Misure di conservazione - Provincia di Viterbo
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA – DAFLYNX NATURA E AMBIENTE S.R.L.h) è vietata l’eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici delpaesaggio agrario e con alta valenza ecologica quali siepi, filari, piantate, muretti asecco, stagni, maceri, fossi;i) è vietata l’eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto asecco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati<strong>di</strong> rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo <strong>di</strong> assicurare una gestioneeconomicamente sostenibile;j) sono vietati i livellamenti del terreno che non abbiano ottenuto parere positivo <strong>di</strong>valutazione d’incidenza, ad esclusione dei livellamenti or<strong>di</strong>nari per la preparazionedel letto <strong>di</strong> semina;k) è vietato convertire le superfici a pascolo permanente, come definito dall’art. 2 punto2 del regolamento (CE) n. 796/04, ad altri usi;l) è vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presenteal termine dei cicli produttivi <strong>di</strong> prati naturali o seminati, sulle superfici specificate aipunti seguenti:1) superfici a seminativo ai sensi dell’art. 2 punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04,comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell’art. 55 delregolamento (CE) n. 1782/03 ed escluse le superfici <strong>di</strong> cui al successivo punto 2);2) superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro dalla produzione (set‐aside) enon coltivate durante tutto l’anno e altre superfici ritirate dalla produzioneammissibili all’aiuto <strong>di</strong>retto, mantenute in buone con<strong>di</strong>zioni agronomiche eambientali a norma dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi <strong>di</strong> bruciatura connessi ad emergenze <strong>di</strong>carattere fitosanitario prescritti dall’autorità competente o a superfici investite a riso.Sono fatte salve altresì <strong>di</strong>verse prescrizioni previste dalle misure <strong>di</strong> <strong>conservazione</strong>specifiche per le singole ZPS e dagli eventuali pareri <strong>di</strong> Valutazione <strong>di</strong> Incidenza;m) omissis;n) omissis;o) è vietato il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturaleacquatica sommersa e semisommersa, riparia ed igrofila, erbacea, arbustiva edarborea, salvo specifica deroga rilasciata in sede <strong>di</strong> Valutazione d’Incidenza agli entipreposti e competenti, per comprovati motivi <strong>di</strong> natura idraulica ed idrogeologica,nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità e alla gestione del sito. Sonofatti salvi, altresì, gli interventi effettuati nei fossi <strong>di</strong> scolo dei campi.p) è vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamentofisso <strong>di</strong> caccia nel periodo 1 febbraio – 15 luglio;<strong>Misure</strong> <strong>di</strong> Conservazione della ZPS “Lago <strong>di</strong> Bolsena – Is. Bisentina e Martana” (cod. IT6010055), SIC“Lago <strong>di</strong> Bolsena” (cod. IT6010007) e SIC “Isole Bisentina e Martana” (cod. IT6010041)9