMPANINIdottore commercialista in Milanorevisore legale21 Settembre 2010 – Sala Convegni di Corso Europa, 11 - Milano


Rassegna in astratto dei possibili incarichi diun dottore commercialista nell’ArbitratoA) ARBITRO UNICO, MEMBRO DI COLLEGIOARBITRALE NOMINATO DALLA PARTE, OPPURENOMINATO DI COMUNE ACCORDO DAGLIARBITRI NOMINATI DALLE PARTI, OPPURE DAALTRO SOGGETTO DEPUTATO ALLA NOMINA NELCOMPROMESSO O NELLA CLAUSOLACOMPROMISSORIA;2S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


La disciplina degli arbitrati in materia diappalti pubblici stabilisce requisiti, titoli oqualifiche tali da escludere i commercialistidal <strong>ruolo</strong> di arbitro ?Verifichiamo cosa prevede in proposito il D.Lgs.n. 163/2006 dopo le modifiche recate dalD.Lgs. n. 53/2010.3S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Articolo 241 “Arbitrato” <strong>del</strong> D.Lgs. 163/20064. Ciascuna <strong>del</strong>le parti, nella domanda di arbitrato onell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitrodi propria competenza tra soggetti di particolareesperienza nella materia oggetto <strong>del</strong> contratto cuil'arbitrato si riferisce.5. <strong>Il</strong> Presidente <strong>del</strong> collegio arbitrale è scelto dalleparti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, trasoggetti di particolare esperienza nella materiaoggetto <strong>del</strong> contratto cui l'arbitrato si riferisce, munitidi precipui requisiti di indipendenza, (…)4S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Albo degli arbitri presso la Camera ArbitraleArt. 242. Camera arbitrale e albo degli arbitri(artt. 150 e 151, d.P.R. n. 554/1999)Comma 6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri<strong>del</strong>la camera arbitrale soggetti appartenenti alleseguenti categorie:a) magistrati amministrativi, magistrati contabili eavvocati <strong>del</strong>lo Stato in servizio, designati dagli organicompetenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonchéavvocati <strong>del</strong>lo Stato e magistrati a riposo;5S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati alpatrocinio avanti alle magistrature superiori e inpossesso dei requisiti per la nomina a consigliere dicassazione;c) tecnici in possesso <strong>del</strong> diploma di laurea iningegneria o architettura, abilitati all'esercizio <strong>del</strong>laprofessione da almeno dieci anni e iscritti ai relativialbi;6S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


d) professori universitari di <strong>ruolo</strong> nelle materiegiuridiche e tecniche e dirigenti generali <strong>del</strong>lepubbliche amministrazioni laureati nelle stessematerie con particolare competenza nella materia deicontratti pubblici di lavori, servizi e forniture.Conclusione sul punto: i dottori commercialisti egli esperti contabili non possono essere iscrittiall’Albo degli Arbitri <strong>del</strong>la Camera Arbitralepresso l’Autorità Lavori Pubblici.7S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


B) CONSULENTE TECNICO DELL’UFFICIO, OCONSULENTE TECNICO DI PARTEVerifichiamo i requisiti per la Camera Arbitrale:7. La camera arbitrale cura altresì la tenuta <strong>del</strong>l'elencodei periti al fine <strong>del</strong>la nomina dei consulenti tecnici<strong>nei</strong> giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco isoggetti in possesso dei requisiti professionaliprevisti dal comma 6, lettera c), nonché dottoricommercialisti in possesso dei medesimirequisiti professionali.8S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


C) CONSULENTE STRAGIUDIZIALE, PERINCARICO DELLA PARTE OPPURE DELDIFENSORE NEL PROCESSOD) SEGRETARIO DEL PROCEDIMENTOARBITRALE10S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


10. (..), la camera arbitrale cura anche la tenuta<strong>del</strong>l'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sonoammessi all'elenco i funzionari <strong>del</strong>l'Autorità, nonché ifunzionari <strong>del</strong>le magistrature contabili eamministrative, nonché <strong>del</strong>le pubblicheamministrazioni operanti <strong>nei</strong> settori dei lavori, servizi,forniture. Detti funzionari devono essere muniti dilaurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica,aventi un'anzianità di servizio in <strong>ruolo</strong> non inferiore acinque anni.11S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


LA CONSULENZA TECNICA NELPROCEDIMENTO ARBITRALE AVENTE ADOGGETTO CONTRATTI PUBBLICI.Concentriamo l’attenzione sul <strong>ruolo</strong> più confacente epotenzialmente interessante per i commercialisti: ilconsulente tecnico.In tema di nomina ed attività <strong>del</strong> consulente tecnico, ladisciplina <strong>del</strong>l’Arbitrato sui contratti pubblici contienedisposizioni diverse, integrative o in deroga rispetto alcodice di procedura civile ?12S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Quale regola generale, il Codice dei Lavori Pubblicistabilisce che:Art. 241. ArbitratoComma 2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni<strong>del</strong> codice di procedura civile, salvo quanto dispostodal presente codice.Sulla consulenza tecnica, detto Codice dei Lavori nonreca disposizioni sul suo svolgimento (salvo quanto inseguito accennato sui compensi).13S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Riferimenti normativi <strong>del</strong>la consulenza tecnicaDi conseguenza la fonte normativa è ravvisabile negliarticoli da 61 a 64, negli articoli da 191 a 201, enell’articolo 816-ter <strong>del</strong> codice di procedura civile.Niente da osservare sugli articoli da 61 a 64.Veloce rassegna degli articoli da 191 a 201, pereventuali commenti sulla loro trasposizione al giudizioarbitrale.Lettura <strong>del</strong>l’art. 816 ter.14S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Art. 191.(Nomina <strong>del</strong> consulente tecnico)Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanzaai sensi <strong>del</strong>l’articolo 183, settimo comma, o con altra successivaordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l’udienza nellaquale il consulente deve comparire. ( 1 )Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessitào quando la legge espressamente lo dispone.(1) Questo comma è stato così sostituito dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69,a decorrere dal 4 luglio 2009. <strong>Il</strong> testo precedente recitava: “Nei casi di cuiagli artt. 61 ss. <strong>Il</strong> giudice istruttore, con l’ordinanza prevista nell’art. 187ultimo comma o con altra successiva, nomina un consulente tecnico efissa l’udienza nella quale questi deve comparire"15S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Chi nomina il consulente tecnico <strong>del</strong>l’Ufficionel procedimento arbitrale?<strong>Il</strong> Collegio Arbitrale con Ordinanza che nomina ilC.T.U. ed al contempo formula i quesiti e fissal’udienza nella quale il consulente devecomparire.Approfondimento sulle modalità pratiche dinomina e convocazione <strong>del</strong> C.T.U., nel caso<strong>del</strong>l’arbitrato amministrato.16S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Per la nomina <strong>del</strong> C.T.U., nell’ambito <strong>del</strong> giudizio arbitrale amministrato, sono previstii seguenti adempimenti a cura <strong>del</strong> Segretario <strong>del</strong> Collegio Arbitrale• comunicare al C.T.U. copia <strong>del</strong> provvedimento di nomina nel quale è pure fissatal’udienza per il giuramento di rito e per il conferimento <strong>del</strong>l’incarico peritale con laformulazione dei quesiti (mo<strong>del</strong>lo n. 22);• comunicare lo stesso provvedimento di nomina <strong>del</strong> C.T.U. alle parti, ed il termineassegnato per la nomina dei consulenti tecnici di parte (mo<strong>del</strong>lo n. 23);• ricevere le eventuali nomine di consulenti tecnici di parte: o con istanza formulatadirettamente dai procuratori <strong>del</strong>le parti ovvero a mezzo verbale (mo<strong>del</strong>lo n. 14);• comunicare a ciascuna <strong>del</strong>le parti l’avvenuta nomina <strong>del</strong> consulente tecnico diparte (mo<strong>del</strong>lo n. 24).• Nella udienza fissata per il giuramento <strong>del</strong> C.T.U. il segretario compila il verbale(mo<strong>del</strong>lo n. 25), che va sottoscritto anche dallo stesso consulente.N.B. : i mo<strong>del</strong>li citati tra parentesi appartengono al “formulario” allegato al citatoManuale <strong>del</strong>la Procedura per i Segretari di Collegio Arbitrale.17S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Art. 193.(Giuramento <strong>del</strong> consulente)All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulentel'importanza <strong>del</strong>le funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve ilgiuramento di bene e fe<strong>del</strong>mente adempiere le funzioni affidategli al soloscopo di fare conoscere ai giudici la verità.Art. 194.(Attività <strong>del</strong> consulente)<strong>Il</strong> consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudiceistruttore; compie, anche fuori <strong>del</strong>la circoscrizione giudiziaria, le indagini dicui all'articolo 62, da sè solo o insieme col giudice secondo che questidispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, adassumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sèsolo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo deipropri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare alconsulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.18S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


• Art. 195. ( 1 )(Processo verbale e relazione)• Delle indagini <strong>del</strong> consulente si forma processo verbale, quando sonocompiute con l’intervento <strong>del</strong> giudice istruttore, ma questi può anchedisporre che il consulente rediga relazione scritta.Se le indagini sono compiute senza l'intervento <strong>del</strong> giudice, il consulentedeve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e leistanze <strong>del</strong>le parti.La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite neltermine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cuiall’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entroil quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazionisulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il qualeil consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni<strong>del</strong>le parti e una sintetica valutazione sulle stesse. ( 1 )• (1) Questo comma è stato così sostituito dalla Legge 18 giugno 2009, n.69, a decorrere dal 4 luglio 2009. <strong>Il</strong> testo precedente recitava:“La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che ilgiudice fissa.”19S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Precisazioni nel caso <strong>del</strong>l’arbitratoamministrato: gli adempimenti <strong>del</strong> C.T.U. peril deposito <strong>del</strong>la propria relazioneDal “Manuale di Procedura per i Segretari <strong>del</strong> Collegio Arbitrale”:• Alla scadenza stabilita dal collegio, il C.T.U. deposita la propria relazione inbollo, che resta allegata al fascicolo d’ufficio, (oltre a 6 copie in cartalibera: tre per i componenti <strong>del</strong> collegio, due per le parti e una per laliquidazione <strong>del</strong>la parcella), e la parcella in bollo, corredata di eventualidocumenti di spesa in originale, per la determinazione <strong>del</strong>la liquidazione alC.T.U. da parte <strong>del</strong> consiglio <strong>del</strong>la camera arbitrale.• <strong>Il</strong> segretario provvede, quindi, a comunicare alle parti l’avvenuto deposito<strong>del</strong>la relazione peritale.Forse questo passaggio <strong>del</strong> Manuale di Procedura va aggiornata, tenendoconto dalla menzionata modifica ex lege 18 giugno 2009, n. 69.20S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Art. 198. (Esame contabile)Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudiceistruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compitodi tentare la conciliazione <strong>del</strong>le parti.<strong>Il</strong> consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminareanche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza ilconsenso di tutte le parti non può fare menzione <strong>nei</strong> processi verbali onella relazione di cui all'articolo 195.Rapporto da genere a specie tra Consulenza Tecnicaed Esame <strong>Contabile</strong>, con significative peculiarità diquest’ultima.21S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Art. 199. (Processo verbale di conciliazione)Se le parti si conciliano, si redige processo verbale <strong>del</strong>la conciliazione, che èsottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolod'ufficio.<strong>Il</strong> giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo alprocesso verbale.Art. 200. (Mancata conciliazione)Se la conciliazione <strong>del</strong>le parti non riesce, il consulente espone i risultati <strong>del</strong>leindagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita incancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.Le dichiarazioni <strong>del</strong>le parti, riportate dal consulente nella relazione,possono essere valutate dal giudice a norma <strong>del</strong>l'articolo 116 secondocomma.22S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Se la conciliazione <strong>del</strong>le parti non riesce , il consulenteespone i risultati <strong>del</strong>le indagini compiute e il suoparere in una relazione, che deposita in cancellerianel termine fissato dal giudice (e quindiapparentemente non alle parti costituite, che poidepositano le osservazioni al CTU, che poi deposita iltutto all’organo giudicante).Forse un mancato coordinamento <strong>del</strong>l’art. 200 con ilnuovo testo <strong>del</strong>l’art. 195 come modificato dalla legge18 giugno 2009, n. 69.23S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Art. 201. (Consulente tecnico di parte)<strong>Il</strong> giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina <strong>del</strong> consulente, assegna alleparti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazionericevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.<strong>Il</strong> consulente <strong>del</strong>la parte, oltre ad assistere a norma <strong>del</strong>l'articolo 194 alleoperazioni <strong>del</strong> consulente <strong>del</strong> giudice, partecipa all'udienza e alla cameradi consiglio ogni volta che vi interviene il consulente <strong>del</strong> giudice, perchiarire e svolgere, con l'autorizzazione <strong>del</strong> presidente, le sue osservazionisui risultati <strong>del</strong>le indagini tecniche.La nomina <strong>del</strong> CTP si fa con dichiarazione scritta o orale a cura <strong>del</strong> difensoree ricevuta dal Segretario (Cancelliere), magari corredata da lettera diaccettazione <strong>del</strong>l’incarico da parte <strong>del</strong> medesimo CTP.24S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Nell’ambito <strong>del</strong>le disposizioni <strong>del</strong> codice di proceduracivile sugli arbitrati:816-ter. (1) (Istruzione probatoria)Comma 5 - Gli arbitri possono farsi assistere da uno opiu' consulenti tecnici. Possono essere nominaticonsulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti.(1) Articolo aggiunto dal Dlgs. 40/2006.25S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


CASE STUDYPresentazione di un caso di procedimentoarbitrale nel campo <strong>del</strong>le concessioni dipubblico servizio, visto nella prospettiva <strong>del</strong>consulente tecnico26S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Presentazione <strong>del</strong>la controversiaL’Amministrazione Pubblica bandisce pubblico incantoper lo svolgimento di pubblico servizio in regimeconcessorio. <strong>Il</strong> bando di gara reca in allegato una (approvata con DecretoMinisteriale), che regolamenta i rapporti traconcedente e concessionario, e che costituisce parteintegrante e sostanziale <strong>del</strong>la concessione (siconfigura quindi quale concessione-contratto).27S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


I partecipanti alla gara devono formulareun’offerta economica ed un progetto tecnico,oggetto di separate valutazioni, poi ponderataai fini <strong>del</strong>l’aggiudicazione.Da prodursi inoltre svariate certificazioni edichiarazioni riguardanti l’assenza di cause diesclusione, nulla osta, etc. e contestualedeposito di una cauzione.28S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


la Convenzione contiene una clausolacompromissoria:Art. 22 (Risoluzione <strong>del</strong>le controversie)22.1 Tutte le controversie tra il Concedente e il Concessionario, nascenti dallaesecuzione, interpretazione e risoluzione <strong>del</strong>la presente Convenzione ,perché suscettibili di costituire oggetto di giudizio arbitrale, saranno deciseda un collegio arbitrale di tre membri, dei quali uno designato dalConcedente, uno dal Concessionario ed il terzo con funzioni di Presidente,dai primi due arbitri di comune accordo, ovvero, in mancanza di taleaccordo, dal Presidente <strong>del</strong> Tribunale di Roma, il quale nominerà anchel’arbitro <strong>del</strong>la parte che non vi abbia provveduto nel termine indicatonell’atto introduttivo <strong>del</strong> giudizio arbitrale.29S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


22.2 Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando lenorme <strong>del</strong> codice di procedura civile in materia di arbitratorituale. L’arbitrato avrà sede in Roma. <strong>Il</strong> collegio arbitraleemetterà il proprio lodo entro 180 giorni dalla data diaccettazione <strong>del</strong>la nomina da parte <strong>del</strong>l’ultimo arbitro. <strong>Il</strong>termine può essere prorogato solo una volta, su decisione <strong>del</strong>collegio e per un periodo non superiore ad ulteriori 90 giorni.• Da notare che :• a) l’arbitrato è rituale; b) decisione secondo diritto;c) termine di 180 giorni per l’emissione <strong>del</strong> lodo(prorogabile una sola volta per massimo 90 giorni).30S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Un elevato numero di Concessionari (circa 50) dopol’assegnazione <strong>del</strong> pubblico servizio - e dopo unprimo periodo molto negativo sul piano economico egestionale - instaura giudizio arbitrale (tramite ilmedesimo studio legale e nominando il medesimoarbitro di parte), mediante separati atti denominatiATTO DI NOMINA DI ARBITRO ED INTRODUTTIVODEL GIUDIZIO ARBITRALEnotificati al concedente (e poi riuniti dal Collegio).31S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Viene costituito il collegio arbitrale di tre membri, cosìcomposto:• Professore ordinario di Diritto Civile;• Professore ordinario di Diritto Commerciale;• Presidente di Sezione <strong>del</strong> Consiglio di Stato a riposoe Professore (quale Presidente <strong>del</strong> Collegio Arbitralenominato di comune accordo dagli Arbitri nominatidalle parti).32S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


<strong>Il</strong> Collegio Arbitrale dispone C.T.U.Con lodo non definitivo il Collegio fa proprio il quesito proposto dagli attori edispone consulenza tecnica di ufficio con separata Ordinanza <strong>del</strong> Collegioche1) nomina il CTU 2) assegna il quesito 3) <strong>del</strong>ega il Presidente <strong>del</strong> Collegioper quanto segue :Decreto <strong>del</strong> Presidente per la <strong>del</strong>ega <strong>del</strong> Collegio alle seguenti attività: a)ricevere l’accettazione <strong>del</strong> consulente nominato ed il suo giuramento;b) assegnare termine al CTU per il deposito <strong>del</strong>la relazione ed alleparti per nomina CTP c) concedere al CTU eventuale proroga <strong>del</strong>termine d) stabilire l’acconto; e) assegnare alle parti termine perdeposito relazioni tecniche dei CTP, f) assegnare alle parti successivotermine per il deposito di memorie difensive; g) fissare la data <strong>del</strong>latrattazione orale.33S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


SCANSIONE TEMPORALE DELLA C.T.U.• 7 NOVEMBRE: DATA GIURAMENTO DEL CTU ENOMINA DEI CTP• 20 NOVEMBRE: PRIMA RIUNIONE DELLA CTU, ADESITO DELLA QUALE IL CTU FISSA TERMINE DIVENTI GIORNI PER LA PRODUZIONE DI UNAMEMORIA, E DI 10 GIORNI SUCCESSIVI PEREVENTUALI REPLICHE• 10 DICEMBRE: DEPOSITO DELLA PRIMA MEMORIADEI C.T.P. E CONVOCAZIONE A MEZZO TELEFAXDELLA SECONDA RIUNIONE DELLA CTU34S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


• 16 DICEMBRE: SECONDA RIUNIONE DELLACTU• 15 GENNAIO: DEPOSITO DELLA RELAZIONETECNICA DI UFFICIO, nel termine assegnatosenza proroghe, corredata da fotocopia <strong>del</strong>lerelazioni prodotte dai CTP compresi gliallegati, e fotocopia dei verbali <strong>del</strong>le riunioni.35S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


IL MERITO DELLA CONTROVERSIA INRAPPORTO ALLE COMPETENZE DELCOMMERCIALISTA• COMPETENZE IN MATERIA DIDETERMINAZIONI QUANTITATIVE DIAZIENDA• COMPETENZE IN CAMPO TRIBUTARIO• COMPETENZE IN MATERIA DI FINANZA(CALCOLO DEL V.A.N.DI FLUSSI FINANZIARI)36S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


CONCLUSIONE DELL’ARBITRATO• <strong>Il</strong> Lodo definitivo dispone, inter alias, lariduzione <strong>del</strong>l’obbligazione degli attori ex art.1464 c.c., e rinvia per gli importi alleconclusioni <strong>del</strong> CTU allegate come parteintegrante <strong>del</strong> lodo.• Non è finita: <strong>Il</strong> Lodo è stato impugnato avantila Corte di Appello per difetto di giurisdizione,per motivi di merito e critiche al CTU ed alCTP di parte attrice.37S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


I COMPENSI DEL C.T.U. nel giudizio arbitrale<strong>Il</strong> Codice dei Contratti Pubblici stabilisce espressamente che:Art. 241. Arbitrato13. <strong>Il</strong> compenso <strong>del</strong> consulente tecnico e di ogni altro ausiliarionominato dal collegio arbitrale è liquidato, dallo stessocollegio, ai sensi degli articoli da 49 a 58 <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>ledisposizioni legislative e regolamentari in materia di spese digiustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella misuraderivante dall'applicazione <strong>del</strong>le tabelle ivi previste.(comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera l), d.lgs.n. 53 <strong>del</strong> 2010)38S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Per la riscossione il medesimo articolo stabilisceche:12. (…) L'ordinanza di liquidazione <strong>del</strong>compenso e <strong>del</strong>le spese arbitrali, nonché <strong>del</strong>compenso e <strong>del</strong>le spese per la consulenzatecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione dicui all'articolo 633 <strong>del</strong> codice di proceduracivile.39S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


40S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


41S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Vanno considerate anche le ulteriori norme di procedura per gliarbitrati in cui il presidente è nominato dalla camera arbitrale:Art. 243. Ulteriori norme di procedura per gli arbitrati incui il presidente è nominato dalla camera arbitrale9. La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e<strong>del</strong>le spese di consulenza tecnica, ove disposta, con i criteri dicui all'articolo 241, comma 13.(comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lettera d), d.lgs.n. 53 <strong>del</strong> 2010)42S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Come si svolge la liquidazione degli onorari<strong>del</strong> C.T.U. nell’arbitrato amministrato?• Ai fini <strong>del</strong>la liquidazione <strong>del</strong>la parcella da parte <strong>del</strong> consiglio<strong>del</strong>la camera arbitrale, il segretario inoltra alla segreteria <strong>del</strong>lacamera arbitrale la seguente documentazione:• copia <strong>del</strong>la relazione peritale in carta semplice;• originale in bollo (oltre ad una copia in carta libera) <strong>del</strong>la parcella <strong>del</strong> C.T.U.;• distinta <strong>del</strong>le spese compilata dal C.T.U. e corredata dei documenti giustificativi in originale;• copia in carta libera <strong>del</strong> verbale di udienza con nomina <strong>del</strong> C.T.U. da parte <strong>del</strong> collegio; 39• scheda notizie contenente i dati <strong>del</strong> collegio arbitrale e <strong>del</strong>la controversia;• verbale di nomina e giuramento <strong>del</strong> C.T.U. dal quale risulti se è stata disposta o menol’erogazione di un acconto a favore <strong>del</strong>lo stesso consulente.• L’ordinanza di liquidazione <strong>del</strong>la parcella è comunicata alC.T.U. ed alle parti, a cura <strong>del</strong>la segreteria <strong>del</strong>la cameraarbitrale (sezione amministrativa).43S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Si precisa che, dopo l’avvenuta comunicazione<strong>del</strong>l’ordinanza di liquidazione <strong>del</strong>la parcella, lesuccessive iniziative per la riscossione di quantodovuto al C.T.U. restano di competenza <strong>del</strong>lo stessoperito che ha, al riguardo, rapporti diretti con le partiin controversia.• Nota: nel caso di altri Regolamenti Arbitrali laliquidazione ed il pagamento al CTU sonoorganizzati diversamente.44S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


APPENDICE: ASPETTI DI FISCALITA’INDIRETTA DELL’ARBITRATOL’art. 20 <strong>del</strong>la Tariffa Parte I – Allegato A al D.P.R. 26 ottobre1972, n. 642 (Legge sul Bollo) dispone che gli atti e iprovvedimenti dei procedimenti arbitrali sono soggettiall’imposta di bollo di lire 20.000 (oggi Euro 14,62)per ognifoglio di quattro facciate, da assolvere con l’applicazione dimarche da bollo su fogli in carta libera.La stessa imposta è, altresì, dovuta dalle parti in giudizio per lememorie e per le altre note a difesa, sia sugli originali chenelle copie scambiate con la controparte.45S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE


Sono soggette ad imposta di bollo le relazioni diconsulenza tecnica di ufficio e di parte, edanche il lodo arbitrale è in bollo.Ma non si applica il Contributo Unificato ?<strong>Il</strong> Consiglio di Stato, Sez. 1, con decisione 8maggio 2002 ha espresso motivato parere insenso negativo all’applicazione <strong>del</strong> Contributo46S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!