Rapporto preliminare per la Valutazione ... - Comune di Gela

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Progetto di Variante al Piano Regolatore Generale5.4 POSSIBILI IMPATTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE DEL PIANO COME INTEGRATOED OSSERVATOPremesso che:- con Delibera di Commissario ad Acta in sostituzione del Consiglio Comunale n. 60 del 14.06.2010,d’oggetto “Adozione della revisione del Piano Regolatore Generale del Regolamento EdilizioComunale e delle Norme di Attuazione”, il progetto di revisione è stato adottato con diverse prescrizioni(vedi delibera allegata) che modifica numerosi ambiti del piano;- in funzione delle prescrizioni alcune delle valutazioni presenti nello Studio di incidenza del PRG,necessitano una rivisitazione, adeguamento e/o cassazione, che verranno riportate in neretto sulla stessa;- in funzione delle osservazioni accolte alcune delle valutazioni presenti nello Studio di incidenza delPRG, necessitano una ulteriore valutazione, anche se preliminare, che verranno riportate in corsivo;- quanto sopra viene inserito sia al presente paragrafo sia al successivo paragrafo.Dallo Studio di Incidenza del PRG si rileva quanto segue:Dall’esame delle norme tecniche d’attuazione del Piano Regolatore Generale si evince che i criteriispiratori della pianificazione sono rispettosi della necessità di tutela di tutti gli aspetti del territoriocomunale e del miglioramento della loro funzionalità, operando attraverso interventi idonei ad evitarel’uso improprio delle risorse di tutti i comparti abiotico, biotico e socio-economico di cui è compostol’ambiente di Gela.Per raggiungere i suddetti obiettivi la pianificazione è stata realizzata attraverso una zonizzazione delterritorio per aree omogenee d’uso, funzione delle caratteristiche fisiografiche, della qualità delle risorsee dei vincoli normativi e territoriali che gravano nei diversi siti in cui si articola il territorio.In relazione a tali parametri, gli strumenti attuativi del piano regolatore generale sono articolati in pianiche interessano le diverse aree che sono state individuate e raggruppate per affinità d’uso dai tecnicipianificatori in ZTO (Zone Territoriali Omogenee).Riguardo alle aree sottoposte a vincoli di tutela, di stretta attinenza con gli obiettivi di questo studiod’incidenza, i principi su cui si fondano le norme tecniche d’attuazione del PRG su queste aree, sonoillustrati nell’art. 14 del capito terzo “Criteri generali per l'applicazione delle norme, aree sottoposte avincoli speciali”. Tali principi sono rispondenti alle finalità del legislatore che si propone con lapianificazione uno sviluppo compatibile con la tutela delle risorse. Pertanto, le disposizioni e/oprescrizioni previste dalle norme tecniche d’attuazione del PRG riguardo alle attività antropiche inqueste aree, direttamente o indirettamente salvaguardano dal degrado gli habitat che caratterizzano iSIC-ZPS presenti nel territorio.Particolare rilevanza rivestono per la tutela degli habitat le limitazioni e/o divieti che sono riportati neiseguenti articoli:Art. 23.- Aree sottoposte a vincoli geologiciL’applicazione delle disposizioni del Piano Straordinario per l’assetto Idrogeologico previste daldecreto A.R.T.A. “Modifica del Piano Straordinario per l’assetto idrogeologico relativamente al centroabitato di Gela”, che modifica il D.A. del 4 luglio 2000 e del 27 febbraio 2001 n.78/41, salvaguardadirettamente gli habitat: 2195 (che comprende anche gli habitat 3280 e 3290) e il 1410, in quanto è prescritto che lecostruzioni dovranno tener conto delle dovute distanze dalle aste fluviali, nel rispetto di quantostabilito dalla ex legge 431/85 (Legge Galasso, oggi D.Lgs.490/99); inoltre, per i tratti interessatidalla presenza di calanchi indica che bisogna arrestare il processo di approfondimento degli alveifluviali mediante opere di regimazione trasversali e longitudinali che, a nostro avviso, sono darealizzare con interventi di ingegneria naturalistica, rispettivamente, con soglie a scivolo discogliera e con scogliere poggianti su gabbioni rinverditi. 1110, 1130, 1210, 1310, 2110, 2120, 2210, 2230, 2250, 3150, 1420,1430 e 1510, in quanto il PianoStraordinario per l’Assetto Idrogeologico prevede azioni indirizzate ad arrestare il fenomenodell’erosione costiera tuttora in atto, ad arretrare a distanza opportuna le attività agricole(serricoltura), a realizzare opere a difesa del litorale e dello scalzamento al piede delle falesie.Valutazione Ambientale Strategica – RAPPORTO PRELIMINARE - Pagina 72

Progetto di Variante al Piano Regolatore GeneraleArt. 25.- Aree di interesse paesaggistico.L’applicazione delle disposizioni dell’art.146 della L.490/99, lettera a), lettera b), lettera c), lettera f),lettera g), lettera h), lettera m) che definisce i beni paesaggistici da tutelare per legge, consente inindotto la tutela degli habitat che ricadono in dette aree di interesse paesaggistico perimetrate come talidalla Soprintendenza ai BB. CC. AA.Art. 28 e 29. -Boschi, formazioni a macchia e fasce ripariali.Le aree interessate da formazioni boschive e da macchia mediterranea insieme alla vegetazione ripariaindividuate ai sensi della L.R.78/76, della L.R. 13/99, del D.P. del 28.06.2000, nonché della L.R. del03.05.2001, n.6 art. 89, e successive modifiche ed integrazioni sono delimitate graficamente nelloStudio Agricolo Forestale allegato al PRG.Nel loro complesso tutte le aree censite dallo Studio Agricolo Forestale, comprese quelle caratterizzatedalla presenza di volumi di vegetazione naturale aventi interesse naturalistico e/o paesaggistico, ma chenon rientrano tra le aree da sottoporre a tutela ai sensi della L.R. 78/76, sono considerate dal P. R. G.come beni da tutelare nelle forme e modalità previste dalla legge. Ne consegue che sia direttamente, chein indotto le limitazioni imposte dal PRG danno un notevole contributo alla difesa dall’attività antropicain tutti gli habitat presenti nel territorio di Gela.Art. 30 e 31. -Aree S.I.C., Z.P.S e R. N. O. Biviere di Gela.Le norme tecniche d’attuazione del Piano Regolatore Generale prevedono il rispetto dei vincoli chegravano sulle suddette aree e di tutte le norme comunitarie, regionali e comunali vigenti al momentodell’approvazione del P. R. G.E’ da rilevare che le suddette norme tecniche d’attuazione del P. R. G., nell’ambito del rispetto deivincoli previsti dalle leggi, hanno tenuto in debito conto che è in atto l’approvazione del piano digestione dei SIC-ZPS da parte dell’ARTA. Tale piano potrà avere ampia applicazione in tutte le sueparti in quanto il P. R. G. non prevede modifiche all’attuale assetto delle aree SIC-ZPS.Interferenze della dinamica di sviluppo territoriale con i SIC-ZPS.Le interferenze con notevole incidenza negativa sui siti Natura 2000 da essere in alcuni casiincompatibili con la loro esistenza, come le attività legate al Petrolchimico, all’ASI e alla serricoltura,sono state ampiamente illustrate nel capitolo 3.7, e fanno parte delle attività antropiche che sonoesercitate in modo improprio da anni su buona parte della fascia costiera gelese.Rispettose dei vincoli e indirizzate a sanare per quanto possibile il suddetto assetto sono le normed’attuazione del P. R. G. oggetto di questo studio d’incidenza.A supporto di quanto esposto più sopra, le aree interessate dall’espansione edilizia (ZTO C), interessanoambiti territoriali che non possono avere interferenze né dirette, né indirette con i SIC-ZPS. Inoltre,anche le aree di espansione per l’edilizia stagionale e per insediamenti turistici (Zone C5) chedovrebbero interessare la fascia litorale per la fruizione della risorsa mare, dove sono presenti lamaggiore quantità di risorse naturalistiche meritevoli di tutela, sono avulse dal contesto degli ambientidi interesse comunitario (SIC-ZPS).Significativo è quanto previsto dalle norme del P.R.G. per Torre Manfria dove all’Art.49. Zone C5 -Aree per edilizia stagionale e per insediamenti turistici, è riportato che: In c.da Manfria Gli interventidiretti ammessi sull'edilizia esistente sono quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, allaristrutturazione edilizia, con le modalità prescritte nelle presenti norme. È ammessa la demolizione ericostruzione degli edifici esistenti senza aumento di volume. Non sono ammessi i lotti interclusi, nonsono ammesse le relative agevolazioni previste dalle leggi regionali.La nuova edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di piani particolareggiati unitari estesia ciascuno degli ambiti perimetrati dal PRG. Non sono ammessi i lotti interclusi, non sono ammesse lerelative agevolazioni previste dalle leggi regionali.Le interferenze dirette riscontrate nella ZPS sono:Art. 50.- Aree per le attività produttive, artigianali e commercialiTra le parti di territorio destinate ad insediamenti produttivi, commerciali, direzionali, turisticoalberghieri e le aree destinate alla distribuzione dei carburanti (le ZTO D), ricade in c.da Fiaccaventoun’area all’interno dell’area della ZPS classificato come Zona D2 normata dall’Art. 52: Zona D2 -Valutazione Ambientale Strategica – RAPPORTO PRELIMINARE - Pagina 73

Progetto <strong>di</strong> Variante al Piano Rego<strong>la</strong>tore GeneraleArt. 25.- Aree <strong>di</strong> interesse paesaggistico.L’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni dell’art.146 del<strong>la</strong> L.490/99, lettera a), lettera b), lettera c), lettera f),lettera g), lettera h), lettera m) che definisce i beni paesaggistici da tute<strong>la</strong>re <strong>per</strong> legge, consente inindotto <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> degli habitat che ricadono in dette aree <strong>di</strong> interesse paesaggistico <strong>per</strong>imetrate come talidal<strong>la</strong> Soprintendenza ai BB. CC. AA.Art. 28 e 29. -Boschi, formazioni a macchia e fasce ripariali.Le aree interessate da formazioni boschive e da macchia me<strong>di</strong>terranea insieme al<strong>la</strong> vegetazione ripariain<strong>di</strong>viduate ai sensi del<strong>la</strong> L.R.78/76, del<strong>la</strong> L.R. 13/99, del D.P. del 28.06.2000, nonché del<strong>la</strong> L.R. del03.05.2001, n.6 art. 89, e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni sono delimitate graficamente nelloStu<strong>di</strong>o Agricolo Forestale allegato al PRG.Nel loro complesso tutte le aree censite dallo Stu<strong>di</strong>o Agricolo Forestale, comprese quelle caratterizzatedal<strong>la</strong> presenza <strong>di</strong> volumi <strong>di</strong> vegetazione naturale aventi interesse naturalistico e/o paesaggistico, ma chenon rientrano tra le aree da sottoporre a tute<strong>la</strong> ai sensi del<strong>la</strong> L.R. 78/76, sono considerate dal P. R. G.come beni da tute<strong>la</strong>re nelle forme e modalità previste dal<strong>la</strong> legge. Ne consegue che sia <strong>di</strong>rettamente, chein indotto le limitazioni imposte dal PRG danno un notevole contributo al<strong>la</strong> <strong>di</strong>fesa dall’attività antropicain tutti gli habitat presenti nel territorio <strong>di</strong> Ge<strong>la</strong>.Art. 30 e 31. -Aree S.I.C., Z.P.S e R. N. O. Biviere <strong>di</strong> Ge<strong>la</strong>.Le norme tecniche d’attuazione del Piano Rego<strong>la</strong>tore Generale prevedono il rispetto dei vincoli chegravano sulle suddette aree e <strong>di</strong> tutte le norme comunitarie, regionali e comunali vigenti al momentodell’approvazione del P. R. G.E’ da rilevare che le suddette norme tecniche d’attuazione del P. R. G., nell’ambito del rispetto deivincoli previsti dalle leggi, hanno tenuto in debito conto che è in atto l’approvazione del piano <strong>di</strong>gestione dei SIC-ZPS da parte dell’ARTA. Tale piano potrà avere ampia applicazione in tutte le sueparti in quanto il P. R. G. non prevede mo<strong>di</strong>fiche all’attuale assetto delle aree SIC-ZPS.Interferenze del<strong>la</strong> <strong>di</strong>namica <strong>di</strong> sviluppo territoriale con i SIC-ZPS.Le interferenze con notevole incidenza negativa sui siti Natura 2000 da essere in alcuni casiincompatibili con <strong>la</strong> loro esistenza, come le attività legate al Petrolchimico, all’ASI e al<strong>la</strong> serricoltura,sono state ampiamente illustrate nel capitolo 3.7, e fanno parte delle attività antropiche che sonoesercitate in modo improprio da anni su buona parte del<strong>la</strong> fascia costiera gelese.Rispettose dei vincoli e in<strong>di</strong>rizzate a sanare <strong>per</strong> quanto possibile il suddetto assetto sono le normed’attuazione del P. R. G. oggetto <strong>di</strong> questo stu<strong>di</strong>o d’incidenza.A supporto <strong>di</strong> quanto esposto più sopra, le aree interessate dall’espansione e<strong>di</strong>lizia (ZTO C), interessanoambiti territoriali che non possono avere interferenze né <strong>di</strong>rette, né in<strong>di</strong>rette con i SIC-ZPS. Inoltre,anche le aree <strong>di</strong> espansione <strong>per</strong> l’e<strong>di</strong>lizia stagionale e <strong>per</strong> inse<strong>di</strong>amenti turistici (Zone C5) chedovrebbero interessare <strong>la</strong> fascia litorale <strong>per</strong> <strong>la</strong> fruizione del<strong>la</strong> risorsa mare, dove sono presenti <strong>la</strong>maggiore quantità <strong>di</strong> risorse naturalistiche meritevoli <strong>di</strong> tute<strong>la</strong>, sono avulse dal contesto degli ambienti<strong>di</strong> interesse comunitario (SIC-ZPS).Significativo è quanto previsto dalle norme del P.R.G. <strong>per</strong> Torre Manfria dove all’Art.49. Zone C5 -Aree <strong>per</strong> e<strong>di</strong>lizia stagionale e <strong>per</strong> inse<strong>di</strong>amenti turistici, è riportato che: In c.da Manfria Gli interventi<strong>di</strong>retti ammessi sull'e<strong>di</strong>lizia esistente sono quelli re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria e straor<strong>di</strong>naria, al<strong>la</strong>ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, con le modalità prescritte nelle presenti norme. È ammessa <strong>la</strong> demolizione ericostruzione degli e<strong>di</strong>fici esistenti senza aumento <strong>di</strong> volume. Non sono ammessi i lotti interclusi, nonsono ammesse le re<strong>la</strong>tive agevo<strong>la</strong>zioni previste dalle leggi regionali.La nuova e<strong>di</strong>ficazione è subor<strong>di</strong>nata al<strong>la</strong> preventiva approvazione <strong>di</strong> piani partico<strong>la</strong>reggiati unitari estesia ciascuno degli ambiti <strong>per</strong>imetrati dal PRG. Non sono ammessi i lotti interclusi, non sono ammesse lere<strong>la</strong>tive agevo<strong>la</strong>zioni previste dalle leggi regionali.Le interferenze <strong>di</strong>rette riscontrate nel<strong>la</strong> ZPS sono:Art. 50.- Aree <strong>per</strong> le attività produttive, artigianali e commercialiTra le parti <strong>di</strong> territorio destinate ad inse<strong>di</strong>amenti produttivi, commerciali, <strong>di</strong>rezionali, turisticoalberghieri e le aree destinate al<strong>la</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei carburanti (le ZTO D), ricade in c.da Fiaccaventoun’area all’interno dell’area del<strong>la</strong> ZPS c<strong>la</strong>ssificato come Zona D2 normata dall’Art. 52: Zona D2 -<strong>Valutazione</strong> Ambientale Strategica – RAPPORTO PRELIMINARE - Pagina 73

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