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Evoluzione della professione di tecnico sanitaria di radiologia medica

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BOZZA<strong>Evoluzione</strong> <strong>della</strong> <strong>professione</strong> <strong>di</strong> <strong>tecnico</strong><strong>sanitaria</strong> <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>caAree <strong>di</strong> competenza nei nuovi scenari sanitari e socio sanitariTavolo <strong>di</strong> lavoro Regioni-Ministero(implementazione delle competenze del profilo <strong>di</strong> <strong>tecnico</strong> sanitario <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>ca)1


ivolti allo studente e alla soluzione dei problemi <strong>di</strong> salute e dei servizi; i livelli <strong>di</strong>formazione curriculare universitaria (laurea, master e laurea magistrale) devonobasarsi su modelli <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento per competenze e tendere a certificare leconoscenze, le abilità e i comportamenti del professionista in linea con quantoprevisto dal «processo <strong>di</strong> Bologna».Il quadro normativo <strong>della</strong> <strong>professione</strong> <strong>di</strong> <strong>tecnico</strong> sanitario <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>caL’evoluzione <strong>della</strong> <strong>professione</strong> <strong>di</strong> <strong>tecnico</strong> sanitario <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>ca da arte<strong>sanitaria</strong> ausiliaria a <strong>professione</strong> <strong>sanitaria</strong> autonoma è anteriore a quanto previsto perle altre 21 professioni sanitarie <strong>di</strong> cui alla legge 251/00; infatti la LEGGE 31 gennaio1983, n. 25 “Mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 e al decretodel presidente <strong>della</strong> Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazionegiuri<strong>di</strong>ca dell'esercizio <strong>della</strong> attività <strong>di</strong> <strong>tecnico</strong> sanitario <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>ca” haprevisto che:Art. 1In attesa dell'emanazione <strong>della</strong> legge quadro sulle professioni sanitarie ausiliarie e<strong>della</strong> riforma <strong>della</strong> facoltà <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina, l’arte ausiliaria <strong>sanitaria</strong> <strong>di</strong> <strong>tecnico</strong> <strong>di</strong>ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>ca, <strong>di</strong> cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, è sostituita dalla<strong>professione</strong> <strong>di</strong> <strong>tecnico</strong> sanitario <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>ca.Art. 2I commi secondo e terzo dell'articolo 4 <strong>della</strong> legge 4 agosto 1965, n. 1103, sonosostituiti dai seguenti:partire dai corsi che avranno inizio nel 1983 gli aspiranti all'ammissione alle scuole<strong>di</strong> <strong>tecnico</strong> <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologiame<strong>di</strong>ca dovranno essere in possesso del <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> scuola secondaria <strong>di</strong> secondogrado….Art. 4L'articolo 11 <strong>della</strong> legge 4 agosto 1965, n. 1103, É sostituito dal seguente:Art. 11.) I tecnici sanitari <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>ca, ovunque operanti, collaborano<strong>di</strong>rettamente con il me<strong>di</strong>cora<strong>di</strong>o-<strong>di</strong>agnosta, ra<strong>di</strong>o-terapista e nucleare per losvolgimento <strong>di</strong> tutte le attività collegate con la utilizzazione delle ra<strong>di</strong>azioniionizzanti, sia artificiali che naturali, delle energie termiche e ultrasoniche, nonchè<strong>della</strong> risonanza nucleare magnetica, aventi finalità <strong>di</strong>agnostiche, terapeutiche,scientifiche e <strong>di</strong>dattiche.In particolare:a) i tecnici sanitari <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>ca nella struttura pubblica e privata attuano lemodalità <strong>tecnico</strong> operative ritenute idonee alla rilevazione dell'informazione<strong>di</strong>agnostica ed all'espletamento degli atti terapeutici, secondo le finalità3


<strong>di</strong>agnostiche o terapeutiche e le in<strong>di</strong>cazioni fornite dal me<strong>di</strong>co ra<strong>di</strong>o-<strong>di</strong>agnosta,ra<strong>di</strong>o-terapista o nucleareche ha la facoltà dell'intervento <strong>di</strong>retto ed in armonia con le <strong>di</strong>sposizioni del<strong>di</strong>rigente la struttura;b) il <strong>tecnico</strong> sanitario <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>ca è tenuto a svolgere la propria opera nellastruttura pubblica e privata, nei settori o servizi ove l’attività ra<strong>di</strong>ologica ècomplementare all'esercizio clinico dei me<strong>di</strong>ci non ra<strong>di</strong>ologi, secondo le in<strong>di</strong>cazionidel me<strong>di</strong>co ra<strong>di</strong>ologo;c) i tecnici sanitari <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>ca assumono la responsabilità specifica<strong>tecnico</strong>-professionale degli atti a loro attribuiti.L’evoluzione <strong>della</strong> <strong>professione</strong> <strong>di</strong> <strong>tecnico</strong> sanitario <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>ca sicollega successivamente a quella delle altre 21 professioni sanitarie ad iniziare dalD.lgs 30 <strong>di</strong>cembre 1992 n.502 che, nell’adeguare l’impianto del SSN nato dalla legge833/78, trasferisce la formazione d queste professioni alla sede universitaria estatuisce che la conseguente ridefinizione dei profili professionali dovrà aversitramite specifico decreto del Ministero <strong>della</strong> sanità (ora ministero <strong>della</strong> salute).Il Ministero <strong>della</strong> Sanità con D.M. 26 settembre 1994, n. 746 “Regolamentoconcernente l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>della</strong> figura e del relativo profilo professionale del<strong>tecnico</strong> sanitario <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>ca” ha previsto che :“il <strong>tecnico</strong> sanitario <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia è responsabile degli atti <strong>di</strong> sua competenza ed èautorizzato ad espletare indagini e prestazioni ra<strong>di</strong>ologiche ed è abilitato a svolgere,in conformità a quanto <strong>di</strong>sposto dalla legge 31 gennaio 1983, n. 25 , in viaautonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione me<strong>di</strong>ca tuttigli interventi che richiedono l'uso <strong>di</strong> sorgenti <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>azioni ionizzanti, sia artificialiche naturali, <strong>di</strong> energie termiche, ultrasoniche, <strong>di</strong> risonanza magnetica nuclearenonché gli interventi per la protezionistica fisica o dosimetrica. Il <strong>tecnico</strong> sanitario<strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>ca:a) partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito <strong>della</strong>struttura in cuiopera nel rispetto delle proprie competenze;b) programma e gestisce l'erogazione <strong>di</strong> prestazioni polivalenti <strong>di</strong> sua competenza incollaborazione <strong>di</strong>retta con il me<strong>di</strong>co ra<strong>di</strong>o<strong>di</strong>agnosta, con il me<strong>di</strong>co nucleare, con ilme<strong>di</strong>cora<strong>di</strong>oterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli <strong>di</strong>agnostici e terapeuticipreventivamentedefiniti dal responsabile <strong>della</strong> struttura ;c) è responsabile degli atti <strong>di</strong> sua competenza, in particolare controllando il correttofunzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla eliminazione <strong>di</strong>inconvenienti<strong>di</strong> modesta entità e attuando programmi <strong>di</strong> verifica e controllo a garanzia <strong>della</strong>qualità secondoin<strong>di</strong>catori e standard predefiniti;4


d) svolge la sua attività nelle strutture sanitarie pubbliche o private, in rapporto <strong>di</strong><strong>di</strong>pendenza olibero professionale.L’impianto normativo sopra descritto viene successivamente perfezionato:- dalla legge 26/02/1999 n. 42 “Disposizioni in materia <strong>di</strong> professioni sanitarie” chesancisce che quella infermieristica è una <strong>professione</strong> <strong>sanitaria</strong> a tutto tondo e che“Il campo proprio <strong>di</strong> attività e <strong>di</strong> responsabilità delle professioni sanitarie <strong>di</strong> cuiall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 <strong>di</strong>cembre 1992, n. 502, esuccessive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decretiministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli or<strong>di</strong>namenti <strong>di</strong>datticidei rispettivi corsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma universitario e <strong>di</strong> formazione post-base nonchédegli specifici co<strong>di</strong>ci deontologici, fatte salve le competenze previste per leprofessioni me<strong>di</strong>che e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accessoalle quali è richiesto il possesso del <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> laurea, nel rispetto reciprocodelle specifiche competenze professionali”.dalla legge 10 agosto 2000 n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarieinfermieristiche, tecniche, <strong>della</strong> riabilitazione, <strong>della</strong> prevenzione nonché <strong>della</strong><strong>professione</strong> ostetrica” che Art. 3. Così recita:(Professioni <strong>tecnico</strong>-sanitarie)1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area <strong>tecnico</strong>-<strong>di</strong>agnostica e dell’area<strong>tecnico</strong>assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecnichenecessarie alla esecuzione <strong>di</strong> meto<strong>di</strong>che <strong>di</strong>agnostiche su materiali biologici o sullapersona, ovvero attività <strong>tecnico</strong>assistenziale, in attuazione <strong>di</strong> quanto previsto neiregolamenti concernenti l’in<strong>di</strong>viduazione delle figure e dei relativi profiliprofessionali definiti con decreto del Ministro <strong>della</strong> sanità.2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative,<strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo, <strong>di</strong> programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazionedelle funzioni delle professioni sanitarie dell’area <strong>tecnico</strong>-<strong>sanitaria</strong>, al fine <strong>di</strong>contribuire, anche attraverso la <strong>di</strong>retta responsabilizzazione <strong>di</strong> funzioni organizzativee <strong>di</strong>dattiche, al <strong>di</strong>ritto alla salute del citta<strong>di</strong>no, al processo <strong>di</strong> aziendalizzazione e almiglioramento <strong>della</strong> qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitarionazionale con l’obiettivo <strong>di</strong> una integrazione omogenea con i servizi sanitari e glior<strong>di</strong>namenti degli altri Stati dell’Unione europea.- dalla legge . n. 43/2006 “Disposizioni in materia <strong>di</strong> professioni sanitarieinfermieristiche, ostetrica, riabilitative, <strong>tecnico</strong>sanitarie e <strong>della</strong> prevenzione e delegaal Governo per l'istituzione dei relativi or<strong>di</strong>ni professionali” che all’ART.6 recita:“ART.6 (Istituzione <strong>della</strong> figura <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento), comma 1: in conformitàall’or<strong>di</strong>namento degli stu<strong>di</strong> dei corsi universitari, <strong>di</strong>sciplinato ai sensidell’ART.17, comma 95, <strong>della</strong> legge 15 maggio 1997, n°127, e successive5


mo<strong>di</strong>ficazioni, il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie <strong>di</strong>cui all’ART.1, comma 1, <strong>della</strong> presente legge, è articolato come segue:a. omissis;b. omissis;c. professionisti specialisti in possesso del master <strong>di</strong> primo livello per lefunzioni specialistiche rilasciato dall’università ai sensi dell’ART.3, comma 8,del regolamento <strong>di</strong> cui al decreto del Ministro dell’Università e <strong>della</strong> RicercaScientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n°509, e dell’ART.3, comma 9, delregolamento <strong>di</strong> cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e<strong>della</strong> Ricerca 22 ottobre 2004, n°270d. omissis.Per effetto del surriportato quadro normativo è dato osservare che:a) le professioni sanitarie sono professioni autonome (art. 1 L. n. 42/1999 e art.1, comma 1, l. 251/2000), essendo stata abrogata la definizione <strong>di</strong> “<strong>professione</strong><strong>sanitaria</strong> ausiliaria” ex art. 1, comma 1, perlatro per il TSRM già abolita inprecedenza;b) l’oggetto <strong>della</strong> <strong>professione</strong> è costituito dalle “attività <strong>di</strong>rette alla prevenzione,alla cura e salvaguar<strong>di</strong>a <strong>della</strong> salute in<strong>di</strong>viduale e collettiva” (art. 1, comma 1,l. n. 251/2000);c) le funzioni proprie <strong>della</strong> <strong>professione</strong> sono definite “dalle norme istitutive deirelativi profili professionali, dai contenuti degli or<strong>di</strong>namenti <strong>di</strong>dattici, nonchédagli specifici co<strong>di</strong>ci deontologici ed utilizzando metodologie <strong>di</strong> pianificazioneper obiettivi dell'assistenza” (art. 1, comma 1, l. 251/2000);d) ulteriori funzioni possono essere stabilite dallo Stato e dalle Regioni“nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo, <strong>di</strong>programmazione ed amministrative”.e) Si definisce specialista (L. 43/06) il professionista in possesso del masteruniversitario per le funzioni specialistiche, con piani <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o concordati conil Ministero dell’Università e <strong>della</strong> ricerca, il Ministero <strong>della</strong> salute e delleregioni/province autonome, previa definizione delle aree <strong>di</strong> specializzazione edei conseguenti fabbisogni;f) Ulteriori funzioni avanzate possono essere attribuite al professionista che siain possesso <strong>di</strong> un certificato <strong>di</strong> competenze in esito ad un percorso formativo<strong>della</strong> regione/provincia autonoma con l’eventuale contributo delle Università.Appare evidente che i criteri per la determinazione delle competenze proprie <strong>della</strong><strong>professione</strong>, vengono sostanzialmente in<strong>di</strong>viduati:a) nel criterio guida - introdotto dall’art. 1, comma 1, l. n. 251/2000 - chepreor<strong>di</strong>na la <strong>professione</strong> allo svolgimento delle “attività <strong>di</strong>rette allaprevenzione, alla cura e salvaguar<strong>di</strong>a <strong>della</strong> salute in<strong>di</strong>viduale e collettiva”;6


) nei criteri limiti - previsti dall’art. 1 l. n. 42/1999 e dall’art. 1, comma 1, l.251/2000 - costituiti dai profili professionali, dall’or<strong>di</strong>namento universitario eformativo post-base e dai co<strong>di</strong>ci deontologici.E’ altresì evidente che i criteri limiti <strong>di</strong> cui alla sopra riportata lett. b) configuranouna <strong>di</strong>namicità in progress <strong>di</strong> attribuzione <strong>di</strong> competenze/responsabilità e funzionisecondo quanto già previsto o potrà essere stabilito da <strong>di</strong>sposizioni normative edamministrative, preor<strong>di</strong>nate a definire i profili professionali, gli or<strong>di</strong>namentouniversitari e formativi, le regole deontologiche.Il tutto è esaltato e rafforzato dalla portata <strong>della</strong> previsione <strong>della</strong> legge 251/2000là dove attribuisce espressamente allo Stato e alle Regioni il compito <strong>di</strong> promuovere,nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo, <strong>di</strong> programmazione edamministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolodelle professioni sanitarie al fine <strong>di</strong> contribuire alla realizzazione del <strong>di</strong>ritto allasalute, al processo <strong>di</strong> aziendalizzazione nel Servizio Sanitario Nazionale,all'integrazione dell'organizzazione del lavoro <strong>della</strong> sanità in Italia con quelle deglialtri Stati dell'Unione europea”.Quanto sopra in<strong>di</strong>ca che la valorizzazione e responsabilizzazione delle funzioni edel ruolo <strong>della</strong> <strong>professione</strong> ad opera dell’attività legislativa ed amministrativa delloStato e delle Regioni, deve essere realizzata alla luce e nel rispetto:a) <strong>della</strong> competenza propria <strong>della</strong> <strong>professione</strong>, che si identifica con le attività<strong>di</strong>rette alla prevenzione, alla cura e salvaguar<strong>di</strong>a <strong>della</strong> salute in<strong>di</strong>viduale ecollettiva;b) dell’evoluzione dei percorsi formativi definiti dalle istituzioni universitarie eformative per le professioni sanitarie.La statuizione dell’art. 1 <strong>della</strong> Legge 42, “Il campo proprio <strong>di</strong> attività e <strong>di</strong>responsabilità delle professioni sanitarie ….. è determinato dai contenuti dei decretiministeriali …… fatte salve le competenze previste per le professioni me<strong>di</strong>che e per lealtre professioni del ruolo sanitario…. nel rispetto reciproco delle specifichecompetenze professionali”, ha provocato, anche recentemente, un significativo<strong>di</strong>battito tra le professioni sanitarie e quelle me<strong>di</strong>che soprattutto per quanto concernela ridefinizione dei campi <strong>di</strong> attività e delle competenze/responsabilità nei percorsi<strong>di</strong>agnostico terapeutici assistenziali (PDTA), la continuità dell’assistenza e la presa incarico territoriale <strong>di</strong> numerose tipologie <strong>di</strong> pazienti, l’innovazionedell’organizzazione del lavoro.In considerazione <strong>della</strong> complessità quoti<strong>di</strong>ana del funzionamento degli ospedali,dei servizi sanitari e socio sanitari territoriali e <strong>della</strong> necessaria innovazione deiprocessi dell’organizzazione e dei percorsi-clinico-assistenziali-riabilitativi si pone,con evidenza, la necessità del lavoro inter<strong>di</strong>sciplinare e multiprofessionale all’interno7


delle attività clinico assistenziali <strong>di</strong>rette alla tutela <strong>della</strong> salute degli in<strong>di</strong>vidui e <strong>della</strong>collettività. Tale scenario richiede l’acquisizione <strong>di</strong> saperi elevati per ciascuna<strong>professione</strong> dell’equipe e competenze agite in una logica <strong>di</strong> integrazione,collaborazione e cooperazione tra professionisti e non solo dell’area <strong>sanitaria</strong>.Metodo <strong>di</strong> lavoro: partecipazione, comprensione e con<strong>di</strong>visioneUn esercizio professionale flessibile, <strong>di</strong>namico ed integrato rende necessarial’innovazione dei rapporti fra le <strong>di</strong>verse professionalità sanitarie e socio-sanitarie e <strong>di</strong>organizzare i processi produttivi anche definendo e ridefinendo “in progress” spazi eattività che arricchiscono le competenze <strong>di</strong>stintive <strong>di</strong> ogni <strong>professione</strong> che in tal modogarantisce valore aggiunto ai processi <strong>di</strong> cura ed assistenza.Allo scopo <strong>di</strong>viene rilevante la capacità <strong>di</strong> relazionarsi proattivamente nell’intento<strong>di</strong> fornire appropriate prestazioni e costruire un clima lavorativo che favoriscacomprensione, partecipazione e riconoscimento/valorizzazione <strong>di</strong> ogni specificoapporto professionale.Nell’ottica <strong>di</strong> cui sopra, <strong>di</strong>viene fondamentale che la politica orienti azioniprogrammatiche e piani <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o che valorizzino i concetti precedentementeillustrati; nel contempo <strong>di</strong>viene fondamentale anche che i Ministeri in con<strong>di</strong>visionecon le Regioni producano atti e strumenti <strong>di</strong> pianificazione, attuazione e valutazionedell’impatto <strong>di</strong> tali innovazioni sulla salute dei citta<strong>di</strong>ni e sulla sostenibilitàeconomica.Gli strumenti operativiPer attuare quanto <strong>di</strong>sposto dal presente documento risulta necessarial’innovazione e la ridefinizione delle competenze del profilo professionaledell’infermiere veicolata da strumenti operativi quali, ad esempio:• in<strong>di</strong>rizzi generali nel nuovo Patto salute;• accordo Stato-Regioni che fornisce in<strong>di</strong>rizzi per la gestione del sistema salute esviluppo professionale;• provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> Giunta Regionale per l’implementazione <strong>di</strong> modelliorganizzativi basati sull’intensità <strong>di</strong> cura e la complessità assistenziale sia alivello ospedaliero che dei servizi territoriali;• percorsi attuativi definiti da aziende ed altre istituzioni sanitarie e sociosanitariefinalizzati alla con<strong>di</strong>visione e partecipazione delle professionalitàinteressate nonché alla definizione <strong>di</strong> criteri relativi alla determinazione delfabbisogno <strong>di</strong> professionisti sanitari con funzioni avanzate;• decreti <strong>di</strong> Giunta Regionale per l’in<strong>di</strong>viduazione e attivazione <strong>di</strong> percorsiformativi professionalizzanti nell’ambito dei Sistemi Sanitari Regionali;• accor<strong>di</strong> fra Università e Regione per l’attivazione dei corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>ouniversitari delle professioni sanitarie;• in<strong>di</strong>rizzi interministeriali per la ridefinizione dei piani <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o curriculari <strong>della</strong>8


laurea triennale e magistrale;• linee guida allegate al Piano Sanitario Nazionale o ai Piani Sanitari Regionali oPiani Socio Sanitari Regionali;• linee progettuali/sperimentali nazionali o regionali per determinati campi <strong>di</strong>attività, o per percorsi <strong>di</strong>agnostico terapeutico assistenziali o processi clinicoassistenziali;• tassonomie <strong>di</strong> competenze da svilupparsi nei percorsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e certificateanche in aderenza agli standard europei definite dal Ministero <strong>della</strong> Salute edalla Conferenza Stato Regioni.La ridefinizione, l’implementazione e l’approfon<strong>di</strong>mento delle competenze eresponsabilità professionali dei tecnici sanitari <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ologia me<strong>di</strong>ca riguarda, inprima fase, le competenze che possono essere esercitate, dando atto agli strumentisopra presentati, nelle seguenti aree professionali:• Area …..;• Area …..;• Area ……….;• Area ……..;• Area ……..;• Area ……..La declinazione delle competenze <strong>di</strong> ciascuna area è specificata nell’allegato<strong>tecnico</strong> che è parte integrante del presente documento.Quanto rappresentato fonda il proprio razionale attraverso una visione integratadelle seguenti componenti:• contrattuale: dove porre in essere un sistema <strong>di</strong> flessibile <strong>di</strong>namicità,escludendo ingessature organizzative, nelle progressioni <strong>di</strong> carriera e favorendomeccanismi <strong>di</strong> valorizzazione professionale capaci <strong>di</strong> riconoscere il valore e ilcontributo posto da parte del singolo professionista nel processoassistenziale/organizzativo per il tempo <strong>di</strong> effettivo e positivo esercizio <strong>della</strong>competenza;• formativa regionale: dove attivare una formazione finalizzataall’avanzamento delle competenze dell’infermiere (infermiere esperto). Iprogrammi <strong>di</strong> formazione possono essere valutati ai fini del riconoscimento deiCFU (Cre<strong>di</strong>ti Formativi Universitari) tramite preventivo accordo conl’Università;• formativa curricolare universitaria dove ridefinire i piani <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>della</strong>laurea triennale e magistrale nonché dei master con<strong>di</strong>visi in accor<strong>di</strong> tra9


ministeri e regioni al fine <strong>di</strong> rispondere alle necessità <strong>di</strong> sviluppo <strong>della</strong><strong>professione</strong> infermieristica percorrendo in tal modo positive esperienze giàmature in ambito internazionale,• Nella definizione dei nuovi percorsi formativi è essenziale una forteintegrazione fra l’Università e il SSR affinché la formazione universitariafaccia proprie le necessità che nascono sia dall’evoluzione dei sistemi sanitarisia dalla necessità <strong>di</strong> sviluppare competenze professionalizzanti,• Accre<strong>di</strong>tamento professionale sui <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong> carriera finalizzato allosviluppo <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> garanzia per il professionista e il citta<strong>di</strong>no basatosulla certificazione delle competenze del singolo,• Sistema <strong>di</strong> certificazione delle competenze a livello <strong>di</strong> ogni Regione eProvincia Autonoma per garantire coerenza tra lo sviluppo del sistema salute ela capacità dei professionisti <strong>di</strong> rispondere in termini <strong>di</strong> performance adeguate.10

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