Il Giudice Sportivo - Fijlkam

Il Giudice Sportivo - Fijlkam Il Giudice Sportivo - Fijlkam

12.07.2015 Views

Il Giudice Sportivodella Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti MarzialiAvvocato Alessandro Avaglianoha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:Anna Maria RosatiLuca Di PintoPatrizio AntoniniFlavio CappellettiEleonora TopinoFrancesca Della RosaSocietà A.S. Mabuni Club Civitavecchianel procedimento disciplinare n. 1358/KA seguito di denuncia del 27.12.2011 a firma del Signor Enrico Bruno, nella sua qualità di Ufficialedi Gara – Settore Karate, l’Ufficio della Procura Federale avviava un procedimento disciplinare acarico della Società A.S. Mabuni Club Civitavecchia e nei confronti di alcuni atleti tesserati dellamedesima società responsabili di aver tenuto un comportamento irriverente e irrispettoso neiconfronti dello stesso denunciante.Dalla predetta denuncia risultava, infatti, che gli atleti Anna Maria Rosati, Luca Di Pinto, PatrizioAntonini, Flavio Cappelletti, Eleonora Topino e Francesca Della Rosa avevano commentato sulsocial-network “facebook.it” una fotografia che ritraeva l’Ufficiale di Gara Bruno durantel’esecuzione di una tecnica del Kata ‘Seipai’, utilizzando un linguaggio asseritamente canzonatorio.Il Sostituto Procuratore Federale, quindi, con nota del 13.04.2012, comunicava l’apertura di unaindagine nei confronti dei sopra indicati atleti e nei confronti della A.S. Mabuni Club diCivitavecchia in persona del Presidente p.t., per i fatti descritti, contestando la violazione deiprincipi sportivi, sanciti dalle Carte Federali all’art. 6, comma 2, del Regolamento Federale diGiustizia Sportiva nonché agli artt. 8, commi 3 e 10 dello Statuto, i quali prevedono l’obbligo diosservare con lealtà e disciplina le norme federali e di operare con assoluta lealtà e correttezza,tenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell’attività svolta, e che vieta agliatleti di avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali e gli Ufficialidi Gara nonché di mantenere una condotta conforme ai richiamati principi di lealtà e probità erettitudine, in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale, di rispettare il concetto di “FairPlay” prescritti dall’art. 2 del R.F.G.S., concedendo agli stessi termine per l’inoltro di eventualideduzioni e considerazioni a difesa.

<strong>Il</strong> <strong>Giudice</strong> <strong>Sportivo</strong>della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti MarzialiAvvocato Alessandro Avaglianoha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:Anna Maria RosatiLuca Di PintoPatrizio AntoniniFlavio CappellettiEleonora TopinoFrancesca Della RosaSocietà A.S. Mabuni Club Civitavecchianel procedimento disciplinare n. 1358/KA seguito di denuncia del 27.12.2011 a firma del Signor Enrico Bruno, nella sua qualità di Ufficialedi Gara – Settore Karate, l’Ufficio della Procura Federale avviava un procedimento disciplinare acarico della Società A.S. Mabuni Club Civitavecchia e nei confronti di alcuni atleti tesserati dellamedesima società responsabili di aver tenuto un comportamento irriverente e irrispettoso neiconfronti dello stesso denunciante.Dalla predetta denuncia risultava, infatti, che gli atleti Anna Maria Rosati, Luca Di Pinto, PatrizioAntonini, Flavio Cappelletti, Eleonora Topino e Francesca Della Rosa avevano commentato sulsocial-network “facebook.it” una fotografia che ritraeva l’Ufficiale di Gara Bruno durantel’esecuzione di una tecnica del Kata ‘Seipai’, utilizzando un linguaggio asseritamente canzonatorio.<strong>Il</strong> Sostituto Procuratore Federale, quindi, con nota del 13.04.2012, comunicava l’apertura di unaindagine nei confronti dei sopra indicati atleti e nei confronti della A.S. Mabuni Club diCivitavecchia in persona del Presidente p.t., per i fatti descritti, contestando la violazione deiprincipi sportivi, sanciti dalle Carte Federali all’art. 6, comma 2, del Regolamento Federale diGiustizia Sportiva nonché agli artt. 8, commi 3 e 10 dello Statuto, i quali prevedono l’obbligo diosservare con lealtà e disciplina le norme federali e di operare con assoluta lealtà e correttezza,tenendo sempre un comportamento rispondente alla dignità dell’attività svolta, e che vieta agliatleti di avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali e gli Ufficialidi Gara nonché di mantenere una condotta conforme ai richiamati principi di lealtà e probità erettitudine, in ogni rapporto di natura sportiva, sociale e morale, di rispettare il concetto di “FairPlay” prescritti dall’art. 2 del R.F.G.S., concedendo agli stessi termine per l’inoltro di eventualideduzioni e considerazioni a difesa.


Ciascuno dei tesserati quindi inoltrava presso gli Uffici di Giustizia Sportiva della Federazione unapropria memoria attraverso la quale, tra l’altro, veniva sottolineato l’esistenza tra le parti di un‘rapporto amicale e che i giudizi oggetto di denuncia espressi sul social-network riguardavanodiscorsi già precedentemente affrontati in situazioni conviviali con lo stesso Bruno’.Pertanto, esaurita la propria attività istruttoria, in data 18.06.2012, il Sostituto Procuratore Federaledisponeva l’invio degli atti al <strong>Giudice</strong> <strong>Sportivo</strong>, ritenendo doversi procedere nei confronti degli atletiindicati e della società a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti addebitati.<strong>Il</strong> Sostituto Procuratore Federale, pertanto, precisava le proprie conclusioni con la richiesta per ifatti contestati di irrogazione della sanzione dell’ammonizione sia nei confronti degli atleti che neiconfronti della società.All’udienza di discussione del caso, tenutasi il giorno 11.07.2012, risultavano presenti il Presidentedella Soc. A.S. Mabuni Club di Civitavecchia e gli atleti Anna Maria Rosati, Patrizio Antonini, FlavioCappelletti, Eleonora Topino e Francesca Della Rosa, questi ultimi tutti assistiti dall’Avv. RobertoImmediata il quale si riportava alle difese formulate in atti, chiedendo l’assoluzione dei suoiassistiti. Era invece assente l’atleta Luca Di Pinto, benché regolarmente convocato alla predettaudienza, il quale faceva comunque pervenire una giustificazione per la propria mancatacomparizione.La Signora La Placa in qualità di Presidente della Società si associava alle difese dell’Avv.Immediata.Risultava altresì presente il Sostituto Procuratore Federale, Avv. <strong>Il</strong>aria Angelini, il quale si riportavaal contenuto e alle conclusioni del deferimento depositato, insistendo per l’accoglimento dellestesse.<strong>Il</strong> <strong>Giudice</strong> <strong>Sportivo</strong>, pertanto, espone i seguentiMotivi della DecisioneI fatti addebitati, alla luce della documentazione presente in atti, non appaiono integrare gli estremidi alcuna violazione disciplinare da parte dei soggetti rubricati in quanto dalle risultanzeprocessuali è emerso che le accuse riportate dal tesserato Enrico Bruno non appaiono integrare gliestremi di alcuna violazione disciplinare.E’ apparso evidente, infatti, dalla lettura delle affermazioni rilasciate dai soggetti rubricati sul sitofacebook.it, nonché da quanto dichiarato dagli stessi nelle loro difese, che non vi fosse alcunintento offensivo da parte loro nei confronti del sig. Enrico Bruno.


E’ altresì chiaro che i sopramenzionati atleti con il loro comportamento avrebbero potuto urtare lasensibilità del predetto Ufficiale di Gara, ma questo <strong>Giudice</strong> ritiene di dover prendere in debitaconsiderazione sia il ravvedimento morale, apparso sincero, manifestato dagli atleti della Soc. A.S.Mabuni Club di Civitavecchia nei confronti del tesserato Bruno, sia l’assoluta mancanza diqualsivoglia volontà offensiva da parte degli stessi atleti, sia la giovane età di questi ultimi che li hacondotti ad avere un atteggiamento meramente goliardico, nonché infine l’impegno assunto daimedesimi atleti di formalizzare ufficialmente le proprie scuse nei confronti del denunciante unavolta resisi conto della potenzialità offensiva del loro comportamento.Di conseguenza, anche la società per la quale gli stessi atleti risultano tesserati, andrà proscioltadalla contestazione di responsabilità a titolo oggettivo.P.Q.M.<strong>Il</strong> <strong>Giudice</strong> <strong>Sportivo</strong>, in riforma della richiesta formulata nei termini e nei modi dall’Ufficio dellaProcura Federale,proscioglietutti i soggetti rubricati dalle imputazioni ad essi ascritte nel presente procedimento perché nonprovate.Manda alla Segreteria per le notifiche e la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dalRegolamento di Giustizia Sportiva.Roma, 11 Luglio 2012IL GIUDICE SPORTIVO(Avv. Alessandro Avagliano)Sentenza depositata il 25 luglio 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!