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CCAL Integrativo gruppo FS - Filt Cgil

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04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 1Contratto Aziendaledi Gruppo <strong>FS</strong>del 20 luglio 2012(integrativo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviariedel 20 luglio 2012)di rinnovo delContratto Aziendale di Gruppo <strong>FS</strong>del 16 aprile 2003


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 2CGIL FILT


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 3Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>CONTRATTO AZIENDALEDI GRUPPO <strong>FS</strong>Addì 20 luglio 2012, in Romafrail GRUPPO <strong>FS</strong> rappresentato dall’Amministratore delegato Mauro Moretti,dall’Amministratore delegato di Trenitalia S.p.A. Vincenzo Soprano,dall’Amministratore delegato di RFI S.p.A. Michele Mario Elia, dall’Amministratoredelegato di Italferr S.p.A. Renato Casale, dall’Amministratoredelegato di Ferservizi S.p.A. Francesco Rossi, dall’Amministratore delegatodi <strong>FS</strong> Sistemi Urbani S.r.l. Carlo De Vito, dall’Amministratore delegatodi Italcertifer S.p.A. Carlo Carganico, dal Direttore Centrale RisorseUmane e Organizzazione di <strong>FS</strong> S.p.A. Domenico Braccialarghe, dal Responsabiledi Relazioni Industriali e Gestione del Personale della DCRUOdi <strong>FS</strong> S.p.A. Stefano Savino, dal Responsabile di Relazioni Sindacali e Associativedella DCRUO-RIGP di <strong>FS</strong> S.p.A. Veronica Chiodini, dal Responsabiledi Pianificazione e Gestione del Personale della DCRUO-RIGP di<strong>FS</strong> S.p.A. Roberto Peroni, e da: Antonino Russo, Luciano Stocchi, RiccardoPozzi, Esther Marconi, Giovanni Rotella, Marco Pagani, Gino Colella,Gianfranco Battisti, Francesco Cioffi, Mario Castaldo, Donato Carillo,Maurizio Gentile, Pasquale Ventrella, Angelo Sferrazza, Annamaria Morrone,Mauro Natali, Simone Gorini e Claudio Terzi,con l’assistenza di AGENS rappresentata dal Presidente Gian Maria Gros-Pietroela FILT/CGIL rappresentata dal Segretario Generale Franco Nasso, dalSegretario Nazionale Alessandro Rocchi, da Gabriele Cerratti, Michele DeRose, Chiara Grillo e Franco Scafetti del Centro Nazionale <strong>Filt</strong> e da unadelegazione composta da: Laura Andrei, Alberto Ballotti, Giancarlo Barbarossa,Vittorino Bettiol, Bruno Bevilacqua, Alessandro Bianco, Marco Bizzarri,Giovanni Carafa, Emanuele Cingolati, Luigi Ciracì, ValerioCorradini, Maria Cuzzupoli, Silvano De Matteo, Ruggero Di Noia, GiuseppeFerrito, Antonio Fuggetta, Andrea Gambacciani, Valentino Lorelli,Angelo Lustro, Valeria Mascoli, Mauro Poggio, Benedetto Rarità, PaoloSboner, Giorgio Simonetti;la FIT/CISL rappresentata dal Segretario Generale Giovanni Luciano,dalSegretario Nazionale Michele Imperio, dal Coordinatore Nazionale GaetanoRiccio, da Salvatore Pellecchia, Massimo Malvisi, Bruno Mancinellie Osvaldo Marinig del Dipartimento Nazionale della Mobilità e da una de-3


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 4CGIL FILTlegazione composta da: Stefano Alacqua, Beatrice Cajani, Claudio Capozucca,Cataldo Cosenza, Carlo Costa, Carla Maria Cruciatti, Pasquale DeSantis, Francesco Ferrante, Consiglia Ferrara, Franco Fratini, DomenicoGiordano, Alfonso Langella, Giuseppe La Pietra, Giovanni Martifagni,Maurizio Moncada, Franco Munerato, Domenico Perrone, Daniela Rossi,Raffaele Scalia, Francesco Spinelli, Valerio Zoccheddu;la UILTRASPORTI rappresentata dal Segretario Generale Luigi Simeone,da Max Colonna, Mauro Di Giovanni, Riccardo Mussoni, Roberto Napoleonie Salvatore Ottonelli del Dipartimento Mobilità e da una delegazionecomposta da: Laura Pulcini, Bianca Floris, Stefania Pittiglio, Angela Franco,Patrizia Zambon, Gianni De Ioris, Antonio Cefola, Pino Bartolo, GiovanniItri, Pasquale Sanità, Maurizio Lago, Gianpiero Fanigliulo, MicheleCipriani, Angelo Perna, Pasquale Rappoccio, Gaetano Di Capua, PieroPozzoli, Giorgio Andreani, Stefano Pontellini, Carmine Mastropaolo,Mimmo Chindamo, Michele Monteleone, Pierfranco Meloni, Enzo D’Enrico,Paolo Fantappiè, Michele Panzieri, Gennaro Nocera, AlessandroEmili, Sergio Lombardi, Bruno Zacchei, Ampelio Spadon, Gaetano Fioretti,Gaetano Iannuzzi, Massimo Ferretti;la UGL TRASPORTI rappresentata dal Segretario Generale Fabio Milloch,dal Segretario Nazionale Umberto Nespoli,daFranco Alicino, Ezio Favetta,Angelo Chirico, Roberto Papili, Tullia Bevilacqua e Armando Murella dellaSegreteria Nazionale e da una delegazione composta da: Massimo Augenti,Gianpaolo Casini, Giovanni Chiaramonte, Sebastiano Costalonga, AndreaCrimaldi, Antonio De Bonis, Roberto Donadio, Antonio Del Prete, GiovanniFaccini, Massimo Mariotti, Giuseppe Marrocco, Claudio Muti, OnofrioNapoli, Diego Paoletti, Donato Plutino, Roberto Pucello, IlariaRotondi, Marco Testi, Marco Turcheria, Sandro Vacata, Franco Zolezzi,Annamaria Iacurti;la FAST rappresentata dal Segretario Generale Pietro Serbassi, daVincenzoNotarnicola, Vincenzo Multari, Marco Peroli e Aniello Carpenitodella Segreteria Nazionale FAST Ferrovie e da una delegazione compostada: Angelo D’Ambrosio, Luca Vitali, Antonio Vitiello, Alberto Mennella,Brigida Marro, Fernando Masci, Enzo Rogolino, Gennaro Di Somma,Mauro Lazzarini, Saverio Mazzotta, Carlo Nevi, Massimo Fazzari, MauroCarelli, Stefano Della Vedova, Gianluca Cecchini, Carmine Esposito, BiagioDe Filippo, Salvatore Genovese, Alessandro Viola, Guido Cecchetti,Giuliano Leone, Carlo Saletti, Nicola Romeo, Antonio Scalise;è stato sottoscritto il testo allegato relativo al Contratto Aziendale di <strong>gruppo</strong>Ferrovie dello Stato Italiane, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale dilavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012.4


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 5Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>PREMESSAIl presente contratto costituisce il secondo livello di contrattazione di cuiagli artt. 2 e 2 bis del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviariedel 28.6.2012 (d’ora in avanti CCNL Mobilità/Area AF) per le Societàdel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: Ferrovie dello Stato ItalianeS.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A.,Italferr S.p.A., <strong>FS</strong> Sistemi Urbani S.r.l. e Italcertifer S.p.A.La scadenza e le modalità di rinnovo del presente contratto sono quelle stabilitenel capitolo Decorrenza e durata e nell’art. 5 (Procedure di negoziazionea livello aziendale) del CCNL Mobilità/Area AF del 20.7.2012Per le suddette Società del Gruppo <strong>FS</strong>, il presente contratto ed il CCNL Mobilità/AreaAF del 20.7.2012 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2012sia per la parte normativa che per quella economica.Le parti si danno atto che il presente contratto e il CCNL Mobilità/Area AFrappresentano gli strumenti con i quali le Società del Gruppo <strong>FS</strong> potrannoaffrontare le sfide competitive determinate dalla completa realizzazione delprocesso di liberalizzazione del settore.In tale ambito l’incremento dell’orario di lavoro settimanale non determinaricadute negative sui livelli occupazionali, ma costituisce il presupposto perperseguire obiettivi di ottimizzazione della produttività e, coerentementecon gli scenari di mercato, per sviluppare la capacità produttiva delleaziende, consolidando ed incrementando gli attuali volumi di produzione,nonché per cogliere le opportunità di progressive internalizzazioni di attività.In particolare, con l’adozione della nuova strumentazione normativa offertadal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto in materia di organizzazionedel lavoro e dei regimi di orario, le parti ritengono congiuntamenteche siano state determinate le condizioni affinché la contrattazione collettivaaziendale possa svilupparsi nelle Società del Gruppo <strong>FS</strong>, ai diversi livelliprevisti all’art. 2 (Sistema delle relazioni industriali), con l’obiettivo di realizzareil consolidamento del perimetro delle attività industriali, commer-5


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 6CGIL FILTciali, manutentive, amministrative e di progettazione del Gruppo e, conseguentemente,la stabilizzazione e la qualificazione dei livelli occupazionalicomplessivi nel Gruppo <strong>FS</strong> nell’arco di vigenza del presente contratto.Le parti attiveranno, nel rispetto delle procedure negoziali definite nel presentecontratto e nel CCNL Mobilità/Area AF, i confronti necessari per individuareed adottare le soluzioni più idonee, con gli obiettivi e le finalitàqui descritti.6


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 7Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>ART. 1SISTEMA DELLA PARTECIPAZIONEArt. 1In applicazione di quanto stabilito al punto 3, lettera C), dell’art. 1 (Relazioniindustriali) del CCNL Mobilità/Area AF, le parti assumono il metodopartecipativo come strumento necessario a rafforzare e meglio qualificarele relazioni tra le parti attraverso la partecipazione ed il coinvolgimento deilavoratori.A tal fine, in coerenza con quanto previsto al 3° capoverso del punto 4 delripetuto art. 1, si confermano, fino all’istituzione dei nuovi organismi pariteticiprevisti dal CCNL Mobilità/Area AF, quelli già esistenti nelle Societàdel Gruppo <strong>FS</strong> alla data di stipula del presente contratto.ART. 2SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALIArt. 2Il sistema delle relazioni industriali nell’ambito del Gruppo <strong>FS</strong> si articolain due fasi distinte:- fase della informazione;- fase della contrattazione.Fermo restando che le materie rientranti nelle fasi dell’informazionee della contrattazione non potranno coincidere con quelle già ricompresenel sistema di partecipazione, il sistema di informazione e contrattazionesi collocherà alternativamente nelle seguenti sedi inrapporto alla configurazione organizzativa di ciascuna Società, cui corrispondel’individuazione dei soggetti titolari competenti:Strutture aziendali Gruppo <strong>FS</strong> (Holding)Strutture sindacaliSegreterie Nazionali Società/Divisioni/Direzione Tecnica Segreterie Nazionali odi Trenitalia SpA (strutture aziendali Segreterie Regionalinazionali o territoriali),in relazione alle materie individuate, rispettivamente, ai successivipunti 3.1.2, 3.1.3, 4.2.2 e 4.2.37


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 8CGIL FILT Unità produttive,come individuate dall’accordonazionale del 29.7.2004e successive modificheSegreterie Regionali/Nazionalicongiuntamente alle RSUcompetenti2. Oltre alla fase di informativa annuale prevista al punto 5, lett. B) dell’art.1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, che haluogo presso la Holding del Gruppo con le Segreterie Nazionali delleOrganizzazioni Sindacali stipulanti, il sistema di informazione ai livelliprevisti nel presente contratto si svilupperà a cadenza periodica conappuntamenti prefissati, nel corso di ciascun semestre, di norma, rispettivamentenel mese di aprile e di ottobre.Ove se ne ravvisi la necessità, la fase di informazione sarà ulteriormenteattivata, anche su specifiche materie, su richiesta di una delleparti stipulanti il presente contratto.Il sistema di informazione e di contrattazione dovrà garantire, per ciascunadelle sedi in cui si realizza l’interlocuzione con le strutture sindacalicompetenti, la non ripetitività di materie già affrontate ad altrolivello rispetto a quello specificatamente individuato dal presente sistemadi relazioni industriali.3. Fase della informazione3.1 Ad integrazione di quanto stabilito al punto 5, lett. B) dell’art.1 (Relazioni Industriali) del CCNL Mobilità/Area AF, l’informativaa livello aziendale, con le cadenze di cui al precedentepunto 2, riguarderà anche le ulteriori materie di seguito indicate:A livello nazionale:3.1.1 per il Gruppo <strong>FS</strong> (Holding):a) strategie del Gruppo ed evoluzione dell’assettosocietario;b) strategie produttive, con particolare riguardo alleprospettive in materia di investimenti, valorizzazionedegli asset e politiche commerciali;8


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 9Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>c) analisi comparate sul posizionamento competitivodel Gruppo a livello nazionale ed europeo;d) stato di avanzamento dei processi di risanamentoe sviluppo, sia a preventivo che a consuntivo, conillustrazione dei dati di bilancio sulla base di specificiindicatori di redditività ed economicità;e) indirizzi di politica attiva del lavoro, con particolareriferimento alle diverse tipologie di contrattoanche articolate per singoli settori di attività, sullabase di nuove esigenze professionali risultanti dainnovazioni produttive ed organizzative;f) indirizzi e verifiche in materia di azioni positive,di promozione della occupazione giovanile edell’equilibrio occupazionale di genere;g) linee guida ed iniziative qualificanti la formazionee l’aggiornamento professionale in relazione ainuovi fabbisogni professionali e sulla base dei ritorniqualitativi degli interventi formativi nel lorocomplesso;h) dati sulla consistenza del personale del Gruppo articolatiper Società, età, sesso, figura professionale;i) politiche e corrispondenti linee evolutive in materiadi lavori affidati in appalto nel rispetto diquanto previsto dagli artt. 16 e 16 bis del CCNLMobilità/Area AF.3.1.2 per le Società/Divisioni/Direzione Tecnica di TrenitaliaSpA:a) linee strategiche di intervento di carattere produttivo,commerciale ed organizzativo e loro conseguentieffetti, in relazione alla evoluzione deirispettivi contesti di riferimento o dell’assetto societarioe ai conseguenti effetti;b) andamento dei principali indicatori economici desuntianche dal bilancio della Società, illustrati inrapporto agli obiettivi prefissati, anche articolatiper singole macrostrutture organizzative di livelloterritoriale;9


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 10CGIL FILTc) evoluzione della composizione occupazionale edati analitici sulla consistenza del personale articolatiper livello e figura professionale;d) variazioni degli aspetti quantitativi relativi alle attività“accessoria” e “complementare” del personalemobile, fermo restando quanto previsto alpunto 2.3 del successivo art. 13 (Orario di lavoro);e) modifica della macrostruttura organizzativa;f) tipologia e volumi complessivi dei lavori affidatiin appalto, nel rispetto di quanto previsto dagliartt. 16 e 16 bis del CCNL Mobilità/Area AF.A livello territoriale:per le Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA:a) significative iniziative delle Società del Gruppo<strong>FS</strong> in attività imprenditoriali e/o istituzionali;b) programmi commerciali;c) modifica della struttura organizzativa territoriale;d) programmi di investimenti e di innovazione tecnologica;e) piano di attività e relativi strumenti e modalità perattuarne gli obiettivi;f) dati articolati sulla consistenza di personale differenziatiper struttura territoriale, età, sesso e figuraprofessionale;g) attivazione delle tipologie di contratto di lavoropreviste agli artt. 19-24 del CCNL Mobilità/AreaAF;h) dati sugli orari di fatto.per le Unità produttive:a) obiettivi di produzione e di produttività e relativiindirizzi sui principali indicatori di performancedelle singole unità organizzative;b) evoluzione della composizione occupazionale edati analitici sulla consistenza del personale articolatiper livello e figura professionale;10


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 11Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>4. Fase della contrattazionec) dati analitici sugli orari di fatto, articolati per settoredi attività e impianto, nonché suddivisi per tipologiae causali, rispetto alla programmazione ealle variazioni causate dall’andamento dei volumidi produzione;d) azioni dirette a garantire la qualità dell’ambiente,la sicurezza del lavoro e la salvaguardia degli impiantiin coerenza con la legislazione nazionale inmateria;e) modifica della microstruttura organizzativa.La fase di contrattazione, fatte salve le procedure per la presentazionedella piattorma per il rinnovo dell’accordo aziendale regolatadall’art. 5 (Procedure di negoziazione a livello aziendale) delCCNL Mobilità/Area AF nonché le specifiche procedure negozialidisciplinate dal successivo art. 13 (Orario di lavoro), è articolatacome segue:a) entro 5 giorni dalla richiesta avanzata da una delle partistipulanti il presente contratto, si dovrà procedere alla individuazionedella data di apertura del confronto;b) l’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi5 giorni;c) la procedura negoziale dovrà concludersi entro il terminedi 20 giorni dalla sua attivazione ai sensi di quanto previstoal punto 3 dell’art. 5 (Procedure di negoziazione a livelloaziendale) del CCNL Mobilità/Area AF;d) in caso di mancato avvio del confronto, ovvero di successivoesito negativo del medesimo, i tempi di cui alla precedentelettera c) assorbono quelli previsti a tali finidall’accordo del 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamentoe conciliazione delle controversie collettivedi cui all’art. 2, comma 2 della legge 146/90 come modificatadalla legge 83/2000, che, pertanto, si intendono cosìespletate.11


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 12CGIL FILTResta inteso che nel corso della procedura sopra individuata, lestrutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e leaziende non adotteranno misure unilaterali sulle materie delcontendere.4.2 Nell’ambito del sistema di rinvii operato dal CCNLMobilità/Area AF e dal presente contratto, sono oggetto di contrattazionea livello aziendale, nelle sedi indicate, le seguentimaterie:A livello nazionale:4.2.1 per il Gruppo <strong>FS</strong> (Holding):a) il presente contratto nei suoi aspetti relazionali,economici, normativi e temporali;b) progetti di azioni positive proposte dal Comitatonazionale per le Pari Opportunità aventi caratteristicheinteraziendali;c) modalità di assegnazione di riconoscimento e fruizionedi locali e permessi alle Organizzazioni Sindacalistipulanti il presente contratto;d) norme applicative della legislazione del lavoro,qualora la stessa preveda che l’applicazione sia rimessaall’autonomia collettiva di 2° livello, ovveroper gli aspetti disciplinati dal presentecontratto;e) modalità di concessione delle anticipazioni delTFR;f) normativa e disciplina relative alla previdenzacomplementare, in attesa della trasformazione diEurofer in Fondo di settore ai sensi dell’art. 54(Fondo pensione complementare) del CCNL Mobilità/AreaAF;g) norme di funzionamento e forme di intervento dicarattere assistenziale e dopolavoristico;h) modalità di costituzione e funzionamento dei Collegidi Conciliazione ed Arbitrato;12


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 13Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>i) norme di funzionamento del Fondo di sostegno alreddito di cui all’art. 9 del presente contratto e relativeprocedure sindacali per la gestione delleproblematiche occupazionali e di riconversioneprofessionale;l) procedura di informazione e consultazione, ovveroistituzione del CAE di cui all’art. 14 delCCNL Mobilità/Area AF;m) disciplina di costituzione e funzionamento delleRSU e dei RLS;n) ricadute delle evoluzioni tecnologiche sulle condizioninormative del lavoro;o) azioni positive e di promozione dell’occupazionegiovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzodelle leve della mobilità interaziendale, dellariallocazione geografica e della riconversione professionale.4.2.2 per le Società/Divisioni/ Direzione Tecnica di TrenitaliaSpA:a) progetti di azioni positive proposte dal Comitatonazionale per le Pari Opportunità aventi rilevanzadi carattere aziendale;b) premio di risultato;c) applicazione delle norme sull’orario di lavoro, secondoquanto stabilito dall’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF e dell’art. 13 del presente contratto;d) modalità di fruizione del pasto per il personale dimacchina e bordo in caso di ritardo treno e determinazionedel valore del ticket restaurant, ai sensidell’art. 51 (Pasti aziendali) del CCNLMobilità/Area AF;e) normative di dettaglio in materia di reperibilità edisponibilità, ai sensi dell’art. 79, punto 8 delCCNL Mobilità/Area AF;f) condizioni e modalità di fruizione dei congedi performazione continua, ai sensi dell’art. 40, punti 8e 9 del CCNL Mobilità/Area AF;13


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 14CGIL FILTg) modifiche ai modelli di organizzazione del lavoroe del processo produttivo e relativi elementi utilialla valutazione degli effetti occupazionali in relazionealle evoluzioni degli specifici piani di attivitàe ai relativi volumi di produzione;h) azioni positive e di promozione dell’occupazionegiovanile e del riequilibrio di genere, nonché utilizzodelle leve della mobilità, della riallocazionegeografica e della riconversione professionale;i) logiche, impostazioni e finalità degli interventiformativi, anche a carattere sperimentale, correlatiai mutevoli contesti tecnologici e commerciali relativialla garanzia di più elevati standard di sicurezzae di qualità del servizio, nonché linee diindirizzo delle iniziative in materia di ambiente,salute e sicurezza del lavoro.A livello territoriale:per le Società/Divisioni/Direzione Tecnica di Trenitalia SpA:a) programmi di riequilibrio delle risorse umane nell’ambitodel territorio di competenza;b) piani mirati di formazione e riqualificazione professionalenell’ambito del territorio di competenza;c) progetti di azioni positive presentate dai CPO regionali;4.2.4 per le Unità produttive:a) articolazione dei regimi di orario contrattuale, organizzazionedel lavoro e relative variazioni;b) effetti occupazionali scaturenti dai volumi di produzione,dalle innovazioni tecnologiche e dalle variazioniorganizzative e produttive, nonché dallearticolazioni e variazioni dei regimi di orario;c) attuazione delle articolazioni e delle flessibilità inmateria di orario di lavoro, di cui all’art. 13 (Orariodi lavoro) del presente contratto;14


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 15Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>d) articolazione del premio di risultato, nell’ambitodi quanto previsto tra le parti a livello nazionaledi Società/Divisione/Direzione Tecnica di TrenitaliaSpA.5. L’avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazioneavverrà come disciplinato al precedente punto 4.1 e potrà esserepreceduto da una fase propedeutica di informativa nei confrontidelle articolazioni competenti delle Organizzazioni Sindacalistipulanti e, ove previsto, delle RSU.6. Fermo restando quanto disciplinato alla lettera c) del precedentepunto 4.1, costituisce parte integrante del presente testo l’accordodel 18.4.2001 in materia di procedure di raffreddamentoe conciliazione delle controversie collettive di cui all’art. 2, comma2, della legge 146/90, come modificato dalla legge 83/2000.ART. 3PARI OPPORTUNITÀArt. 31. Il Gruppo <strong>FS</strong> e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattosono impegnate a garantire, sulla base dei principi di parità di trattamentoed uguaglianza, la presenza, nelle sedi di relazioni industrialidi cui al precedente art. 2 (Sistema delle relazioni industriali) e di partecipazionedi cui al precedente art. 1 (Sistema della partecipazione),della rappresentanza di genere.Il CPO Nazionale di cui al successivo punto 2, in applicazione di quantostabilito al punto 2 dell’art. 56 del CCNL Mobilità/Area AF, allo scopodi fornire linee guida uniformi in materia di provvedimenti da assumerenella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, definirà, entrosei mesi dalla data di stipula del presente contratto, un Codice di condottarelativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del CCNL Mobilità/Area AFin ordine alle finalità e ai compiti, nel Gruppo <strong>FS</strong> è confermato l’assettodei Comitati per le Pari Opportunità (CPO), secondo le seguenti articolazioni:15


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 16CGIL FILT- 1 CPO Nazionale a livello di Gruppo;- 15 CPO sempre di Gruppo, costituiti nelle seguenti realtà territoriali:CPO Liguria, CPO Piemonte-Valle d’Aosta, CPO Lombardia, CPOVeneto, CPO Verona-Trentino Alto Adige, CPO Friuli Venezia Giulia,CPO Emilia Romagna, CPO Toscana, CPO Marche-Umbria-Abruzzo, CPO Lazio, CPO Campania-Molise, CPO Puglia-Basilicata, CPO Calabria, CPO Sicilia e CPO Sardegna.3. I CPO sono composti da una rappresentante per ogni Organizzazionesindacale stipulante il CCNL Mobilità/Area AF e da un corrispondentenumero di componenti designate dalle Società del Gruppo <strong>FS</strong>, ognunacon diritto di voto.Nella designazione delle proprie componenti il Gruppo <strong>FS</strong> assicureràun’equilibrata rappresentanza delle Società del Gruppo stesso.Oltre alle componenti titolari di cui sopra, ognuna delle parti nomina lapropria rappresentante supplente, che partecipa con diritto di voto incaso di assenza della titolare.4. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno la metà delle rappresentantidelle Organizzazioni Sindacali ed almeno la metà delle rappresentantidel Gruppo <strong>FS</strong>.Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assuntequalora siano approvate da un numero di rappresentanti corrispondentialla metà più uno delle componenti del CPO.5. La Presidente viene eletta dal CPO fra le sue componenti, con appositadeliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componentidel Comitato nelle prime due votazioni e della metà più unodalla 3 a votazione. Tale elezione avviene a scrutinio segreto.6. Il CPO resta in carica per tre anni.Entro tre mesi dalla data di stipula del presente contratto si procederà alrinnovo di tutti i CPO aziendali.In caso di dimissioni di una componente, la parte che l’ha designataprovvede alla nomina di una nuova rappresentante entro 30 giorni dalla16


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 17Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>comunicazione delle dimissioni. Fino alla nuova designazione l’incaricoè ricoperto dalla rappresentante supplente.In caso di assenza prolungata o temporaneo impedimento della Presidentele componenti del Comitato designeranno, a maggioranza semplice,una sostituta, il cui incarico durerà per il tempo strettamentenecessario a garantire il funzionamento del Comitato.7. Il CPO è convocato dalla Presidente, di norma, bimestralmente o su richiestadi una delle parti, ovvero con richiesta scritta alla Presidente dialmeno 1/3 delle componenti del CPO.La convocazione dovrà essere effettuata per iscritto, di norma almeno 5giorni prima della data dell’incontro, e dovrà indicare l’ordine del giornoed essere corredata dalla necessaria documentazione.Delle riunioni si darà conto in apposito verbale approvato dal CPOstesso.Le aziende garantiranno adeguati supporti per la conservazione e consultazionedella documentazione necessaria.8. I singoli CPO regionali provvederanno a trasmettere al CPO nazionaleil piano di attività per l’anno successivo in tempo utile affinché lo stessoCPO nazionale entro il mese di ottobre, possa inviare alla Direzione RelazioniIndustriali di Holding e alle Segreterie Nazionali delle OrganizzazioniSindacali stipulanti il presente contratto il piano di attività dipropria competenza, unitamente a quelli relativi ai diversi CPO regionali.Qualora nel corso dell’anno successivo dovessero intervenire significativevariazioni nelle iniziative previste, queste saranno oggettodi preventiva comunicazione ai medesimi destinatari sopra menzionati.9. Per lo svolgimento delle attività di istituto, a ciascuna OrganizzazioneSindacale stipulante il CCNL Mobilità/Area AF ed il presente contrattosono riconosciute complessivamente n. 200 giornate annue di permessiretribuiti per le rappresentanti sindacali componenti dei CPO Nazionalee Regionali/ex compartimentali.Tali permessi saranno fruiti dalle componenti sindacali dei CPO, su richiestadi ciascuna delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sin-17


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 18CGIL FILTdacali stipulanti nei limiti del quantitativo annuo sopra definito, in rapportoai diversificati impegni individuali connessi allo svolgimento deisingoli piani di attività, con le stesse modalità previste per i permessisindacali all’art. 7 (Permessi per motivi sindacali e cariche elettive) delpresente contratto.Nelle giornate di permesso di cui al presente punto alle componenti deiCPO verrà corrisposta la stessa retribuzione prevista per i permessi sindacalidi cui al citato art. 7.Per la partecipazione alle medesime attività le componenti aziendali deiCPO saranno considerate presenti in servizio.Per la realizzazione di progetti specifici, ove concordati tra CPO Nazionale,Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di <strong>FS</strong> S.p.A.e Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti, la partecipazione dellecomponenti sindacali sarà considerata attività di servizio ove svolta durantel’orario di lavoro.Art. 4ART. 4ASSEMBLEA1. Assemblee al di fuori dell’orario di lavoro1.1 Qualora la richiesta di assemblea interessi i lavoratori appartenentia più unità produttive della stessa o di più Società delGruppo che insistano nel medesimo impianto/sede, la stessa deveessere presentata a ciascuno dei responsabili delle unità produttiveinteressate con un preavviso minimo di quattro giorni e devecontenere l’indicazione del numero complessivo previsto di partecipanti.Ciò al fine di consentire alla/e azienda/e di verificareper tempo la disponibilità di un idoneo locale.Qualora il numero dei partecipanti all’assemblea risulti maggioredella previsione comunicata alle aziende dalle OrganizzazioniSindacali che l’abbiano indetta, ed il locale individuato non abbiasufficiente capienza, le responsabilità organizzative sono a caricodelle medesime Organizzazioni Sindacali e l’assemblea si riterràregolarmente effettuata.I responsabili delle unità produttive interessate dovranno congiuntamentevalutare la richiesta e, ove in relazione al numero18


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 19Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>previsto di partecipanti, la/e azienda/e non abbia/abbiano disponibilitàdi locali idonei, ne dovranno dare comunicazione congiuntaalle Organizzazioni Sindacali e alle RSU che abbianoindetto l’assemblea almeno due giorni prima della data prevista,per consentire alle stesse di provvedere direttamente alla individuazionedi un locale idoneo al di fuori della/e azienda/e, ovveroa modificare le modalità di effettuazione dell’assemblea, secondoquanto stabilito al punto 3 dell’art. 11 del CCNL Mobilità/AreaAF.1.2 Nel caso di più assemblee concomitanti, l’uso dei locali per leriunioni verrà concesso seguendo l’ordine cronologico di presentazionedella richiesta al responsabile dell’unità produttiva, daparte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contrattoovvero dalle RSU.2. Assemblee durante l’orario di lavoro2.1 Il monte ore di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee,di cui al punto 1 dell’art. 11 bis (Assemblea) del CCNLMobilità/Area AF è individuato in 12 ore annue.2.2 Per le assemblee indette congiuntamente dalle OrganizzazioniSindacali stipulanti il presente contratto e solo per tre volte nell’anno,in caso di indisponibilità di idoneo locale aziendale, i responsabilidelle unità produttive interessate dovrannocongiuntamente individuare un locale atto ad ospitare l’assemblea,anche al di fuori delle aziende e darne comunicazione alleOrganizzazioni Sindacali richiedenti e alle RSU almeno 2 giorniprima della data prevista.Per le eventuali ulteriori richieste di assemblea avanzate nel corsodell’anno vale quanto previsto ai precedenti punti 1.1 e 1.2.2.3 Al fine di consentire che lo svolgimento delle assemblee garantiscacomunque la sicurezza delle persone e la salvaguardia degliimpianti e non arrechi pregiudizio al regolare svolgimento delservizio, nei singoli impianti dell’unità produttiva nei quali nonè possibile sospendere momentaneamente l’attività lavorativa, in19


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 20CGIL FILTquanto questa si svolge a turni e/o in presenza di specifiche esigenzedi presidio del servizio, in occasione delle predette assembleeil gestore delle risorse autorizzerà l’allontanamento dallavoro del personale non strettamente indispensabile.2.4 Nei casi di cui al precedente punto 2.3, le Organizzazioni Sindacalio la/e RSU che ha/hanno indetto l’assemblea dovranno fornireal gestore delle risorse, entro e non oltre il terzo giornosuccessivo a quello di svolgimento dell’assemblea, l’elenco deilavoratori che, liberi dal servizio, hanno partecipato alle assembleecomunicando la durata delle stesse.Il gestore delle risorse accrediterà ai lavoratori così segnalati unnumero di ore, o frazione di ora, pari alla durata dell’assemblea,da usufruirsi esclusivamente a recupero, e solo a tale titolo, entroil 31 gennaio dell’anno successivo.Art. 5ART. 5REFERENDUM1. In relazione a quanto previsto all’art. 12 ed ai punti 2 e 3 dell’art. 11-bisdel CCNL Mobilità/Area AF, resta confermato il diritto di indizione direferendum su materie inerenti l’attività sindacale nei confronti delleOrganizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto e, ai sensi diquanto previsto in materia dall’accordo del 29.7.2004 e successive modifiche,delle RSU.2. La richiesta di referendum dovrà essere formulata alla società almeno15 giorni prima della sua effettuazione.3. Lo svolgimento dei referendum di cui ai punti precedenti inerenti consultazionidi carattere nazionale sarà disciplinato da specifica intesa trale parti stipulanti il presente contratto.Art. 6ART. 6LOCALI1. Le parti confermano che, come previsto dall’art. 27 della legge 300/70e dall’Accordo Interconfederale del 20.12.1993, nonché dall’art. 13 del20


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 21Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>CCNL Mobilità/Area AF, l’azienda porrà a disposizione della RSU unlocale comune nelle Unità produttive - individuate nell’accordo nazionaledel 29.7.2004 e successive modifiche - con più di 200 dipendentioccupati.2. È facoltà dell’azienda assegnare due locali nelle Unità produttive conpiù di 1.000 dipendenti occupati.3. Nelle unità produttive con meno di 200 dipendenti occupati, le RSU potrannousufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per leloro riunioni.In questo caso la richiesta del locale dovrà essere inoltrata dalla RSU alresponsabile dell’unità produttiva almeno due giorni prima della datafissata per la riunione.4. I locali saranno individuati sul territorio a cura dei responsabili dellesingole Unità produttive, che procederanno alla loro assegnazione predisponendoadeguato verbale di consegna.È in ogni caso fatta salva la possibilità per l’azienda di sostituire il localeassegnato con un altro, dando un preavviso alla RSU di almeno 30giorni.5. Ai fini del presente articolo, resta confermata la situazione in essere perquanto riguarda i locali assegnati alle RSU.6. Le parti convengono di voler definire, entro tre mesi dalla data di stipuladel presente contratto, un’intesa per la definizione, ove le aziende ne abbianola disponibilità, delle modalità di utilizzo di locali aziendali daparte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, inapplicazione di quanto previsto al 1° alinea del punto 3 dell’art. 13 delCCNL Mobilità/Area AF.Fino alla definizione della presente intesa nei termini previsti resta confermatala situazione in atto.21


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 22CGIL FILTArt. 7ART. 7PERMESSI PER MOTIVI SINDACALI E CARICHE ELETTIVE1. Per i permessi retribuiti di cui al presente articolo, in aggiunta agli elementiretributivi di cui al punto 8 dell’art. 8-bis (Permessi per motivisindacali e cariche elettive) del CCNL Mobilità/Area AF, la retribuzionegiornaliera da corrispondere al lavoratore è integrata dai seguenti ulteriorielementi retributivi:a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presentecontratto;b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presentecontratto;c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizionifinali) del presente contratto;d) salario di produttività, di cui al’art. 30 del presente contratto;e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione,di cui all’art. 31 del presente contratto;f) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all’art. 35 presentecontratto;g) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell’art. 36 (Indennità diverse)del presente contratto.2. Per i permessi sindacali di cui al presente articolo non opera quanto previstoal punto 3 dell’art. 30 del CCNL Mobilità/Area AF. Pertanto, ai lavoratoriche usufruiscano di tali permessi in via continuativa, leprocedure previste al punto 2 del ripetuto art. 30 del CCNLMobilità/Area AF si applicano ai soli fini del recupero delle festività conla facoltà del lavoratore, anche per il tramite dell’Organizzazione Sindacaledi appartenenza, di posticipare il recupero delle stesse anche oltrei termini definiti allo stesso punto 2.Art. 8ART. 8RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZAIn applicazione del 3° capoverso del punto 8 dell’art. 49 del CCNL Mobilità/AreaAF, le parti convengono sull’opportunità di dare concreta attuazionealla previsione dell’ art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che ha introdotto22


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 23CCNL delle Attività Ferroviariela figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo(RLSSP), per rispondere alle esigenze specifiche riscontrabili in alcunipeculiari contesti lavorativi.Il comma 1 del predetto art. 49 del D.Lgs. 81/08 ha individuato due potenzialicontesti riferibili alle attività svolte dalle Società del Gruppo <strong>FS</strong>:a) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presuntadei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestatedai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione ditutte le opere;b) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenzadelle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamenteoperanti nell’area superiore a 500.Le parti convengono di definire con uno specifico accordo, entro il 31 dicembre2012, gli ambiti riferibili alle precedenti lettere a) e b), le proceduredi individuazione dei siti e dei RLSSP, nonché le modalità secondo cui ilRLSSP eserciterà le proprie attribuzioni, con particolare riferimento al necessariocoordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzapresenti nel medesimo sito.ART. 9FONDO DI SOSTEGNO AL REDDITOArt. 9Le parti individuano nel Fondo di sostegno al reddito per il personale delleSocietà del Gruppo <strong>FS</strong> istituito con l’accordo nazionale del 15.5.2009 unostrumento utile per la gestione delle ricadute occupazionali nei casi di ristrutturazioneo riorganizzazione aziendale, e confermano le modalità proceduraliper la sua attivazione definite con l’Accordo di procedurasottoscritto nella stessa data del 15.5.2009.In presenza di modifiche legislative che intervengano sulla costituzione esul funzionamento di detti Fondi, le parti si incontreranno per definire lemodifiche necessarie degli accordi sopra richiamati al fine di renderli coerenticon le nuove norme di legge.23


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 24CGIL FILTArt. 10ART. 10ASSUNZIONI1. Per procedere alle assunzioni attingendo dal mercato del lavoro, le Societàdel Gruppo <strong>FS</strong> utilizzeranno avvisi e forme di pubblicità per raggiungereil potenziale bacino di reperimento attivando di norma, in viaprioritaria, il canale “Lavora con noi” del sito web di Gruppo“fsitaliane.it”.Gli avvisi dovranno specificare, in particolare, i seguenti requisiti: Società e figure professionali interessate dalla procedura di assunzione; titoli di studio, conoscenze tecnico-professionali e/o esperienze richieste; limiti di età; tipologia di contratti da stipulare, di norma corredati dall’indicazionedelle relative quantità.Sulla base delle caratteristiche richieste, il percorso di acquisizione si articoleràin tre fasi:1 a fase – Preselezione:Sulla base della corrispondenza alle caratteristiche richieste, verrannoindividuati i candidati da invitare a selezione tenendo conto di: punteggio del titolo di studio richiesto; precedenti esperienze lavorative maturate all’interno e fuori dalGruppo.2 a fase – Selezione:Per coloro che al termine della prima fase risultino in possesso dei requisitirichiesti, il percorso di selezione potrà prevedere, a seconda delruolo da ricoprire: prove tecnico-attitudinali (test, esercitazioni, simulazioni, ecc.); colloquio di valutazione motivazionale.3 a fase – Valutazioni finali:Colloquio di riscontro finale di idoneità con i responsabili delle struttureinteressate.Al termine della selezione l’azienda renderà noto l’esito ai candidati esaminati.24


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 25Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>3. Per la ricerca di personale neolaureato potranno essere attivati scoutingmirati con gli istituti universitari. Per specifiche funzioni di caratteretecnico-specialistico le Società del Gruppo <strong>FS</strong> potranno acquisire professionalitàesperte direttamente dal mercato esterno.ART. 11ASSUNZIONI PARTICOLARIArt. 111. Le Società del Gruppo <strong>FS</strong> potranno disporre l’assunzione del coniugedel lavoratore deceduto per cause direttamente connesse con il servizioferroviario, che ne faccia richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento.In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza, le Societàpotranno assumere un figlio maggiorenne del lavoratore deceduto chene abbia fatto richiesta entro due anni dal verificarsi dell’evento. Allorchépiù figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, leSocietà potranno procedere all’assunzione di uno di essi secondo l’ordinecronologico della nascita.2. Inoltre, le Società del Gruppo <strong>FS</strong> esamineranno, compatibilmente conle esigenze tecniche, produttive od organizzative, l’ulteriore possibilitàdi assunzione nei seguenti casi particolari:a) figlio minorenne alla data di decesso del lavoratore per cause direttamenteconnesse all’esercizio ferroviario, nel caso di rinunciadi altri componenti il nucleo familiare, sempreché presenti domandaentro un anno dal raggiungimento della maggiore età;b) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore deceduto in costanza dirapporto di lavoro che, al verificarsi dell’evento, non possa vantareun’anzianità contributiva utile al conseguimento della pensione e/ola cui famiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domandaentro due anni dal verificarsi dell’evento;c) coniuge o figlio maggiorenne di lavoratore licenziato per inabilitàal lavoro dovuta a cause comuni, qualora non possa vantare un’anzianitàcontributiva utile al conseguimento della pensione e la cuifamiglia versi in stato di bisogno, sempreché presenti domandaentro due anni dal licenziamento;25


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 26CGIL FILTd) coniuge di un lavoratore deceduto per cause di servizio, con figliminori a carico al momento del decesso, entro 10 anni dal verificarsidell’evento.Art. 12Art. 12CLASSIFICAZIONE E SVILUPPO PROFESSIONALEClassificazione professionale1. In applicazione del punto 1.6 dell’art. 27 del CCNL Mobilità/Area AF,ad integrazione del sistema classificatorio individuato nel predetto art.27, le parti convengono, per le attività di protezione aziendale delle Societàdel Gruppo <strong>FS</strong>, sulla istituzione delle seguenti figure professionali,con le declaratorie professionali indicate per ciascuna di esse:Livello professionale C: TECNICITecnico di Protezione AziendaleLavoratori addetti al monitoraggio delle criticità di security, anche abordo treno, attraverso un’attività di rilevamento degli eventi anomaliche interessano il patrimonio aziendale concorrendo alla elaborazionedi progetti e favorendo le necessarie attività di tutela; supporto all’operatodel personale incaricato di verificare la regolarità dei titoli di viaggioe le violazioni al regolamento di polizia ferroviaria; presenziamentodegli asset aziendali in occasione di eventi che possano provocare ripercussionisull’attività aziendale svolgendo attività di raccordo con le autoritàdi P.S.; controllo e verifica della corretta applicazione dei sistemidi sicurezza connessi in occasione di trasporti di merci speciali o pericolose.Livello professionale B: TECNICI SPECIALIZZATITecnico Specializzato di Protezione AziendaleLavoratori che svolgono attività di coordinamento e di organizzazionetecnica dei compiti assegnati ai Tecnici, finalizzata al rispetto delle proceduree degli standard attesi durante lo svolgimento delle attività operative,anche attraverso visite degli asset aziendali e il loropresenziamento diretto a prevenire possibili situazioni critiche; accertamentodelle violazioni al regolamento di polizia ferroviaria.26


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 27Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>Livello professionale Q: QUADRIPosizione retributiva 2Controllore/Coadiutore di Protezione AziendaleLavoratori che in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori dellaprotezione aziendale, della circolazione, dei servizi di bordo, dell’assistenzaalla clientela e della vendita, espletano servizi ispettivi negli impiantirispetto a disfunzioni gravi e ripetute che possono caratterizzare iprocessi produttivi aziendali, accertano e contestano a terra e a bordotreno le infrazioni e gli abusi in materia di rilascio, acquisto ed utilizzodei titoli di viaggio al fine di ridurre le frodi, l’evasione e l’elusione,controllano i servizi forniti dalle società appaltatrici verificando l’operatodel relativo personale. Rappresentano il raccordo necessario per leattività di studio, progettazione e realizzazione dei sistemi security necessarialla tutela degli asset aziendali.Posizione retributiva 1Coordinatore di Protezione AziendaleLavoratori che, in possesso di conoscenza ed esperienza nei settori dellaprotezione aziendale, della circolazione, dei servizi di bordo, dell’assistenzaalla clientela e della vendita, attuano le politiche, le strategie edi piani operativi emanati dalla competente struttura aziendale e finalizzatialla tutela e alla salvaguardia degli asset societari anche nella gestionedelle anormalità rilevanti; gestiscono rapporti, al livello dicompetenza, con Polfer, Protezione Civile, Prefetture e Organismi e Istituzioni,nonché delle attività di protezione aziendale nelle situazioni dianormalità ed eventi critici; elaborano e redigono appositi piani di dettaglioper la tutela degli impianti, provvedendo a determinare le misuredi protezione necessarie.2. Completano le attività di protezione aziendale quelle ricomprese nellefigure professionali già definite nell’art. 27 del CCNL Mobilità/AreaAF.Sviluppo professionale3. In caso di specifiche esigenze, espletati i percorsi di mobilità orizzontalee di riconversione professionale secondo le procedure relazionali previ-27


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 28CGIL FILTste dal presente contratto, verranno attivate di norma, dandone adeguatapubblicità, richieste di “manifestazioni di interesse” riportanti la tipologiadelle posizioni da ricoprire e rivolte ai lavoratori dell’unità produttivainteressata e inquadrati di norma da almeno due anni nel livello professionaleinferiore del corrispondente settore di attività.4. Ai fini della preselezione si terrà conto di uno o più dei seguenti requisiti: professionalità, incarichi/posizioni ricoperti; possesso di specifiche competenze/attitudini; titolo di studio e anzianità aziendale.I lavoratori, i cui requisiti risultano idonei, saranno ammessi alla selezionein un numero di candidati nel rapporto stimato di 1 a 3 rispettoalle esigenze.La selezione si realizzerà attraverso l’utilizzo di uno o più dei seguentistrumenti: Test tecnico e/o attitudinale Colloquio individuale.Al termine delle selezioni la Società renderà noto l’esito ai candidatiesaminati.5. Alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, alle RSUed ai CPO, per gli istituti di competenza, sarà data informativa periodicasull’attivazione e sull’esito dei percorsi suddetti.6. Con specifico riferimento all’acquisizione del livello professionale diQuadro le Società opereranno utilizzando strumenti di selezione basatiessenzialmente sulla valutazione delle competenze professionali, dellecapacità relazionali, delle attitudini alla leadership.Art. 13ART. 13ORARIO DI LAVOROAi fini attuativi delle discipline e delle seguenti procedure, i soggetti negozialisono individuati ai sensi del punto 3 dell’art. 2 bis e del punto 1 dell’art.5 del CCNL Mobilità/Area AF, nonché del punto 1 dell’art. 2 del presentecontratto.28


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 29Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>1. Disciplina generale1.1 Per il personale delle Società del Gruppo <strong>FS</strong> l’orario di lavorosettimanale è quello previsto al punto 1.1 dell’art. 28 del CCNLMobilità/Area AF.Per l’attuazione di quanto previsto al punto 1.2 dello stesso art.28 del CCNL Mobilità/Area AF, almeno 45 giorni prima dell’applicazionedelle flessibilità in oggetto le parti attiverannouna specifica procedura negoziale, comprensiva di una fase informativainerente ai piani di attività ed alle esigenze organizzative,tecniche e produttive che richiedono l’attuazione delleflessibilità stesse.In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazionedella procedura negoziale, le parti converranno sulla durata delperiodo interessato all’attuazione della flessibilità e sui limitimassimo e minimo dell’orario settimanale da attuare.Qualora, invece, non fosse raggiunta un’intesa tra le parti,l’Azienda potrà realizzare la flessibilità multi periodale nei terminifissati al 2° capoverso del punto 1.2 dell’art. 28 del CCNLMobilità/Area AF esclusivamente per i lavoratori che operanonei turni/prestazioni di cui alle lettere c) e d) del punto 1.6 delripetuto art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, formalizzando comunquealle strutture sindacali interessate, almeno 15 giorniprima della sua operatività, la comunicazione delle modalità attuativedella flessibilità stessa (periodo interessato ed orari settimanaliminimo e massimo).1.2 In attuazione del punto 1.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF, in caso di necessità di variazione ovvero di istituzione dinuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso delmedesimo punto 1.3, di norma 2 mesi prima della scadenza previstaper l’attuazione della variazione, le parti attiveranno alcompetente livello di contrattazione aziendale una specifica proceduranegoziale nel corso della quale sarà anche svolta una appositafase informativa inerente alle esigenze organizzative,tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.29


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 30CGIL FILTIn caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazionedella procedura, la variazione diviene operativa secondole modalità ed alla scadenza convenute.Nel caso non venga raggiunta un’intesa, risulterà applicabilequanto previsto all’ultimo capoverso del punto 1.3 dell’art. 28del CCNL Mobilità/Area AF.1.3 In attuazione del punto 1.5 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF, in caso di necessità di variazione, almeno 2 mesi primadella scadenza prevista per la sua attuazione, le parti attiverannouna specifica procedura negoziale a livello di contrattazioneaziendale di unità produttiva, nel corso della quale sarà anchesvolta una apposita fase informativa inerente alle esigenze organizzative,tecniche e produttive che richiedono la variazionestessa.In caso di accordo, da definire di norma entro 20 giorni dall’attivazionedella procedura negoziale, la variazione diviene operativasecondo le modalità ed alla scadenza convenute.In caso di attivazione di nuove posizioni di lavoro, la modalitàdi ripartizione dell’orario di lavoro settimanale è su 5 giorni.1.4 In attuazione del punto 1.7 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF, qualora sia già in essere un orario spezzato, con intervallonon inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e 30 minuti, incaso di necessità di variazione entro gli stessi limiti minimi emassimi, la variazione stessa sarà oggetto di comunicazione daparte dell’azienda alle rappresentanze sindacali territoriali interessatealmeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore della variazionee, su richiesta delle stesse, potrà attivarsi una specificaprocedura negoziale, da concludere almeno 10 giorni prima dell’attuazione,sulle esigenze organizzative, tecniche e produttiveche motivano la variazione stessa.Qualora, invece, fermi restando i limiti minimi e massimi di cuial 2° ed al 3° capoverso del citato punto 1.7 dell’art. 28 delCCNL Mobilità/Area AF, la modifica comporti una variazionerispetto ai limiti minimi e massimi in essere, ovvero si renda30


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 31Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>necessario attivare l’orario spezzato, almeno 2 mesi prima dellascadenza prevista per la sua attuazione le parti attiveranno unaspecifica procedura negoziale a livello di unità produttiva, nelcorso della quale sarà anche svolta una apposita fase informativainerente alle esigenze tecniche, organizzative o produttiveche richiedono la variazione stessa, ovvero l’adozione dell’orariospezzato.In caso di accordo, da definire entro 20 giorni dall’attivazionedella procedura, la variazione diviene operativa secondo le modalitàed alla scadenza convenute.1.5 In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell’art. 28 delCCNL Mobilità/Area AF, al livello negoziale di unità produttivale parti possono concordare, per i lavoratori operanti nei turnidi cui alla lettera c) del punto 1.6 dello stesso art. 28 del CCNLMobilità/Area AF, l’elevazione entro il limite massimo di 9 oredella prestazione giornaliera interessante la fascia oraria 0.00 –5.00. Restano confermate le articolazioni di orario che già prevedanotale flessibilità alla data di entrata in vigore del presentecontratto.1.6 In attuazione della lettera a) del punto 1.9 e del 3° capoversodel punto 1.10 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, per leattività di manutenzione delle infrastrutture svolte secondo l’articolazionedell’orario giornaliero di cui alla lettera d) del punto1.6 dello stesso art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, sono confermatetutte le modalità di programmazione, nonché le relativeprocedure negoziali, disciplinate dall’accordo nazionale in esserealla data di stipula del presente contratto relativamente allapossibilità di effettuazione della 3 a notte, non consecutiva, tradue riposi settimanali.In attuazione dell’ultimo capoverso dello stesso punto 1.9 dell’art.28 del CCNL Mobilità/Area AF, qualora tali attività sianosvolte sistematicamente dagli stessi lavoratori della manutenzioneinfrastrutture addetti a cantieri notturni, si determina l’applicazionedelle norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IVdel D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..31


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 32CGIL FILTLe norme sui lavoratori notturni di cui al Capo IV del D.Lgs. 8aprile 2003, n. 66 e s.m.i. si applicano anche ai lavoratori addettiai turni avvicendati di cui alla lettera a) del punto 1.6 dell’art.28 del CCNL Mobilità/Area AF.1.7 Le parti convengono che alla data di entrata in vigore del CCNLMobilità/Area AF e del presente contratto sono confermate tuttele modalità di distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale(punto 1.3, 1° capoverso, art. 28 CCNL Mobilità/AreaAF), tutte le modalità di ripartizione dell’orario settimanale(punto 1.5, 2° capoverso, art. 28 CCNL Mobilità/Area AF), lemodalità di attuazione dell’orario giornaliero spezzato (punto 1.7art. 28 CCNL Mobilità/Area AF) e della prestazione unica giornaliera(punto 1.6, lettera d), art. 28 CCNL Mobilità/Area AF).Le eventuali successive variazioni potranno essere adottate,quindi, esclusivamente sulla base di quanto stabilito dal CCNLMobilità/Area AF e dal presente contratto.1.8 Le parti si danno atto che alla data di entrata in vigore del CCNLMobilità/Area AF e del presente contratto sono confermate levigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e sull’utilizzazionedel personale e gli eventuali connessi aspetti economiciove non modificati dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presentecontratto.2. Disciplina particolare per il personale mobile2.1 In attuazione del punto 2 dell’art. 28 (Orario di lavoro) delCCNL Mobilità/Area AF, le parti convengono la seguente disciplinaper il personale di macchina (PDM), per il personaledi bordo (PDB) e per il personale polifunzionale treno (PPT)dipendente da Trenitalia, fermo restando quanto previsto al 2°capoverso della lettera a) del punto 2.1 dell’art. 28 del CCNLstesso.Le parti confermano quanto previsto riguardo ai moduli di equipaggiogià operativi nelle Società all’atto dell’entrata in vigoredel presente contratto, che restano confermati secondo le utilizzazioniin essere (2° capoverso, lettera d), punto 2.1 dell’art. 2832


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 33Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>del CCNL Mobilità/Area AF), fermi restando i possibili prolungamentidelle prestazioni lavorative diurne in base a quanto stabilitoal successivo punto 2.7. È invece subordinato all’accordoin sede aziendale l’impiego degli ulteriori moduli di equipaggio,sempreché siano coerenti con le disposizioni dell’ANSF e rispettinole condizioni di utilizzazione definite nell’art. 28 delCCNL Mobilità/Area AF e nel presente articolo.2.2 Ai fini del presente contratto si adottano le seguenti ulterioridefinizioni di cui al predetto punto 2.1 dell’art. 28 del CCNLMobilità/Area AF:- 1°, 2° e 3° alinea della lettera b);- lettera c);- lettera d), ad eccezione della definizione di cui al 2° alineariferita al modulo di equipaggio MES.Agli stessi fini, in relazione agli assetti organizzativi di Trenitaliain atto alla data di entrata in vigore del presente contratto,le parti adottano le seguenti corrispondenze convenzionali rispettoalle definizioni di cui alla lettera e) del medesimo punto2.1:a) SP1: servizi circolanti in tutto o in parte su tratte ferroviarieclassificate AV/AC ed effettuati dalla DivisionePasseggeri NI (DPNI);b) SP2: servizi effettuati dalla Divisione Passeggeri Regionale(DPR);c) SP3: altri servizi effettuati dalla DPNI, diversi da quellidi cui alla precedente lettera a);d) SM : servizi effettuati dalla Divisione Cargo (DC).2.3 Ai sensi del punto 2.2 del medesimo art. 28, sono confermatetutte le normative tecnico-organizzative in essere alla data diapplicazione del presente contratto, nonché i correlati aspettiquantitativi, relativi alle attività “accessoria” e “complementare”,di cui alla lettera c) del punto 2.1 del richiamato art. 28,le cui eventuali variazioni formano oggetto, a decorrere dallastessa data, di informativa a livello aziendale almeno 20 giorni33


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 34CGIL FILTprima della loro introduzione. A richiesta delle Organizzazionisindacali stipulanti il presente contratto si attiverà una proceduranegoziale prima della loro introduzione.2.4 Riposo settimanale2.4.1 In applicazione del punto 2.4.2 dell’art. 28 del CCNLMobilità/Area AF, il riposo settimanale viene programmatotra il 4° e il 7° giorno, di norma al 6° giorno.2.4.2 Solo per i servizi SP2 di cui al punto 2.7.B dell’art. 28del CCNL Mobilità/Area AF ed al successivo punto 2.7.3del presente contratto, nell’ambito della procedura negozialedi cui al successivo punto 2.8, può essere concordatala programmazione, al massimo per 8 voltenell’anno, della flessibilità normativa di cui alla letteraa) del punto 2.4.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF, a condizione che il riposo settimanale:- coincida con il sabato o la domenica;- sia collocato dopo una prestazione giornaliera che terminientro le ore 22.00 del venerdì o del sabato;- la prestazione giornaliera successiva abbia inizio nonprima delle ore 6.00 della domenica o del lunedì.2.4.3 In applicazione del punto 2.4.3, lettera b), dell’art. 28 delCCNL Mobilità/Area AF, in alternativa al monte oreannuo dei periodi di riposo settimanale di cui allo stessoarticolo, per il personale mobile delle Divisioni di TrenitaliaS.p.A., nella programmazione dei servizi, talemonte ore annuo è sostituito quantitativamente e qualitativamentesecondo quanto stabilito per le singole sezionispecifiche di cui al successivo punto 2.7.2.5 Lavoro notturnoIn attuazione del 3° capoverso del punto 2.5 dell’art. 28 delCCNL Mobilità/Area AF, ai fini del computo dei servizi notturni,il limite annuo è fissato in:34


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 35Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>- 350 ore per il personale della DPNI addetto ai servizi “SP1”;- 320 ore per il personale della DPR addetto ai servizi “SP2”;- 360 ore per il personale della DPNI addetto ai servizi “SP3”;- 390 ore per il personale PPT della DC addetto ai servizi“SM”.In attuazione del medesimo 3° capoverso del punto 2.5 dell’art.28 del CCNL Mobilità/Area AF, si conviene che il lavoro notturnodel PDM della DC, seppure programmato con i limiti ele modalità di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2.7.D.5 del citatoart. 28, determina l’applicazione delle norme sul lavoro notturnodi cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..2.6 PauseIn attuazione del 3° capoverso del punto 2.6 dell’art. 28 delCCNL Mobilità/Area AF, l’eventuale adozione di modalità diverseper la fruizione del pasto è affidata alla procedura negozialedi cui al successivo punto 2.8, con particolare riferimentoa specifiche situazioni locali (ad es.: giorni di chiusura, distanzaeffettiva dagli impianti ferroviari, ecc.).2.7 Sezioni Specifiche2.7.1 Flessibilità normativeLe flessibilità normative di cui alle successive Sezionispecifiche, salvo quanto diversamente previsto nei singolipunti, sono affidate alla procedura negoziale di cuial successivo punto 2.8 e finalizzate a migliorare i livellidi produttività dell’unità produttiva interessata.2.7.2 SP1 (trasporto passeggeri veloce)a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personalemobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasportopasseggeri veloce di cui al punto 2.7.A dell’art.28 del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuodi riposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dello stesso35


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 36CGIL FILTart. 28 è sostituito qualitativamente e quantitativamentecome segue:- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60ore consecutive comprendenti le giornatedi sabato e domenica, una delle quali identificatanel turno come giorno di riposo settimanale;- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 oreannue di riposo settimanale.I 12 periodi di riposo settimanale di cui al precedentecapoverso, con durata minima di 60 ore, non possonoessere compresi nei periodi di ferie continuative superioria 7 giornate consecutive di calendario.Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiticomprendono anche il riposo giornaliero.b) La base operativa è quella definita al 1° alinea dellalettera d) del punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF. Nel caso l’impianto della base operativain cui ha termine il servizio è diverso da quello in cuiha avuto inizio, l’azienda garantirà con i mezzi necessariil rientro all’impianto di inizio servizio ed iltempo necessario, individuato convenzionalmente alivello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionalefino ad un massimo di 30 minuti, non è consideratoutile ai fini del periodo minimo di riposogiornaliero.c) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto2.7.A.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF,l’azienda potrà programmare i turni di servizio condurata massima fino a 10 ore del periodo di lavorogiornaliero collocato nella fascia oraria 5.00-1.00.d) In attuazione del 2° alinea della lettera b) del punto2.7.A.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF,l’azienda potrà programmare i servizi diurni con duratamassima di 9 ore nella fascia oraria 5.00-1.00.36


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 37Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>e) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto2.7.A.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, concontrattazione a livello di unità produttiva nell’ambitodella procedura negoziale di cui al successivopunto 2.8, potranno essere programmati i due servizicon RFR con durata massima complessiva fino a 18ore e, per i servizi notturni, con i limiti di durata previstiper il lavoro notturno alla lettera a) dello stessopunto 2.7.A.1.f) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto2.7.A.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, concontrattazione a livello di unità produttiva nell’ambitodella procedura negoziale di cui al successivopunto 2.8, potrà essere concordata, per il PDB, la programmazionefino ad un massimo di 5 servizi permese con durata massima fino a 11 ore del periododi lavoro giornaliero collocato nella fascia oraria5.00-1.00.g) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) delpunto 2.7.A.2 ed alla lettera d) del punto 2.7.A.3dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF potranno essereconcordate tra le parti a livello di unità produttivanell’ambito della procedura negoziale di cui alsuccessivo punto 2.8.h) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.A.4dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazionea livello di unità produttiva nell’ambito dellaprocedura negoziale di cui al successivo punto 2.8,potrà essere concordata la programmazione di unmassimo di 5 servizi nel mese con durata massimadella condotta effettiva fino a 7 ore per i servizi A/Rcon modulo di equipaggio MEC1.2.7.3 SP2 (trasporto passeggeri regionale e locale)a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personalemobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di tra-37


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 38CGIL FILTsporto passeggeri regionale e locale di cui al punto2.7.B dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, ilmonte ore annuo di riposo settimanale di cui al punto2.4.2 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF è sostituitoqualitativamente e quantitativamente comesegue:- n° 14 periodi annui, della durata minima di 60ore consecutive comprendenti le giornatedi sabato e domenica, una delle quali identificatanel turno come giorno di riposo settimanale;- n° 12 periodi annui, della durata minima di 48ore consecutive con inclusione o del sabatoo della domenica, comprendente la giornatadi calendario identificata come giornodi riposo settimanale;- garanzia della fruizione complessiva di 3.420 oreannue di riposo settimanale.I 26 periodi di riposo settimanale di cui al precedentecapoverso non possono essere compresi nei periodidi ferie continuative superiori a 7 giornate consecutivedi calendario.Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiticomprendono anche il riposo giornaliero.b) In attuazione del 2° capoverso del 1° alinea della letterad) del punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF, per la base operativa si conferma lasituazione in atto nella Divisione Passeggeri Regionaledi Trenitalia S.p.A. alla data di stipula del presentecontratto.c) Limitatamente alle linee di cui alla lettera b) delpunto 2.7.B.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area38


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 39Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>AF ed in applicazione della stessa, per il personalemobile degli impianti periferici (impianti associati,presidi e turni di zona), la Divisione Passeggeri Regionalepotrà programmare, tra 2 riposi settimanaliconsecutivi, 1 solo periodo di lavoro giornaliero condurata massima di 10 ore, per servizi programmati inA/R collocati nella fascia oraria 5.00-24.00 ed effettuaticon moduli di equipaggio MEC1 e MEC4.d) In applicazione del 2° capoverso della lettera b) delpunto 2.7.B.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF, con contrattazione a livello di unità produttivanell’ambito della procedura negoziale di cui al successivopunto 2.8 potranno essere concordati:- servizi A/R effettuati con modulo di equipaggioMEC1 e MEC4 con durata massima del periododi lavoro giornaliero fino a 8 ore e 30 minuti collocatinella fascia oraria 5.00-1.00;- servizi A/R effettuati con modulo di equipaggioMEC2, MEB1, MEB2 con durata massima delperiodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore collocatinella fascia oraria 5.00-1.00;- servizi diurni con RFR con durata massima di 8ore e 30 minuti nella fascia oraria 5.00-1.00.e) In attuazione del 1° alinea della lettera b) del punto2.7.B.2 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, alfine di migliorare l’efficienza produttiva delle imprese,è possibile programmare la riduzione fino a 11ore consecutive della durata minima del riposo giornalieroin residenza tra servizi programmati in A/Rcollocati su due distinte giornate di calendario consecutivee le cui prestazioni giornaliere siano entrambecollocate nella fascia oraria 6.00-22.00.Con contrattazione a livello di unità produttiva nell’ambitodella procedura negoziale di cui al succes-39


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 40CGIL FILTsivo punto 2.8, in applicazione del 3° alinea della letterab) dello stesso punto 2.7.B.2 dell’art. 28 delCCNL Mobilità/Area AF, potranno essere concordatiriposi giornalieri in residenza con durata minima noninferiore a 11 ore consecutive tra servizi programmatiin A/R collocati su due distinte giornate di calendarioconsecutive e le cui prestazioni giornaliere siano entrambecollocate nella fascia oraria 5.00-24.00.f) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto2.7.B.2 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, concontrattazione a livello di unità produttiva nell’ambitodella procedura negoziale di cui al successivopunto 2.8, potranno essere concordati riposi giornalieriin residenza con durata minima di 14 ore a seguitodi servizi che terminano entro le ore 1.00.g) In attuazione della lettera d) del punto 2.7.B.3 dell’art.28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazionea livello di unità produttiva nell’ambito dellaprocedura negoziale di cui al successivo punto 2.8,l’azienda potrà concordare RFR con durata minimadi 6 ore consecutive nel caso in cui entrambi i periodidi lavoro giornaliero afferenti tale RFR siano collocatinella fascia oraria 5.00-24.00 della stessa giornatadi calendario.2.7.4 SP3 (trasporto passeggeri)a) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personalemobile, PDM e PDB, addetto ai servizi di trasportopasseggeri di cui al punto 2.7.C dell’art. 28 delCCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo di ripososettimanale di cui al punto 2.4.2 dell’art. 28 delCCNL Mobilità/Area AF è sostituito qualitativamentee quantitativamente come segue:- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60ore consecutive comprendenti le giornate40


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 41Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>di sabato e domenica, una delle quali identificatanel turno come giorno di riposo settimanale;- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60ore consecutive, comprendenti due giornatesolari di cui una delle quali identificatanel turno come giorno di ripososettimanale;- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 oreannue di riposo settimanale.I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedentecapoverso, con durata minima di 60 ore, non possonoessere compresi nei periodi di ferie continuative superioria 7 giornate consecutive di calendario.Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiticomprendono anche il riposo giornaliero.b) La base operativa è quella definita al 1° alinea dellalettera d) del punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF. Nel caso l’impianto della base operativain cui ha termine il servizio è diverso da quello in cuiha avuto inizio, l’azienda garantirà con i mezzi necessariil rientro all’impianto di inizio servizio ed iltempo necessario, individuato convenzionalmente alivello di Divisione Passeggeri Nazionale e Internazionalefino ad un massimo di 30 minuti, non è consideratoutile ai fini del periodo minimo di riposogiornaliero.c) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto2.7.C.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, concontrattazione a livello di unità produttiva nell’ambitodella procedura negoziale di cui al successivopunto 2.8, possono essere concordati:41


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 42CGIL FILT- servizi A/R con durata massima del periodo di lavorogiornaliero fino a 10 ore collocati nella fasciaoraria 5.00-1.00;- servizi diurni con RFR con durata massima di 9ore nella fascia oraria 5.00-1.00.d) Le flessibilità normative di cui alla lettera b) delpunto 2.7.C.2 ed alla lettera e) del punto 2.7.C.3dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF potranno essereconcordate tra le parti a livello di unità produttivanell’ambito della procedura negoziale di cui alsuccessivo punto 2.8.e) In applicazione della lettera b) del punto 2.7.C.4dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazionea livello di unità produttiva nell’ambito dellaprocedura negoziale di cui al successivo punto 2.8,potranno essere concordati servizi effettuati con modulodi equipaggio MEC1 oppure MEC4 con i limitidella condotta continuativa ed effettiva elevati finoad un massimo di 30 minuti.f) In applicazione della lettera d) del punto 2.7.C.5dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, con contrattazionea livello di unità produttiva nell’ambito dellaprocedura negoziale di cui al successivo punto 2.8,potrà essere concordato l’inserimento di una terzanotte tra due riposi settimanali, purché non consecutivaalla precedente e non interessi per più di 1 ora lafascia oraria 0.00-5.00.2.7.5 SM (trasporto merci)a) Il PPT utilizzato nei servizi di cui al punto 2.7 dell’art.28 del CCNL Mobilità/Area AF ed al presentepunto 2.7, a partire dal 1° maggio 2013 dovrà esserein possesso dell’abilitazione al modulo D. Entro il 31dicembre 2013 tutto il PPT che abbia i requisiti pre-42


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 43Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>visti sarà in possesso della patente A4 di cui allaCOCS n. 46/DT del 29.11.2011 di Trenitalia S.p.A..b) In attuazione del precedente punto 2.4.3, per il personalemobile, PDM, PDB e PPT, addetto ai servizidi trasporto merci di cui al punto 2.7.D dell’art. 28del CCNL Mobilità/Area AF, il monte ore annuo diriposo settimanale di cui al punto 2.4.2 dell’art. 28del CCNL Mobilità/Area AF è sostituito qualitativamentee quantitativamente come segue:- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60ore consecutive comprendenti le giornatedi sabato e domenica, una delle quali identificatanel turno come giorno di riposo settimanale;- n° 12 periodi annui, della durata minima di 60ore consecutive con inclusione o del sabatoo della domenica, comprendente una giornatadi calendario identificata come giornodi riposo settimanale;- garanzia della fruizione complessiva di 3.276 oreannue di riposo settimanale.I 24 periodi di riposo settimanale di cui al precedentecapoverso, con durata minima di 60 ore, non possonoessere compresi nei periodi di ferie continuative superioria 7 giornate consecutive di calendario.Tutti i periodi di riposo settimanale sopra definiticomprendono anche il riposo giornaliero.c) In attuazione del 2° periodo del 1° alinea della letterad) del punto 2.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF, la base operativa è quella definita al 1° alineadella lettera d) del punto 2.1 dell’art. 28 del CCNLMobilità/Area AF. Nel caso l’impianto della base43


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 44CGIL FILToperativa in cui ha termine il servizio è diverso daquello in cui ha avuto inizio, l’azienda garantirà coni mezzi necessari il rientro all’impianto di inizio servizioed il tempo necessario, individuato convenzionalmentea livello di Divisione Cargo fino ad unmassimo di 30 minuti, non sarà considerato utile aifini del periodo minimo di riposo giornaliero.A livello di unità produttiva, in relazione a specificheesigenze di produzione, potranno essere concordatiambiti diversi della base operativa.d) In applicazione del 1° alinea della lettera b) del punto2.7.D.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, concontrattazione a livello di unità produttiva nell’ambitodella procedura negoziale di cui al successivopunto 2.8, si potranno concordare servizi A/R effettuaticon modulo di equipaggio MEC2 con duratamassima del periodo di lavoro giornaliero fino a 10ore nella fascia oraria 5.00-1.00.e) In applicazione del 2° alinea della lettera b) del punto2.7.D.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, concontrattazione a livello di unità produttiva nell’ambitodella procedura negoziale di cui al successivopunto 2.8, si potranno concordare servizi A/R conmodulo di equipaggio MEC2 con durata massima delperiodo di lavoro giornaliero fino a 11 ore nella fasciaoraria 5.00-24.00.f) In applicazione del 3° alinea della lettera b) del punto2.7.D.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, concontrattazione a livello di unità produttiva nell’ambitodella procedura negoziale di cui al successivopunto 2.8, si potranno concordare servizi A/R conmodulo di equipaggio MEC3, con il PPT in possessodi abilitazione al modulo D, con durata massima delperiodo di lavoro giornaliero fino a 10 ore nella fasciaoraria 5.00-24.00.44


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 45Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>g) In applicazione del 4° alinea della lettera b) del punto2.7.D.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, concontrattazione a livello di unità produttiva nell’ambitodella procedura negoziale di cui al successivopunto 2.8, si potranno concordare servizi A/R conmodulo di equipaggio MEC3, con il PPT in possessodi abilitazione al modulo D, con durata massima delperiodo di lavoro giornaliero fino a 8 ore se interessantile fasce orarie 0.00-1.00 e 4.00-5.00.h) In applicazione del 5° alinea della lettera b) del punto2.7.D.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, concontrattazione a livello di unità produttiva nell’ambitodella procedura negoziale di cui al successivopunto 2.8, possono essere concordati servizi diurnicon RFR con durata massima di 9 ore nella fasciaoraria 5.00-24.00.i) In attuazione del 3° alinea della lettera d) del punto2.7.D.3 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF, laDivisione Cargo può programmare fino ad un massimodi 6 RFR nel mese. Con contrattazione a livellodi unità produttiva, nell’ambito della procedura negozialedi cui al successivo punto 2.8, potrà essereconcordata tra le parti anche la programmazione diun 7° RFR nel mese.j) Le flessibilità normative di cui al 1°, 2° e 4° alienadella lettera d) del punto 2.7.D.3 e quelle di cui allalettera b) del punto 2.7.D.4 dell’art. 28 del CCNLMobilità/Area AF potranno essere concordate tra leparti a livello di unità produttiva nell’ambito dellaprocedura negoziale di cui al successivo punto 2.8.2.8 Procedura negoziale per la programmazione dei turni di servizio2.8.1 La seguente procedura negoziale è disciplinata in attuazionedel punto 2.9 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF. La programmazione dei turni dovrà45


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 46CGIL FILTassicurare il mantenimento dei volumi di produzioneassegnati entro un range di +/- 10% rispetto a quantodefinito nell’ambito della procedura stessa.La procedura è articolata in:a) una fase informativa nazionale di Divisione, comedi seguito specificato al successivo punto 2.8.2;b) una successiva fase di contrattazione decentratache, secondo le modalità descritte al successivopunto 2.8.3, si svolge:- presso le Unità Produttive della Divisione PasseggeriRegionale;- presso la Divisione, per i singoli prodotti, neglialtri casi;c) fasi informative di report con cadenza, di norma,quadrimestrale, da svolgere nelle rispettive sedi dicui alla precedente lettera b), secondo le modalitàdescritte al successivo punto 2.8.4.2.8.2 Di norma entro 30 giorni, ovvero 20 per la DC, dal rilasciodelle nuove tracce orarie da parte del Gestoredell’infrastruttura, in precedenza all’attivazione dellafase di contrattazione di cui al successivo punto 2.8.3,ogni Divisione fornisce alle Organizzazioni SindacaliNazionali stipulanti i dati relativi a:- le caratteristiche quantitative per tipologia di servizio,articolate per struttura territoriale, della nuovaofferta commerciale programmata, corredate da unainformativa sulle eventuali innovazioni relative all’impiegodel materiale rotabile;- le consistenze numeriche di PDM e PDB, ovveroPDM e PPT per la DC, esistenti all’avvio della proceduranegoziale, articolate per impianto;46


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 47Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>- i report dei principali indicatori gestionali relativiall’ultimo semestre in atto contabilizzato ed articolatiper impianto;- la ripartizione dei volumi di produzione relativiall’offerta commerciale programmata ed articolataper impianto, espressi, rispettivamente, in ore dicondotta (diurna e notturna) per i servizi del PDM,ed in ore di scorta (diurna e notturna) per il PDB,ovvero il PPT per la DC, nonché, per ognuno diquesti, in treni x chilometro/giorno ed in ore di lavoro(diurno e notturno);- la proiezione in termini di impegno complessivo dipersonale, rispettivamente PDM, PDB e, per la DC,PDM e PPT, articolati per impianto, derivante daiturni di servizio ipotizzati per effetto della propostadi ripartizione dei volumi di produzione di cui all’alineaprecedente.2.8.3 Di norma almeno 30 giorni prima, ovvero 20 per la DC,della data fissata per l’entrata in vigore dei nuovi turnidi servizio, le parti attivano al livello aziendale competentee, rispettivamente, per i servizi del PDM e delPDB, ovvero del PDM e del PPT per la DC, la fase dicontrattazione decentrata di cui alla lettera b) del precedentepunto 2.8.1.Nell’occasione, sono oggetto di informazione i graficidei servizi elaborati dall’azienda per i quali non sia previstal’adozione delle flessibilità normative espressamenterinviate a questa fase di negoziazione dal CCNLMobilità/Area AF o dal presente contratto.Nell’occasione, sono invece oggetto di contrattazionei servizi per i quali l’elaborazione aziendale propongal’adozione delle flessibilità previste dall’art. 28 delCCNL Mobilità/Area AF e, in attuazione del medesimo,dal presente art. 13, e con i criteri definiti al precedentepunto 2.7.1.47


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 48CGIL FILTNell’occasione le parti possono altresì concordare modifichealle originarie proposte aziendali.In caso di intesa fra le parti, la procedura ha termine edalla data di attivazione entra in vigore la programmazioneconcordata, la quale - ove nel frattempo fosse attivauna programmazione provvisoria aziendale - entracomunque in vigore entro 20 giorni dalla data dell’intesastessa, ovvero alla scadenza eventualmente convenutafra le parti.Qualora, invece, non sia stata raggiunta un’intesa tra leparti, ovvero tale intesa non sia stata raggiunta in tempoutile per l’attivazione della nuova programmazione,entra provvisoriamente in vigore la programmazionepredisposta dall’azienda senza l’adozione delle flessibilitànormative elencate nelle Sezioni specifiche delprecedente punto 2.7, fatte salve quelle esigibili indicateper ciascuna fattispecie normativa nel presente articolo.2.8.4 I turni saranno forniti al personale con cadenza mensilee conterranno la programmazione dei servizi, dei riposie delle assenze, per i primi 2 mesi. Conterranno inoltrela programmazione dei soli riposi settimanali per ilterzo mese definendone la collocazione e le tipologiedi cui al primo alinea della lettera a) dei precedentipunti 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 ed al primo alinea della letterab) del precedente punto 2.7.5.I turni saranno forniti con almeno una settimana di anticiporispetto alla data di attivazione e mensilmenteverrà fornito il report relativo al lavoro mensile effettuato.Qualora le richieste di assenza siano afferenti il ripososettimanale potrà essere ridefinita la durata di quest’ultimo,fermo restando il rispetto della collocazione edella durata minima contrattualmente prevista.48


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 49Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>In occasione delle VCO, la visibilità dei servizi programmatipotrà essere inferiore a 60 giorni, ma sarannocomunque mantenute la collocazione e la tipologia deiriposi settimanali.In occasione del Cambio Orario di dicembre la visibilitàdella programmazione dei turni si ridurrà progressivamentefino ad essere inferiore a 30 giorni, mentrein occasione del Cambio Orario di giugno la visibilitàdella programmazione dei turni sarà di almeno 30giorni e sarà comunque resa visibile la pianificazionedei riposi settimanali come descritto al precedenteprimo capoverso.2.8.5 A livello di unità produttiva di ogni Divisione, ovvero,se richiesto, a livello nazionale, l’azienda procede, dinorma con cadenza quadrimestrale, alla fase informativadi report di cui alla lettera c) del precedente punto2.8.1.Nell’occasione, vengono forniti alle competenti strutturedelle Organizzazioni Sindacali stipulanti dati utilia poter verificare l’andamento, nel periodo considerato,dei principali indicatori gestionali, della programmazionedei turni di servizio, degli eventuali ulteriori elementicaratteristici dell’utilizzazione del personale.ART. 14FERIE E PERMESSIArt. 141. Al personale in servizio nelle società del Gruppo <strong>FS</strong>, in aggiunta aquanto previsto al punto 1 dell’art. 31 (Ferie) ed al punto 4 dell’art. 30(Riposo settimanale e giorni festivi) del CCNL Mobilità/Area AF, sonoriconosciuti permessi annui, retribuiti con la stessa retribuzione previstaper le giornate di ferie al successivo punto 4, nelle misure di seguito individuate:1.1 ai lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio nelle societàdel Gruppo <strong>FS</strong> alla data dell’1.8.2003 verranno riconosciuti, oltre49


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 50CGIL FILTai periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 31 del CCNL Mobilità/AreaAF, n° 3 giornate di permesso annue;1.2 ai lavoratori con meno di 5 anni di anzianità di servizio nelle societàdel Gruppo <strong>FS</strong> alla data dell’1.8.2003 n° 3 giornate di permessoannue. A tali lavoratori al compimento del 5° anno di servizio verrannoriconosciuti i periodi di ferie di cui al punto 1.b dell’art. 31del CCNL Mobilità/Area AF;1.3 ai lavoratori assunti a decorrere dall’1.8.2003 n° 1 giornata di permessoannua a decorrere dal compimento dell’8° anno di anzianitàdi servizio;1.4 agli stessi lavoratori di cui al precedente punto 1.3 una ulterioregiornata di permesso annua a decorrere dal compimento del 10°anno di anzianità di servizio ed un’altra giornata di permesso annuaa decorrere dal compimento del 12° anno di anzianità di servizio.2. I permessi di cui al precedente punto 1 sono fruibili a richiesta del lavoratoreentro l’anno e sono frazionabili in ore per periodi comunque noninferiori a un’ora. A tal fine, in caso di frazionamento, ciascuna giornatadi permesso è convenzionalmente pari a 7 ore e 36 minuti nel caso diarticolazione dell’orario di lavoro settimanale su 5 giorni, ed a 6 ore e20 minuti nel caso di articolazione dell’orario settimanale su 6 giorni.Nei casi di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4, nell’anno di maturazione delleulteriori giornate di permesso, le stesse sono riconosciute in misura interase il compimento dell’8°, del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel1° semestre dell’anno, e nella misura del 50% se il compimento dell’8°,del 10° e del 12° anno di servizio avviene nel 2° semestre dell’anno.3. In aggiunta a quanto stabilito al punto 6 dell’art. 31 (Ferie) del CCNLMobilità/Area AF, oltre al minimo contrattuale di cui al punto 3 dell’art.68 (Retribuzione), all’indennità di funzione Quadri (art. 71 CCNL Mobilità/AreaAF), al salario professionale (art. 72 CCNL Mobilità/AreaAF), all’indennità di turno (art. 80 CCNL Mobilità/Area AF) e agli aumentiperiodici di anzianità di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/AreaAF, ai lavoratori è corrisposta, nelle giornate di ferie, anche la seguenteulteriore retribuzione:50


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 51Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presentecontratto;b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presentecontratto, con le modalità di erogazione ivi previste;c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali)del presente contratto;d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto;e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione,di cui all’art. 31 del presente contratto;f) indennità di cui ai punti 1, 6, 8 e 12 dell’art. 36 (Indennità diverse)del presente contratto.La stessa retribuzione di cui al precedente capoverso, rapportata ad orecon i criteri di cui al precedente punto 2, viene corrisposta in occasionedella fruizione dei permessi di cui al precedente punto 1 nonché di quelliprevisti al punto 4 dell’art. 30 del CCNL Mobilità/Area AF.4. Per i lavoratori di cui alla lettera b) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario dilavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, ferma restando la frazionabilitàdel riposo settimanale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 66/2003,quando preceduto da un solo giorno di ferie, si confermano per gli altricasi le previgenti modalità di computo delle giornate di ferie stesse.Il frazionamento delle ferie si applica esclusivamente in detrazione perfavorire la ripresa del turno, sia per le ferie programmate che per le ferierichieste in gestione operativa.Le giornate cosiddette di “intervallo” poste in precedenza o a seguitodel periodo di riposo settimanale, sono parte integrante del periodo diriposo stesso.ART. 15MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVOROArt. 151. Ad integrazione di quanto previsto al punto 6 dell’art. 32 (Malattia e infortunionon sul lavoro) del CCNL Mobilità/Area AF, al personale inposizione di malattia o di infortunio non sul lavoro viene corrisposta laseguente ulteriore retribuzione giornaliera:51


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 52CGIL FILTa) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presentecontratto;b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presentecontratto;c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali)del presente contratto;d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto;nelle misure previste allo stesso punto 6 dell’art. 32 del CCNL Mobilità/AreaAF.A decorrere dall’8° giorno di malattia, in aggiunta alla retribuzione dicui al precedente comma, al lavoratore che ne abbia titolo viene corrispostaanche l’indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione,di cui all’art. 31 del presente contratto, nelle misure previsteal ripetuto punto 6 dell’art. 32 del CCNL Mobilità/Area AF.2. Per il lavoratore nei cui confronti venga riconosciuta in via definitivauna inidoneità totale o parziale a svolgere le mansioni precedentementeaffidategli, l’azienda individuerà soluzioni di impiego conformi con laridotta capacità lavorativa del medesimo, anche in figure professionalidiverse del medesimo livello professionale rispetto a quello di appartenenza,per i quali sussista la disponibilità di impiego dopo la destinazionedegli eventuali inidonei per infortunio sul lavoro e malattiaprofessionale.3. Ove non sussista disponibilità di impiego in altra figura professionale,il lavoratore di cui al precedente punto 2 può essere utilizzato temporaneamentein una delle figure professionali del livello professionale inferioreper la quale sia riconosciuto idoneo, finché non sarà possibileutilizzarlo con cambio di figura professionale nel medesimo livello professionaledi appartenenza per la quale è idoneo.4. Il lavoratore riconosciuto temporaneamente inidoneo a svolgere le mansioniaffidategli, può essere utilizzato in altra figura professionale dellivello professionale di appartenenza o del livello inferiore per la qualeconservi l’idoneità.5. In tutti i casi previsti dai precedenti punti il lavoratore ha l’obbligo diconseguire le abilitazioni previste per la figura professionale di definitiva52


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 53Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>destinazione o di temporanea utilizzazione e/o di superare gli eventualicorsi di riqualificazione professionale, necessari per la sua proficua utilizzazione.Il conseguimento delle predette abilitazioni e/o il superamento dei corsidi riqualificazione professionale deve realizzarsi entro il termine massimodi due anni.6. Nei casi di temporanea utilizzazione nel livello professionale pari o inferiorea quello di appartenenza, di cui ai precedenti punti 3 e 4, ai lavoratoriverrà corrisposta:a) la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere a), b), c), d) delpunto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del CCNL Mobilità/Area AFriferita alla figura professionale originaria;b) la retribuzione aggiuntiva riferita alle mansioni effettivamentesvolte.7. In caso di recupero della piena idoneità, al termine o durante il periododi diversa utilizzazione di cui al precedente punto 4, il lavoratore vienereintegrato nei compiti della figura professionale originaria.ART. 16TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀArt. 161. La retribuzione di riferimento ai fini del calcolo dell’indennità di cui aipunti 2.1 e 2.2 dell’art. 34 del CCNL Mobilità/Area AF, per ogni giornatadi assenza, è la retribuzione giornaliera prevista per le giornate di ferieal punto 3 del precedente art. 14.2. Per i primi due mesi di assenza facoltativa usufruita ai sensi del punto1.6 del ripetuto art. 34 del CCNL Mobilità/Area AF, viene corrispostala retribuzione di cui al precedente punto 1 nella misura del 100% per ilprimo mese e dell’80% per il secondo mese.Per i successivi quattro mesi la stessa retribuzione di cui al comma precedenteviene corrisposta nella misura del 30%.53


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 54CGIL FILT3. In ciascun anno fino al 3° anno di età, per i primi 30 giorni di malattiadel bambino ai genitori verrà corrisposta la retribuzione giornaliera dicui al precedente punto 1.Art. 17ART. 17TRASFERIMENTILe parti si danno atto che i trasferimenti individuali di cui alla lettera Adell’art. 45 del CCNL Mobilità/Area AF sono riferibili a motivazioni di caratteretecnico, produttivo ed organizzativo non riconducibili alla gestionedi problematiche di carattere occupazionale, per le quali operano le specificheprocedure sindacali in materia.Quanto previsto al punto 6 della lettera A dell’art. 45 del CCNLMobilità/Area AF ed al successivo capoverso del presente articolo non siapplica al personale addetto alla progettazione e alla connessa esecuzionedei lavori relativi alla costruzione di linee e impiantiIn applicazione di quanto previsto alla lettera B dell’art. 45 del CCNL Mobilità/AreaAF, le procedure sindacali per la gestione dei trasferimenti collettivisono quelle definite agli artt. 2 e/o 9 del presente contratto.Art. 18ART. 18PASTI AZIENDALI1. In attuazione del 2° capoverso del punto 6 dell’art. 51 del CCNL Mobilità/AreaAF, le aziende, nei casi di cui al 2° capoverso del punto 1 dellostesso art. 51 e negli impianti sprovvisti di mensa aziendale o di servizisostitutivi della stessa (locali convenzionati), erogheranno al personaleche ne abbia titolo, un ticket per il pasto di valore pari a € 7,30.2. In applicazione dell’ultimo capoverso del punto 1 dell’art. 51 del CCNLMobilità/Area AF, al personale della manutenzione infrastrutture che,operando su prestazione unica giornaliera, sia chiamato a svolgere attivitàlavorativa notturna con contrazione del riposo tra le due prestazioni(diurna e notturna) fino a 8 ore, verrà riconosciuta la fruizione del pastoper entrambe le prestazioni (diurna e notturna).54


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 55Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>ART. 19TUTELA LEGALE E COPERTURA ASSICURATIVAArt. 19A. Tutela Legale1. Il dipendente citato in giudizio civile o sottoposto a procedimentopenale per fatti o cause di servizio è tenuto a darne sollecita comunicazionealla Società di appartenenza.2. Il Gruppo <strong>FS</strong> garantisce, mediante apposita polizza assicurativa, latutela legale e le spese di giudizio ai dipendenti delle proprie Societàcui si applica il presente contratto, citati in giudizio civile osottoposti a procedimento penale per fatti direttamente connessiall’esercizio delle loro funzioni.3. La garanzia di cui al punto precedente è sospesa nel caso di dolodel dipendente accertato con sentenza, ancorché non passata in giudicato.La garanzia è ripristinata nel caso in cui l’esito del successivo gradodi giudizio penale sia di proscioglimento ovvero di accertamentodella natura colposa del comportamento del dipendente.B. Copertura Assicurativa1. I dipendenti sono coperti da apposita polizza assicurativa per idanni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personalie danneggiamenti materiali a beni tangibili, nello svolgimento dellemansioni e delle competenze per conto delle Società del Gruppo<strong>FS</strong>. La garanzia è estesa alla responsabilità dei CEL, dei Progettisti,dei Validatori e dei Direttori lavori.2. I dipendenti che si trovano per conto delle Società del Gruppo <strong>FS</strong>alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori di loro proprietà,godono di una copertura assicurativa per responsabilità civile versoterzi, integrativa della copertura offerta dalla RCA di legge sino almassimale previsto dalla stessa polizza, nonché di una specificacopertura Kasko per eventuali danni al proprio mezzo.55


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 56CGIL FILT3. Il Gruppo <strong>FS</strong> dispone di coperture assicurative per i danni ai propribeni; pertanto, i risarcimenti e gli addebiti a carico dei dipendentisia a seguito di ordinanza o sentenza dell’Autorità Giudiziaria,anche a titolo di provvisionale, sia a seguito di costituzione in morada parte delle Società del Gruppo <strong>FS</strong>, per danni rimborsabili dalFondo di Solidarietà di cui al punto 3 del successivo art. 22, verrannocalcolati sulla base delle franchigie esistenti sulle polizze inessere.4. Relativamente alle problematiche di cui al precedente punto 3, connessealla copertura dei danni verso terzi, il Gruppo <strong>FS</strong> farà inmodo di evitare che le parti civili si costituiscano nel giudizio penalea carico dei dipendenti.5. Il Gruppo <strong>FS</strong> garantisce, inoltre, con una specifica copertura assicurativa,l’assistenza legale diretta e indiretta per il personale rimastovittima di aggressione, da parte di soggetti terzi, durante losvolgimento della propria prestazione lavorativa, ovvero nel casodi interventi a salvaguardia di beni appartenenti alle Società delGruppo. Tale copertura assicurativa viene attivata all’esito dellaprocedura aziendale sull’ammissibilità della richiesta.Art. 20ART. 20RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON PREAVVISOAd integrazione di quanto stabilito al punto 2 dell’art. 53 (Risoluzione delrapporto di lavoro con preavviso) del CCNL Mobilità/Area AF, per i lavoratoridelle Società del Gruppo <strong>FS</strong> nella retribuzione giornaliera di riferimentoai fini del calcolo dell’indennità di preavviso di cui al citato art. 53,sono comprese le seguenti ulteriori voci retributive:a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presentecontratto;b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presentecontratto;c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali)del presente contratto;d) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto;56


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 57Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>e) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione,di cui all’art. 31 del presente contratto.ART. 21TITOLI DI VIAGGIOArt. 211. Al personale dipendente e agli ex dipendenti a riposo delle Società firmatariedel presente contratto, è consentito l’accesso ai treni della SocietàTrenitalia mediante titolo di viaggio secondo le modalità diseguito definite.2. Al personale, all’atto dell’assunzione, viene rilasciata apposita Cartadi Libera Circolazione (CLC) valida per l’intera rete nazionale, riportantegli elementi idonei all’identificazione del titolare.3. Nei confronti degli ex dipendenti in pensione delle Società del Gruppola CLC sarà rilasciata esclusivamente alle seguenti condizioni:a. ultimo rapporto di lavoro, prima del pensionamento, alle dipendenzedi Società del Gruppo firmatarie del presente contratto;b. durata del suddetto rapporto di lavoro non inferiore a cinque anni,fatta eccezione per i casi di risoluzione del rapporto per sopravvenutae riconosciuta inabilità ai sensi di legge;c. risoluzione del rapporto di lavoro non determinata da licenziamentoper motivi disciplinari;d. astensione da qualsiasi prestazione lavorativa in favore di aziendeferroviarie concorrenti.4. Al personale dei livelli Q,A,B,C la CLC consente l’accesso ai treni in1 a classe ovvero nel livello di servizio “Premium” e “Standard”, mentreal personale dei rimanenti livelli la CLC consente l’accesso ai treni in2 a classe ovvero nel livello di servizio “Standard”.5. Per il personale dipendente e per gli ex dipendenti di cui al precedentepunto 3, è confermato il rilascio di titoli per viaggi in numero illimitatoin favore del coniuge e dei figli (fino al compimento del 25° anno dietà e senza limiti di età per figli a carico portatori di handicap e permanentementeinabili al lavoro) da fruire alle stesse condizioni riconosciuteai titolari.57


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 58CGIL FILT6. Per quanto riguarda il rilascio di biglietti internazionali ai dipendentie agli ex dipendenti di cui al punto 3, le aziende si atterranno alle disposizionidel Regolamento FIP.7. Ai titolari dei titoli di viaggio (dipendenti ed ex dipendenti) è addebitataannualmente, a fronte del rilascio del titolo di viaggio di cui aiprecedenti punti, una quota per nucleo familiare avente titolo, pari a€ 15,00.8. I beneficiari dei titoli di viaggio di cui ai punti precedenti devono dotarsidi un diritto di ammissione per l’accesso ai treni di seguito indicatiil cui valore è individuato come segue:a. Treni Frecciarossa (FR) e Frecciargento (FA)€ 15,00 tutti i giorni;b. Treni Frecciabianca (FB) e Eurostar (ES*)€ 15,00 nelle giornate di venerdì,domenica, nei prefestivi,nei due giorni precedenti esuccessivi le giornate di Pasqua,Natale, Capodanno,Epifania.€ 12,00 nelle rimanenti giornate.Art. 22ART. 22WELFARE AZIENDALEIn attuazione del punto 4 dell’art. 1, nonché degli artt. 54 e 55 del CCNLMobilità/Area AF le parti convengono sulle seguenti misure di welfareaziendale per il personale delle Società del Gruppo <strong>FS</strong>:1. Assistenza sanitaria integrativaa) Le Società del Gruppo <strong>FS</strong> assicureranno tutto il personale dipendentealla forma di assistenza sanitaria integrativa che sarà individuataentro il 31 dicembre 2012, tra i soggetti su scala nazionaleche garantiranno la migliore offerta di prestazioni a fronte di uncontributo aziendale per ciascun lavoratore stabilito in:€ 75,00 per anno, a decorrere dal 1° gennaio 2013;58


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 59Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>b) ove ammesso dalla forma assistenziale prescelta, i lavoratori potrannointegrare su base volontaria le prestazioni sanitarie definiteai sensi della precedente lettera a);c) per i lavoratori dipendenti delle Società del Gruppo <strong>FS</strong> con contrattodi lavoro non a tempo indeterminato, la copertura per assistenzasanitaria integrativa sarà garantita dalle Società fino allascadenza del contratto di lavoro;d) individuata la forma di assistenza sanitaria integrativa di cui allaprecedente lettera a), le Società del Gruppo daranno immediatainformativa a tutto il personale dipendente dei contenuti delle copertureassicurative e delle modalità operative necessarie per accederealle prestazioni.2. Pensione complementare2.1 Le parti confermano che il Fondo Eurofer è il fondo di previdenzacomplementare per i lavoratori delle Società del Gruppo Ferroviedello Stato Italiane.Sono, pertanto, confermati tutti i relativi accordi in vigore alladata di stipula del presente contratto.2.2 A decorrere dal 1° settembre 2012 i contributi dovuti al FondoEurofer saranno computati sugli elementi della retribuzione mensilesotto richiamati:a) minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell’art. 68 del CCNLMobilità/Area AF;b) superminimo individuale, di cui al punto 4 dell’art. 68 delCCNL Mobilità/Area AF;c) aumenti periodici di anzianità, di cui all’art. 69 del CCNL Mobilità/AreaAF;d) indennità di funzione Quadri, di cui all’art. 71 del CCNL Mobilità/AreaAF;e) salario professionale, di cui all’art. 72 del CCNLMobilità/Area AF.Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratoreassociato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovutonella misura di:59


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 60CGIL FILT1% a carico del lavoratore;1% a carico del datore di lavoro.3. Fondo di Solidarietà3.1 I lavoratori che, nell’esercizio delle proprie funzioni, causino undanno alle Società del Gruppo <strong>FS</strong>, sono tenuti al risarcimento deldanno solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.3.2 La limitazione al risarcimento del danno ai soli casi di dolo o dicolpa grave si applica anche alla responsabilità verso le Societàdel Gruppo <strong>FS</strong> che abbiano risarcito il terzo del danno arrecatogli.3.3 Per il risarcimento alle Società del Gruppo <strong>FS</strong> ed ai terzi in casodi colpa grave è previsto l’intervento del Fondo di solidarietà istituitodall’art. 47 del CCNL 18.11.1994, le cui regole di funzionamentoe di gestione come disciplinate dallo Statuto e dalRegolamento vigenti del Fondo stesso, si intendono confermate.4. Tutela del reddito per inidoneitàLe Parti considerano necessario individuare un sistema di tutela per ilavoratori delle Società del Gruppo <strong>FS</strong> riconosciuti inidonei in via definitivadalla struttura competente di RFI (Direzione Sanità) alle mansioniper cui erano stati assunti od a cui erano stati successivamenteadibiti, a causa di gravi patologie.I criteri del sistema di tutela verranno individuati con apposito accordotra le parti stipulanti il presente contratto, entro il 31 dicembre 2012.Nell’accordo le parti dovranno tra l’altro stabilire i criteri di erogazionee l’importo dell’indennità.Considerata l’attuale capitalizzazione del Fondo di Solidarietà di cuiagli accordi sindacali del 13 luglio 2005, le Parti ritengono necessarioprevederne l’ampliamento dell’operatività per garantire forme di tuteladel reddito di carattere solidale per i lavoratori di cui sopra anche utilizzandoi fondi disponibili per coperture assicurative che assicurinotali tutele, nonché per eventuali ulteriori interventi a favore dei lavoratori.60


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 61Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>ART. 23D.L.F.Art. 23Le parti si danno atto che entro tre mesi dalla data di stipula del presentecontratto, concorderanno una nuova disciplina dell’istituto coerente con leprevisioni dell’art. 11, L. 20.5.1970, n. 300 e delle leggi n. 460/1997 sulleAssociazioni senza fini di lucro e n. 383/2000 sulle Associazioni di promozionesociale, attraverso la revisione degli attuali statuti dell’AssociazioneNazionale e delle Associazioni Territoriali.ART. 24TRATTAMENTO ECONOMICOArt. 241. Ad integrazione di quanto definito nel capitolo Retribuzione del CCNLMobilità/Area AF, il trattamento economico del personale occupato nelleSocietà del Gruppo <strong>FS</strong> prevede anche i seguenti ulteriori elementi:a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presentecontratto;b) elementi distinti della retribuzione (EDR), di cui all’art. 26 del presentecontratto;c) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto;d) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione,di cui all’art. 31 del presente contratto;e) indennità per scorta vetture eccedenti, di cui all’art. 32 del presentecontratto;f) indennità per attività svolta in cantieri notturni, di cui all’art. 33 delpresente contratto;g) emolumento personale aziendale (EPA), di cui all’art. 35 del presentecontratto;h) indennità diverse, di cui all’art. 36 del presente contratto:- per prestazione unica giornaliera anche con orario spezzato eintervallo fino a 1 ora;- per prestazione unica giornaliera con orario spezzato e intervallosuperiore a 1 ora e fino a 2 ore;- indennità per il 6° e 7° giorno lavorato;- compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiorea 200 CV;61


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 62CGIL FILT- provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno;- indennità di bilinguismo;- indennità per istruttori nei corsi professionali;- assegno di confine;- indennità per PdM Cargo;- compenso per i collaudi;- visite in conto terzi per il personale sanitario;- indennità di sede all’estero;- compenso addetti manutenzione rotabili;i) indennità per il personale navigante, di cui all’art. 37 del presentecontratto:- indennità di presenza a bordo;- quota oraria presenza a bordo;- indennità di collegamento terra-bordo;- lavoro straordinario - superi.j) assegno ad personam ex art. 38.6 CCNL 1990/92, di cui al punto 1dell’art. 38 del presente contratto.2. Per i seguenti elementi retributivi, già compresi nella Parte VI - Retribuzionedel CCNL Mobilità/Area AF, vengono definite, negli specificiarticoli che seguono, le discipline di dettaglio: 13 a mensilità; assegno personale pensionabile (14 a mensilità); trasferta; trattamento di fine rapporto.3. Salvo quanto stabilito diversamente nei singoli articoli, la disciplina normativae retributiva contenuta nel CCNL Mobilità/Area AF e nel presentecontratto troverà applicazione dal 1° settembre 2012.Fino a tale data, restano in vigore i trattamenti economici e normativi inatto alla data di sottoscrizione del presente contratto, salvo diverse specifichedisposizioni previste nei singoli articoli del contratto stesso.4. Salario professionaleAi lavoratori inquadrati nelle figure professionali della protezione aziendaledi cui al precedente art. 12 che alla data di entrata in vigore del presentecontratto abbiano in godimento una misura del salario professionale supe-62


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 63Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>riore a quella individuata dall’art. 72 del CCNL Mobilità/Area AF verràconfermata ad personam la differenza tra le due misure.ART. 25ELEMENTO RETRIBUTIVO INDIVIDUALE (E.R.I)Art. 251. L’Elemento Retributivo Individuale (ERI) determinato in applicazionedell’art. 28 del Contratto Aziendale di Gruppo <strong>FS</strong> del 16.4.2003, mantenendole caratteristiche di assegno personale pensionabile, non riassorbibile,non frazionabile e non rivalutabile, resta confermato in favoredei lavoratori ai quali risulta riconosciuto alla data di entrata in vigoredel presente contratto, con le stesse modalità e nelle misure determinatein applicazione del ripetuto art. 28.2. L’importo mensile dell’ERI di cui al precedente punto 1, concorre alladeterminazione della 13 a mensilità di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/AreaAF ed all’assegno personale pensionabile di cui al punto 2dell’art. 28 del presente contratto, nonché alla determinazione del TFR,come già definito nell’art. 84 (Trattamento di fine rapporto) del CCNLMobilità/Area AF.ART. 26ELEMENTI DISTINTI DELLA RETRIBUZIONE (E.D.R.)Art. 261. Nei confronti dei lavoratori ai quali, alla data di entrata in vigore delpresente contratto venivano riconosciuti gli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998in applicazione dell’art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo <strong>FS</strong> del16.4.2003, gli stessi EDR continuano ad essere riconosciuti, a decorreredal 1° settembre 2012, nelle misure mensili riportate nelle colonne C eD della tabella (all. A) allegata al ripetuto art. 30, in relazione all’ex profiloprofessionale (colonna B della stessa tabella - all. A) rivestito alladata del 31.7.2003 e con riferimento all’ex figura professionale rivestitaalla data del 31 agosto 2012 (colonna A della stessa tabella - all. A).2. A conferma della disciplina degli EDR di cui al precedente punto 1 vigentealla suddetta data del 31.7.2003, gli stessi non sono utili ai finidella determinazione della retribuzione spettante in occasione dei pas-63


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 64CGIL FILTsaggi alla posizione retributiva superiore nell’ambito dello stesso livelloprofessionale o a livello professionale superiore.In considerazione della nuova struttura della retribuzione definita nelpresente contratto e nella parte VI del CCNL Mobilità/Area AF, quantocorrisposto mensilmente a titolo di EDR deve essere riassorbito, a decorreredal 1° settembre 2012, dai seguenti elementi retributivi:a) salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto;b) salario professionale, di cui all’art. 72 del CCNL Mobilità/AreaAF;c) indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione,di cui all’art. 31 del presente contratto,d) tredicesima mensilità di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/Area AFed all’art. 27 del presente contratto;e) assegno personale pensionabile di cui all’art. 28 del presente contratto;f) ove gli elementi retributivi di cui alle precedenti lettere a) e b) consentanosolo parzialmente il previsto riassorbimento, quest’ultimova completato sulle altre voci accessorie della retribuzione (esclusolo straordinario e la trasferta) riferite allo stesso mese o, se insufficienti,su quelle del mese successivo, fino a completa coperturadegli EDR di cui sopra.3. Si conferma che l’EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella(all. A) all’art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo <strong>FS</strong> del 16.4.2003,viene corrisposto mensilmente per dodici mensilità e riassorbito mensilmentedalle voci retributive di cui alle lettere a), b) ed e) del precedentepunto 2.Si conferma, altresì, che lo stesso EDR 8.11.1995 viene erogato anchein occasione della corresponsione della 13 a mensilità e dell’assegno personalepensionabile, come espressamente indicato negli artt. 27 e 28 delpresente contratto; il riassorbimento dell’EDR 8.11.1995 deve essere effettuatonelle seguenti circostanze:f) viene effettuato esclusivamente dall’importo complessivo dell’assegnopersonale pensionabile di cui all’art. 28 del presente contratto;g) non viene effettuato sull’importo complessivo della 13 a mensilità.64


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 65Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>4. Si conferma che l’EDR 11.9.1998, di cui alla colonna D della tabella(all. A) all’art. 30 del Contratto Aziendale di Gruppo <strong>FS</strong> del 16.4.2003,viene corrisposto mensilmente per dodici mensilità e riassorbito mensilmentedalle voci retributive di cui alle lettere a), b) ed e) del precedentepunto 2.Si conferma, altresì, che lo stesso EDR 11.9.1998 viene erogato anchein occasione della corresponsione della 13 a mensilità, come espressamenteindicato nell’art. 27 del presente contratto, ed il riassorbimentoviene effettuato sull’importo complessivo della 13 a mensilità.5. Gli importi degli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 restano confermati nellemisure riconosciute ai lavoratori interessati alla data di entrata in vigoredel presente contratto e non sono rivalutabili.6. Gli EDR 8.11.1995 e 11.9.1998 non competono o vanno ridotti in tuttii casi di mancata corresponsione o di riduzione della retribuzione pensionabile.ART. 27TREDICESIMA MENSILITÀArt. 271. A decorrere dal 1° settembre 2012, la 13 a mensilità, in aggiunta agli elementiretributivi di cui all’art. 70 (Tredicesima e quattordicesima mensilità)del CCNL Mobilità/Area AF, è integrata dai seguenti elementiretributivi:a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presentecontratto;b) EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all’art.30 del Contratto Aziendale di Gruppo <strong>FS</strong> del 16.4.2003;c) EDR 11.9.1998, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all’art.30 del Contratto Aziendale di Gruppo <strong>FS</strong> del 16.4.2003;d) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 del presente contratto.2. Si conferma che dall’importo complessivo della 13 a mensilità di cui alprecedente punto 1, va riassorbito l’importo dell’EDR 11.9.1998 di cuialla lettera c) dello stesso punto 1.65


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 66CGIL FILTArt. 28ART. 28ASSEGNO PERSONALE PENSIONABILE(14 a MENSILITÀ ex CCNL Mobilità/Area AF)1. Nei confronti dei lavoratori in servizio alla data del 31.7.2003, la 14 amensilità di cui all’art. 70 (Tredicesima e quattordicesima mensilità) delCCNL Mobilità/Area AF mantiene inalterata la denominazione di “Assegnopersonale pensionabile”, confermando natura e finalità previdenzialiai sensi di quanto previsto dall’art. 220 T.U. 1092/73, comesostituito dall’art. 22 L. 177/76 e successive modificazioni ed integrazioni.2. In relazione a quanto sopra, a decorrere dal 1° settembre 2012, in aggiuntaagli elementi retributivi di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/AreaAF, l’assegno personale pensionabile è integrato dai seguenti elementiretributivi:a) elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presentecontratto;b) EDR 8.11.1995, di cui alla colonna C della tabella (all. A) all’art.30 del Contratto Aziendale di Gruppo <strong>FS</strong> del 16.4.2003;c) assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 del presente contratto.3. Si conferma che dall’importo complessivo dell’assegno personale pensionabiledi cui al precedente punto 2, va riassorbito l’importo dell’EDR8.11.1995 di cui alla lettera b) dello stesso punto 2.4. La corresponsione dell’assegno personale pensionabile avverrà con lemodalità definite nel ripetuto art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF e nelpunto 2 dell’art. 38 (Disposizioni finali) del presente contratto.Art. 29ART. 29PREMIO DI RISULTATOIn applicazione di quanto definito all’art. 73 (Premio di risultato) del CCNLMobilità/Area AF, è istituito il Premio di risultato annuale per tutto il personaledel Gruppo <strong>FS</strong>, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di pro-66


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 67Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>duzione/efficienza/qualità aziendale, con criteri individuati e concordati trale parti a livello nazionale di Gruppo.Gli indicatori di produttività, le modalità per fissare gli obiettivi annualidegli stessi, gli ambiti territoriali di riferimento per consuntivarne i risultatie la misura media annuale del premio sono definiti nell’accordo nazionaledel 17.11.2010.ART. 30SALARIO DI PRODUTTIVITÀArt. 301. Tenuto conto dell’art. 2 della legge 126 del 24 luglio 2008, della previsionedi cui all’art. 53 L. 122 del 30 luglio 2010 e dei successivi interventilegislativi in materia, che saranno oggetto di valutazione tra leparti, a fronte dei maggiori livelli di produttività, conseguibili per effettodell’applicazione nelle Società del Gruppo <strong>FS</strong> delle seguenti flessibilitànormative:a) Multiperiodalità di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF ed al punto 1.2 dell’art. 13 del presente contratto;b) Variazione della distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale,di cui al 3° comma del punto 1.3 dell’art. 28 del CCNLMobilità/Area AF;c) Riduzione a 8 ore minime consecutive del riposo giornaliero per ilavoratori addetti ai turni di cui alle lettere a) e c) del punto 1.6dell’art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF;d) Orario spezzato di cui al punto 1.7 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF ed al punto 1.5 dell’art. 13 del presente contratto;e) per il personale mobile di cui al punto 2 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/AreaAF:e.1)e.2)il limite orario annuo del lavoro notturno, definito al punto2.5 dell’art. 13 del presente contratto, in applicazione delpunto 2.5 del citato art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF;la diversa modalità di calcolo delle ore annue di riposo settimanale,definite in ciascuna sezione specifica al punto 2.7dell’art. 13 del presente contratto, sulla base di quanto previstoal punto 2.4.3, lettera b), del citato art. 28 del CCNLMobilità/Area AF;67


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 68CGIL FILTnonché delle indennità mensili legate alle prestazioni effettuate e corrispostea titolo di indennità di utilizzazione professionale, come indicateal successivo punto 2, vengono riconosciuti annualmente ecorrisposti su base mensile per 12 mensilità, con incidenza nella retribuzionedi riferimento ai fini pensionistici ed ai fini dell’accantonamentodel Trattamento di Fine Rapporto, gli importi di seguito indicatia titolo di salario di produttività:Figure professionaliLiv./Pos.retr.ImportoannuoResponsabile di Struttura Operativa - Macch. Q1 1.290,60Responsabile di Struttura Operativa - Uffici Q1 962,16Responsabile di Struttura Operativa - Altri Q1 466,32Coordinatore di Protezione Aziendale(*) Q1 466,32Professional Senior - Macch. Q1 1.290,60Professional Senior - Bordo Q1 466,32Professional Senior - Uffici Q1 962,16Professional Senior - Altri Q1 466,32Comandante Q1 466,32Comandante - Resp. Eserc. Manut. Q1 894,00Direttore di Macchina Q1 466,32Direttore di Macchina - Ispettore Manut.ni Q1 652,20Responsabile linea tecnica-operativa - Macch. Q2 1.225,08Responsabile linea tecnica-operativa - Uffici. Q2 896,64Responsabile linea tecnica-operativa - Altri. Q2 400,80Controllore/Coadiutore di Protezione Aziendale (*) Q2 400,80Professional - Macch. Q2 1.225,08Professional - Uffici Q2 896,64Professional - Altri Q2 400,80Professional Sanitario Q2 896,64Primo Ufficiale Navale Q2 400,80Primo Ufficiale di Macchina Q2 400,80Primo Ufficiale Q2 400,80(*) Ove la misura del SP individuato per queste figure professionali risulti inferiore a quella attribuitaalle figure professionali rivestite dai lavoratori interessati al 31.8.2012, ai medesimi la differenzaverrà riconosciuta ad personam.68


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 69Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>Figure professionaliLiv./Pos.retr.ImportoannuoImpiegato Direttivo A 1.623,96Capo Tecnico - MI B1 1.041,72Capo Tecnico - MR B1 1.987,08Capo Tecnico - ONI B1 1.615,92Capo Tecnico ONT B1 1.522,80Capo Stazione B1 1.855,92Macchinista B1 1.200,60Tecnico Specializzato di Protezione Aziendale (*) B1 1.116,12Specialista Tecnico Amministrativo B1 1.611,96Capo Treno / Capo Servizi Treno B1 1.072,32Specialista Tecnico Commerciale B1 1.559,28Coadiutore medico B1 1.611,96Tecnico Sanitario Specializzato B1 1.611,96Ufficiale Navale B1 376,32Ufficiale di Macchina B1 376,32Ufficiale B1 376,32Nostromo B1 376,32Capo Elettricista B1 376,32Capo Motorista B1 376,32Capo Tecnico - MI B2/B3 1.025,40Capo Tecnico - MR B2/B3 1.970,76Capo Tecnico - ONI B2/B3 1.599,60Capo Tecnico ONT B2/B3 1.506,48Capo Stazione B2/B3 1.839,60Macchinista B2/B3 1.184,28Tecnico Specializzato di Protezione Aziendale (*) B2/B3 1.099,80Specialista Tecnico Amministrativo B2/B3 1.595,64Capo Treno / Capo Servizi Treno B2/B3 1.056,00Specialista Tecnico Commerciale B2/B3 1.542,96Coadiutore medico B2/B3 1.595,64(*) Ove la misura del SP individuato per queste figure professionali risulti inferiore a quella attribuitaalle figure professionali rivestite dai lavoratori interessati al 31.8.2012, ai medesimi la differenzaverrà riconosciuta ad personam.69


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 70CGIL FILTFigure professionaliLiv./Pos.retr.ImportoannuoTecnico Sanitario Specializzato B2/B3 1.595,64Ufficiale Navale B2/B3 360,00Ufficiale di Macchina B2/B3 360,00Ufficiale B2/B3 360,00Nostromo B2/B3 360,00Capo Elettricista B2/B3 360,00Capo Motorista B2/B3 360,00Tecnico della Manutenzione - MI C1/C2 1.042,32Tecnico della Manutenzione - MR C1/C2 1.512,36Tecnico della Manutenzione - ONI C1/C2 1.270,68Tecnico della Manutenzione - ONT C1/C2 1.089,96Tecnico della Circolazione C1/C2 1.182,96Tecnico di Macchina C1/C2 1.232,52Tecnico di Verifica C1/C2 1.052,88Tecnico Formazione Treno C1/C2 1.182,96Tecnico di Verifica e Formazione Treno (*) C1/C2 1.052,88Tecnico di Manovra e Condotta C1/C2 1.232,52Tecnico di Manovra e Condotta - ex Macch. C1/C2 2.056,80Tecnico di Protezione Aziendale C1/C2 912,48Tecnico di Ufficio C1/C2 1.408,32Tecnico Commerciale C1/C2 1.033,08Tecnico Sanitario C1/C2 1.408,32Tecnico Polifunzionale Treno C1/C2 1.815,12Tecnico Polifunzionale Treno (accordo 29.3.2012) C1/C2 1.380,00Elettricista C1/C2 346,32Motorista C1/C2 346,32Carpentiere C1/C2 346,32Operaio di Coperta C1/C2 346,32(*) Ove la misura del SP individuato per queste figure professionali risulti inferiore a quella attribuitaalle figure professionali rivestite dai lavoratori interessati al 31.8.2012, ai medesimi la differenzaverrà riconosciuta ad personam.70


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 71Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>Figure professionaliLiv./Pos.retr.ImportoannuoOperatore Specializzato della Manutenzione - MI D1 1.026,36Operatore Specializzato della Manutenzione - MR D1 1.468,44Operatore Specializzato della Manutenzione - ONI D1 1.215,96Operatore Specializzato della Manutenzione - ONT D1 1.084,44Operatore Specializzato Circolazione D1 1.202,28Operatore Specializzato Circolazione - ex Macch. D1 2.026,56Capo Squadra Ausiliari D1 904,80Operatore Specializzato Uffici D1 1.052,64Operatore Specializzato Attività di supporto (ex Autista) D1 624,72Operatore Specializzato Attività di supporto (*) D1 904,80Operatore Specializzato di Bordo D1 760,80Operatore sanitario specializzato D1 1.052,64Infermiere D1 1.052,64Ingrassatore D1 340,80Marinaio D1 340,80Dispensiere D1 340,80Operatore Specializzato della Manutenzione - MI D2/D3 1.010,04Operatore Specializzato della Manutenzione - MR D2/D3 1.452,12Operatore Specializzato della Manutenzione - ONI D2/D3 1.199,64Operatore Specializzato della Manutenzione - ONT D2/D3 1.068,12Operatore Specializzato Circolazione D2/D3 1.185,96Capo Squadra Ausiliari D2/D3 888,48Operatore Specializzato Uffici D2/D3 1.036,32Operatore Specializzato Attività di supporto (ex Autista) D2/D3 608,40Operatore Specializzato Attività di supporto (*) D2/D3 888,48Operatore Specializzato di Bordo D2/D3 744,48Operatore sanitario specializzato D2/D3 1.036,32Infermiere D2/D3 1.036,32Ingrassatore D2/D3 324,48Marinaio D2/D3 324,48Dispensiere D2/D3 324,48(*) Ove la misura del SP individuato per queste figure professionali risulti inferiore a quella attribuitaalle figure professionali rivestite dai lavoratori interessati al 31.8.2012, ai medesimi la differenzaverrà riconosciuta ad personam.71


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 72CGIL FILTFigure professionaliLiv./Pos.retr.ImportoannuoAusiliario - Circ. E1 808,80Ausiliario - MI E1 967,56Ausiliario - MR E1 1.376,88Ausiliario - ONI E1 1.107,36Ausiliario - ONT E1 1.062,84Ausiliario - Uffici E1 935,04Operatore Qualificato - Circ. E1 808,80Operatore Qualificato - MI E1 967,56Operatore Qualificato - MR E1 1.376,88Operatore Qualificato - ONI E1 1.107,36Operatore Qualificato - ONT E1 1.062,84Cameriere E1 319,20Carbonaio E1 319,20Giovanotto di Coperta E1 319,20Garzone di Camera E1 319,20Garzone di Cucina E1 319,20Ausiliario - Circ. E2/E3 792,24Ausiliario - MI E2/E3 951,00Ausiliario - MR E2/E3 1.360,32Ausiliario - ONI E2/E3 1.090,80Ausiliario - ONT E2/E3 1.046,28Ausiliario - Uffici E2/E3 918,48Operatore Qualificato - Circ. E2/E3 792,24Operatore Qualificato - MI E2/E3 951,00Operatore Qualificato - MR E2/E3 1.360,32Operatore Qualificato - ONI E2/E3 1.090,80Operatore Qualificato - ONT E2/E3 1.046,28Cameriere E2/E3 302,64Carbonaio E2/E3 302,64Giovanotto di Coperta E2/E3 302,64Garzone di Camera E2/E3 302,64Garzone di Cucina E2/E3 302,6472


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 73Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>Figure professionaliLiv./Pos.retr.ImportoannuoManovale F 272,64Mozzo F 272,64Allievo comune polivalente F 272,64Piccolo di Cucina F 272,64Piccolo di Camera F 272,642. In relazione ai maggiori livelli di produttività conseguibili per l’applicazionedell’orario di lavoro settimanale a 38 ore, di cui al punto 1dell’art. 13 del presente contratto, gli importi riportati nella tabella dicui al precedente punto 1 saranno incrementati, per ciascun livello professionale/posizioneretributiva dei seguenti importi annui:LivelloprofessionalePosizioneretributivaImportoannuoQQ1 1.059,48Q2 910,80A A 873,60B1 855,00BB2 817,80B3 805,59CC1 786,84C2 780,66D1 774,48DD2 737,28D3 725,09E1 724,92EE2 687,72E3 675,44FF1 619,56F2 607,4173


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 74CGIL FILT3. Ai lavoratori che alla data di stipula del presente contratto risultinoimpiegati in attività di manovra e terminalizzazione con orario di lavorosettimanale a 34 ore, gli importi riportati nella tabella di cui alprecedente punto 2 sono incrementati, per ciascun livello professionale/posizioneretributiva, dei seguenti ulteriori importi annui lordi:LivelloprofessionalePosizioneretributivaImportoannuoC C1 600,00DD1 570,00D2 550,00EE1 520,00E2 500,00Tali importi saranno riconosciuti fino a quando permane l’utilizzazioneprevalente del lavoratore nelle attività di manovra e terminalizzazione.4. Il salario di produttività di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, verrà corrispostoa partire dal 1° settembre 2012 in relazione all’effettivo passaggioalle 38 ore settimanali ed assorbirà, a decorrere dalla stessadata, le seguenti voci retributive corrisposte in precedenza:a) Indennità di utilizzazione professionale di cui ai punti 2.2, 2.3, 2.5,3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 5, 7, 8.1, 8.2, 9.5 dell’art. 34 delContratto Aziendale di Gruppo <strong>FS</strong> del 16.4.2003 e indennità di navigazionedi cui al punto 12 dello stesso art. 34,che, pertanto, dalla stessa data sono soppresse.Gli importi annui individuati nelle tabelle di cui ai precedenti punti 1,2 e 3 saranno erogati all’80% su base mensile, mentre il conguagliosarà effettuato, tenendo anche conto di quanto previsto ai successivipunti 5, 6 e 7, con il ruolo paga del mese di febbraio dell’anno successivoa quello di riferimento.5. Per l’anno di assunzione o in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,al lavoratore spetta una quota di Salario di Produttività, in proporzioneai mesi lavorati, considerando mese intero le frazioni superiori a 15giorni.74


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 75Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>6. In caso di temporanea utilizzazione in attività diverse da quelle previsteper la figura professionale rivestita, il salario di produttività verrà riconosciutocon riferimento alla effettiva utilizzazione.7. L’importo mensile del salario di produttività viene ridotto di 1/26 perogni giornata di assenza non retribuita.ART. 31INDENNITÀ DI UTILIZZAZIONE PROFESSIONALEE INDENNITÀ DI NAVIGAZIONEArt. 31Indennità di utilizzazione professionale1. A decorrere dal 1° settembre 2012 sono confermate le misure dell’indennitàdi utilizzazione professionale nelle misure mensili già riconosciuteindividualmente, alla data del 31 agosto 2012, ai Quadri di cuialla Tabella A del successivo punto 11.1.1 Per i Quadri collocati nelle posizioni retributive Q1 e Q2, gli importiindicati nella Tabella A del presente art. 31 sono gli stessi riconosciuti,fino al 31.8.2012, in applicazione del punto 2.4 dell’art.34 del precedente Contratto Aziendale di Gruppo <strong>FS</strong> del 16.4.2003.Gli importi aggiuntivi della indennità di utilizzazione professionaledi cui al punto 2.5 dell’art. 34 del Contratto Aziendale del16.4.2003 nonché quelli di cui ai punti 2.2, 2.3, 7 e 8.1 dello stessoart. 34, ove corrisposti alla data del 31.8.2012, sono invece confluitinel nuovo Salario di produttività di cui al precedente art. 30 delpresente contratto.2. Per i Quadri che, a decorrere dal 1° settembre 2012, accederanno allaposizione retributiva Q1 e per i lavoratori che accederanno al livello professionaleQ - Quadri (posizione retributiva Q2), fermi restando i limitimassimi di cui alla Tabella A del successivo punto 11, le misure minimemensili dell’indennità di utilizzazione professionale sono le seguenti:a) Quadri - posizione retributiva Q1: € 63,52b) Quadri - posizione retributiva Q2: € 59,3975


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 76CGIL FILT3. L’indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti 1 e2 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e, in casodi malattia, nelle prime 7 giornate di assenza.In tali casi, al lavoratore non verrà corrisposto l’importo dell’indennitàdi utilizzazione professionale pari ad 1/26 per ogni giornata di assenza.4. Per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata,a decorrere dal 1° settembre 2012, l’indennità di utilizzazioneparte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella TabellaA del punto 11 del presente articolo.Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità,l’attività di scorta si calcola dall’orario programmato di partenza deltreno fino all’ora reale di arrivo, non comprendendo a tali fini i periodidi scorta interrotti da una pausa di almeno 15 minuti netti nei quali ilPDB non deve effettuare attività a bordo o a terra.5. Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva,in attività di traghettamento (ivi compreso il servizio di tradotta emanovra), per la partecipazione a corsi disposti dall’azienda per la formazione/aggiornamentoprofessionale e per il conseguimento delle abilitazioni,nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate alsuccessivo punto 6, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta,a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utilizzazioneprofessionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate:a) Personale di macchina: € 12,80,b) Personale di bordo: € 4,50.6. La indennità di utilizzazione professionale di cui al precedente punto 5non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuita e nelleprime 7 giornate di assenza per malattia.7. Per il personale navigante del settore navi traghetto è confermata, a decorreredal 1° settembre 2012, l’indennità di utilizzazione professionalenelle misure giornaliere individuate nelle colonne A e B della Tabella Bdel punto 11 del presente articolo.76


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 77Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>7.1 L’indennità di utilizzazione professionale mensile individuata nellacolonna A della Tabella B del punto 11 del presente articolo vienecorrisposta al solo personale navigante con le figure professionalidi Primo Ufficiale Navale, Primo Ufficiale di Macchina e PrimoUfficiale del livello Quadri (posizione retributiva Q2) e di Comandantee Direttore di Macchina del livello Quadri (posizione retributivaQ1) di cui all’art. 27 (Classificazione professionale) delCCNL Mobilità/Area AF.7.2 L’indennità di utilizzazione professionale individuata nella colonnaA della Tabella B del punto 11 del presente articolo viene corrispostaal personale navigante iscritto nei ruoli marittimi che presta serviziopresso i Reparti Nautici ed in turno di porto ed anche quandol’applicazione del turno di porto avviene in porto non di residenza.7.3 L’indennità di utilizzazione professionale individuata nella colonnaB della Tabella B del punto 11 del presente articolo viene corrispostaal personale navigante iscritto nei ruoli marittimi che, impiegatoa terra, svolge attività connesse con l’esercizio della navigazione.7.4 Nelle giornate di presenza in servizio per la partecipazione a corsidisposti dall’azienda per la formazione/aggiornamento professionalee per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornatedi assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 7.5, ai lavoratoriverrà corrisposta, in luogo dell’indennità di utilizzazioneprofessionale di cui ai precedenti punti 7.2 e 7.3, un’indennità diutilizzazione giornaliera nelle misure indicate nella colonna D dellaTabella B del punto 11 del presente articolo.7.5 L’indennità di utilizzazione professionale di cui ai precedenti punti7,2 e 7.3 non viene corrisposta nelle giornate di assenza non retribuitae nelle prime 7 giornate di malattia.Indennità di navigazione8. A decorrere dal 1° settembre 2012 è confermata, per il personale navigantedelle navi traghetto, un’indennità di navigazione corrisposta alloscopo specifico ed esclusivo di tener conto delle caratteristiche peculiaririchieste per lo svolgimento della navigazione marittima e per l’esple-77


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 78CGIL FILTtamento delle attività connesse alle operazioni commerciali e ferroviarie,nelle misure indicate, per ogni giornata-turno, nella colonna C della TabellaB del punto 11 del presente articolo.9. Nelle giornate di presenza in servizio per la partecipazione a corsi dispostidall’azienda per la formazione/aggiornamento professionale e peril conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverseda quelle indicate al successivo punto 10, ai lavoratori verrà corrisposta,in luogo dell’indennità di navigazione di cui al precedentepunto 8, un’indennità giornaliera nelle misure indicate nella colonna Ddella Tabella B del punto 11 del presente articolo.10.L’indennità di navigazione di cui ai precedenti punti 8 e 9 non viene corrispostanelle giornate di assenza non retribuita e nelle prime 7 giornatedi malattia.11. Misure dell’indennità di utilizzazione professionale e dell’indennità dinavigazione78


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 79Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>Tabella ALiv./posretr.Q1Q2Figura professionale Attività Misure}Responsabile struttura operativaProfessional seniorCoordinatore di Prot. AziendaleComandante (1)Direttore di Macchina (1)Respons. linea tecnica-operativaControllore/Coad. di Prot. Az.ProfessionalProfessional sanitarioPrimo Ufficiale Navale (1)Primo Ufficiale di Macchina (1)}Primo Ufficiale (1)Importomensilefinoad unmax di€ 418,59finoad unmax di€ 272,43VOCIImportoorariolavoro 0,54condotta diurna a doppio agente 4,20condotta notturna a doppio agente 7,20condotta diurna ad agente unico 8,70B1, B2,Macchinistacondotta notturna ad agente unico 10,50B3condotta diurna ad agente solo 12,00condotta notturna ad agente solo 14,00condotta diurna con polifunzionale 8,70condotta notturna con polifunzion. 11,80B1 B2 B3 Capo Treno / Capo Servizi Treno scorta diurna 2,40D1 D2 D3 Operatore Special. Commerciale scorta notturna 4,70B1 B2 B3 Capo Treno / Capo Servizi Trenoscorta diurna equip. ad agente solo 3,20scorta nott. equip. ad agente solo 5,50B1, B2,B3MacchinistaVOCIImportoper 10 kmKM, equipaggioa DA o ad AU (2) 0,11KM, equipaggioad agente solo ocon Polifunzionale (2)0,30NOTE(1) L’indennità di utilizzazione professionale o l’indennità di navigazioneriportate nella Tabella B sonoaggiuntive rispetto ai valori dell’indennità di utilizzazione professionale indicati nella presente Tabella A.(2) Le frazioni inferiori ai 10 km si trascurano.79


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 80CGIL FILTTabella BIndennità diutilizzazioneprofessionaleIndennitàdinavigaz.I.U.P. nellegiornate diassenzaLivelloprof.FEDCBQ2SettoreComuniComuniComuniSottufficialiFiguraprofess.MozzoAllievo comunepolivalentePiccolo di cucinaPiccolo di cameraCameriereCarbonaioGiovanotto dicopertaGarzone di cameraGarzone di cucinaIngrassatoreMarinaioDispensiereElettricistaMotoristaCarpentiere(A) (B) (C) (D)Importogiornaliero giornaliero ImportoImporto per Importo pergiorn/turno giorn/turno26,08 13,55 9,41 8,9326,08 13,55 9,41 8,9326,08 13,55 (1) 9,41 (1) 8,9326,95 14,07 9,77 9,44Comuni Operaio di coperta 26,08 13,55 9,41 8,93Ufficiale NavaleStato Maggiore Ufficiale di Macch. 27,74 17,70 10,05 11,44UfficialeNostromoCapi Servizio Capo Elettricista 32,10 14,25 11,43 9,97Capo Motorista1° Ufficiale NavaleStato Maggiore 1° Ufficiale Macch. 51,40 27,11 27,761° UfficialeQ1 Stato Maggiore Comandante 75,48 47,77 45,42Direttore di Macch.80


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 81Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>NOTE(A) Corrisposta al personale iscritto nei ruoli marittimi che presta servizio presso i Reparti Nautici ed in turnodi porto, anche quando l’applicazione del turno di porto avviene in porto non di residenza.(B) Corrisposta al personale iscritto nei ruoli marittimi che, impiegato a terra,svolge attività connesse conl’esercizio della navigazione.(C) Corrisposta allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle caratteristiche peculiari richieste per losvolgimento della navigazione marittima e per l’espletamento delle attività connesse alle operazioni commercialie ferroviarie.(1) Ai Marinai utilizzati come “timoniere” l’indennità di navigazione è maggiorata del 3% per ogni giornataturno.ART. 32INDENNITÀ PER SCORTA VETTURE ECCEDENTIArt. 32Sono confermati i trattamenti previsti ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 35 del ContrattoAziendale di Gruppo <strong>FS</strong> del 16.4.2003.ART. 33INDENNITÀ PER ATTIVITÀ SVOLTA IN CANTIERI NOTTURNIArt. 33A decorrere dal 1° settembre 2012, al personale della manutenzione infrastruttureche, in presenza di specifiche esigenze di carattere tecnico, produttivood organizzativo, svolge attività in cantieri notturni o che alterniprestazioni notturne con prestazioni diurne modificando temporaneamentela distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro, spetta una indennità perogni giornata di lavoro svolto nel cantiere notturno pari ad € 12,00.ART. 34TRASFERTA E ALTRI TRATTAMENTI PER ATTIVITÀ FUORI SEDEArt. 341. In applicazione di quanto previsto al 2° comma del punto 1.4 dell’art.77 del CCNL Mobilità/Area AF, al personale che sia inviato in missionecontinuativa in Alto Adige saranno confermati i trattamenti in essere alladata di sottoscrizione del presente contratto.2. L’indennità di cui al precedente punto 1 viene corrisposta dal giorno incui il lavoratore parte dalla propria residenza per la località di missionee cessa nel giorno stesso in cui il lavoratore rientra nella residenza; pertali giorni di partenza o di rientro va corrisposto al lavoratore:81


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 82CGIL FILTa) 1/25 dell’importo di cui al precedente punto 1 se nei giorni medesimil’assenza dalla residenza superi le 12 ore;b) il 50% dell’importo di cui alla precedente lettera a) se nei giornimedesimi l’assenza dalla residenza sia pari o inferiore a 12 ore.L’indennità di cui al precedente punto 1 non viene ridotta nei giorni di riposoo di festività se il riposo o la festività vengono goduti nella località di missionecontinuativa.Art. 35ART. 35EMOLUMENTO PERSONALE AZIENDALESono confermati i trattamenti previsti ai punti 1 e 2 dell’art. 38 del ContrattoAziendale di Gruppo <strong>FS</strong> del 16.4.2003.Art. 36ART. 36INDENNITÀ DIVERSE1. Ad integrazione di quanto previsto al punto 3 dell’art. 83 (Indennità diverse)del CCNL Mobilità/Area AF, ai lavoratori che svolgano prestazionilavorative di cui alla lettera d) del punto 1.6 dell’art. 28 (Orario dilavoro) dello stesso CCNL Mobilità/Area AF anche con orario spezzatoè corrisposta, per ogni giornata di presenza, a decorrere dal 1° settembre2012, una indennità nelle misure di seguito indicate:a) prestazione unica o con intervallo fino a 1 ora: € 1,00b) prestazione con intervallo superiore a 1 orae fino a 2 ore: € 5,20c) per le prestazioni con intervallo superiore a 2 ore e fino a 3 ore siconferma l’indennità giornaliera già prevista al ripetuto punto 3dell’art. 83 del CCNL Mobilità/Area AF.Le indennità di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non sono tra lorocumulabili.Le indennità di cui al presente punto 1 non sono corrisposte oltre chenelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di permesso di82


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 83Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>cui al punto 2 dell’art. 42 (Permessi) del CCNL Mobilità/Area AF e incaso di malattia.2. Per il 6° o per il 7° giorno lavorato verrà corrisposta un’indennità nellemisure di seguito indicate:a) € 24,00, nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giornidal martedì al sabato (6° giorno lavorato);b) € 34,00, nel caso di distribuzione dell’orario settimanale su 5 giornicomprendenti la domenica (7° giorno lavorato).Le indennità di cui al presente punto 2 non sono corrisposte in caso diassenza dal servizio a qualsiasi titolo.3. In applicazione del 1° capoverso del punto 4 dell’art. 83 del CCNL Mobilità/AreaAF, nei casi delle flessibilità di orario definite nel precedenteart. 13, ad eccezione dei casi di cui al 1° capoverso della lettera e) delpunto 2.7.3 del precedente art. 13 in quanto confermati rispetto alla precedenteprevisione del Contratto Aziendale <strong>FS</strong> del 16.4.2003, vengonoconfermati i trattamenti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell’art. 83 delCCNL Mobilità/Area AF.4. Compenso per condotta mezzi di trazione con potenza superiore a 200CVAi lavoratori delle figure professionali di Tecnico di Manovra e Condotta(livello C) e di Operatore Specializzato della Circolazione (livello D),compete un compenso orario, a decorrere dal 1° settembre 2012 pari a€ 0,90 quando effettuano servizio di manovra alla condotta di mezzi ditrazione con potenza superiore ai 200 CV.5. Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo trenoIn applicazione del punto 2 dell’art. 80 (Indennità di maneggio denaro)del CCNL Mobilità/Area AF ed a conferma di quanto stabilito nell’all.1 all’allegato B all’Accordo programmatico del 15.5.2009, ai lavoratoriche, svolgendo attività di controlleria a bordo dei treni, scoprano irregolaritào abusi nel trasporto dei viaggiatori viene riconosciuta una percentualenon inferiore al 35% delle somme riscosse a titolo di83


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 84CGIL FILTsovrattassa, ovvero una percentuale non inferiore al 10% sul prezzo deibiglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di puntivendita diretta e indiretta, con le modalità definite a livello aziendale.6. Indennità di bilinguismoSi conferma la corresponsione ai lavoratori in servizio in impianti ubicatinella provincia di Bolzano ed in quelli della città di Trento che siano inpossesso dell’attestato comprovante la conoscenza della seconda linguarilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e che per ragioni di serviziooperano nella Provincia di Bolzano a contatto con la clientela, diuna indennità mensile nelle misure di seguito indicate:a) quadri delle posizioni retributive Q1 e Q2: € 174,11b) lavoratori dei livelli professionali A e B: € 145,09c) lavoratori dei livelli professionali C e D: € 116,08d) lavoratori dei livelli professionali E ed F: € 104,47Per la corresponsione dell’indennità ai lavoratori interessati è richiestoil superamento di uno specifico esame comprovante la conoscenza dellaseconda lingua.L’indennità di bilinguismo non è corrisposta in tutti i casi di assenza nonretribuita ed è ridotto in proporzione in tutti i casi previsti nel CCNLMobilità/Area AF e nel presente contratto nei quali viene ridotta la retribuzione.Analogo trattamento è confermato al personale di macchina che operain regime di interoperabilità nei servizi con la Francia, ove richiesto inrelazione alle norme sulla sicurezza della circolazione ferroviaria.7. Indennità per istruttori nei corsi professionaliAi lavoratori utilizzati in qualità di istruttori in corsi di istruzione professionale,purché nelle giornate interessate l’attività di insegnamentoin aula sia sostitutiva delle attività normalmente svolte in relazione allafigura professionale rivestita, spetta una indennità per ciascuna ora dilezione pari a:a) € 1,55 per chi svolge l’attività per più di 8 giornate nel mese;b) € 4,15 per chi svolge l’attività saltuariamente.84


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 85Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>8. Assegno di confine8.1 Al personale ferroviario, che per ragioni di servizio risiede permanentementein territorio estero di confine con l’Italia (Modane -Francia, Chiasso - Svizzera, Arnoldstein e Innsbruck - Austria) persvolgere le attività lavorative richieste dalla Società di appartenenza,viene corrisposto mensilmente in euro, in aggiunta alla retribuzioneprevista per l’interno, un assegno di confine nelle misureindicate nelle seguenti tabelle A e B. Detto assegno è maggioratodel 100%.Per la Svizzera vengono indicate le misure dell’assegno di confinein valuta locale, da trasformare in euro sulla base del tasso giornalierodi conversione del 1° giorno di ciascun mese pubblicato, acura del Ministero dell’Economia, nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana.Tabella AAssegno di confine lordo mensile attribuito ai lavoratori inservizio in territorio estero di confine con l’Italia ed ivi residente,con dimora fissa, senza il carico familiare:livelloprof.le FRANCIA AUSTRIA SVIZZERAF - E € 398,96 € 668,15 fr.sv. 1.899D € 459,94 € 736,39 fr.sv. 2.099C € 498,06 € 820,91 fr.sv. 2.325B-A-Q2-Q1 € 559,03 € 905,50 fr.sv. 2.565Tabella BAssegno di confine lordo mensile attribuito ai lavoratori inservizio in territorio estero di confine con l’Italia ed ivi residente,con dimora fissa, con la famiglia:livelloprof.le FRANCIA AUSTRIA SVIZZERAF - E € 489,06 € 860,08 fr.sv. 2.420D € 550,04 € 948,96 fr.sv. 2.670C € 603,39 € 1.139,80 fr.sv. 2.948B-A-Q2-Q1 € 672,00 € 1.154,12 fr.sv. 3.22385


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 86CGIL FILTAl delegato responsabile della delegazione estera gli importidell’assegno di confine di cui sopra sono maggiorati del 5%.8.2 L’assegno di confine di cui al precedente punto 8.1 non è corrispostoin tutti i casi di assenza non retribuita ed è ridotto in proporzionein tutti i casi previsti nel CCNL Mobilità/Area AF e nel presentecontratto nei quali viene ridotta la retribuzione.9. Indennità PdM CargoSi conferma il riconoscimento dell’indennità di € 11,28 al Macchinistadell’equipaggio a doppio agente nei servizi della Divisione Cargo, perogni volta che svolge le attività come definite al punto D) dell’accordonazionale del 29.3.2012.10.Compenso per i collaudiÈ confermata la corresponsione del compenso per i collaudi nei terminie con le modalità previste dalla disciplina attualmente vigente in materia.11. Visite in conto terzi per il personale sanitarioÈ confermata, per il personale sanitario di RFI SpA, la possibilità di effettuareprestazioni sanitarie extra istituzionali derivanti da quanto sancitodal Codice della Strada, da richieste di Amministrazioni dello Statoe di Aziende operanti nel settore dei trasporti.Per tali attività è confermato che una percentuale dei proventi venga ripartitotra tutto il personale.Gli importi medi mensili da corrispondere ai lavoratori sono confermatinelle attuali misure massime rispettivamente di € 259,00 per il personaletecnico-sanitario, di € 207,00 per il personale amministrativo e di €1.085,00 per il personale medico.12.Indennità di sede all’esteroÈ confermata la corresponsione dell’indennità di sede all’estero per i lavoratorioccupati nelle sedi estere delle Società del Gruppo <strong>FS</strong>.86


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 87Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>13.Compenso addetti manutenzione rotabiliAl personale della manutenzione rotabili sono confermati i compensi dicui all’accordo del 23.6.2005, con le modalità e qualora ricorrano le condizioniivi indicate.14.Al personale incaricato di svolgere attività di direzione lavori, coordinamentoper la progettazione e coordinamento esecuzione lavori sarà riconosciutauna specifica indennità correlata alla durata dell’incarico,alla complessità dei lavori ed al valore delle commesse.Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto sarannodefiniti fra le parti stipulanti i criteri di riconoscimento, il valoreeconomico dell’indennità e le relative modalità di corresponsione.ART. 37INDENNITÀ PER IL PERSONALE NAVIGANTEArt. 37Sono confermati i trattamenti previsti ai punti 1 e 2 dell’art. 40 del ContrattoAziendale di Gruppo <strong>FS</strong> del 16.4.2003.ART. 38DISPOSIZIONI FINALIArt. 381. Assegno ad personam (ex art. 38.6 CCNL 90/92)L’assegno ad personam di cui al punto 6 dell’art. 38 del CCNL 90/92eventualmente in godimento alla data di entrata in vigore del presentecontratto, continua ad essere corrisposto ed è riassorbibile solo nel casodi passaggio al parametro retributivo o a livello professionale superiore.Tale assegno ad personam è utile ai fini di pensione ed ai fini del TFRe concorre ai fini della determinazione della 13 a mensilità e dell’assegnopersonale pensionabile di cui agli artt. 27 e 28 del presente contratto.2. Modalità di corresponsione della retribuzione2.1 La retribuzione di cui ai punti 3 e 4 dell’art. 68 del CCNL Mobilità/AreaAF, agli artt. 69, 71 e 72 del CCNL Mobilità/Area AF, agli87


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 88CGIL FILTartt. 25, 36.8 e 36.12 (Indennità diverse) del presente contratto edal precedente punto 1 è corrisposta su base mensile, secondo le procedurepreviste dal CCNL Mobilità/Area AF e dal presente contratto,entro il giorno 27 del mese corrente.2.2 Fatta eccezione per il Premio di risultato di cui all’art. 73 del CCNLMobilità/Area AF ed all’art. 28 del presente contratto e per le indennitàdi cui agli artt. 46 e 77 del CCNL Mobilità/Area AF, la retribuzionedi cui ai restanti articoli del CCNL Mobilità/Area AFnonché quella di cui ai restanti articoli del presente contratto, legataa prestazioni, è corrisposta entro il giorno 27 del mese successivoa quello cui si riferiscono le prestazioni, contestualmente con la retribuzionedel mese corrente di cui al precedente punto 2.1.2.3 La 13 a mensilità è corrisposta entro il 20 dicembre di ogni anno.2.4 La 14 a mensilità di cui all’art. 70 del CCNL Mobilità/Area AF, ol’assegno personale pensionabile di cui all’art. 28 del presente contratto,sono corrisposti entro il 27 luglio di ciascun anno, contestualmentealla retribuzione di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2.3. Le indennità per le lavorazioni di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.5 dell’art. 77del previgente CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003 sono soppressein quanto tali lavorazioni non sono più effettuate dai lavoratoridelle Società del Gruppo <strong>FS</strong>.Art. 39ART. 39TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTOOltre a quanto stabilito al punto 2 dell’art. 84 (Trattamento di fine rapporto)del CCNL Mobilità/Area AF, per i lavoratori delle Società del Gruppo <strong>FS</strong>sono incluse nel calcolo della retribuzione di riferimento ai fini dell’accantonamentodel TFR le seguenti voci retributive:- elemento retributivo individuale (ERI), di cui all’art. 25 del presentecontratto;- assegno personale pensionabile, di cui all’art. 28 del presente contratto,nella misura determinata a seguito del riassorbimento dell’EDR8.11.1995 di cui al punto 3 dello stesso art. 28;88


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 89Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>- salario di produttività, di cui all’art. 30 del presente contratto.- indennità di utilizzazione professionale, di cui all’art. 31 del presentecontratto;- 50% dell’indennità di navigazione, di cui all’art. 31 del presente contratto;- indennità per prestazioni lavorative anche con orario spezzato, di cui alpunto 1 dell’art. 36 (Indennità diverse) del presente contratto;- assegno ad personam, di cui al punto 1 dell’art. 38 (Disposizioni finali)del presente contratto.89


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 90CGIL FILTALLEGATO AEDR 8.11.1995 e 11.9.1998 di cui all’art. 26 del presente contrattoliv./pos.ret.Q1Q2EDR8.11.1995EDR11.91.1998Figure professionali ex profili professionali importo mens importo mensA B C DResponsabile struttura operativa (settore Macchina) 189,54 273,59Responsabile struttura operativa (altri settori) 189,54 204,90Professional senior (settore Macchina) 179,21 273,59Professional senior (altri settori) 180,21 204,90Ispettore Capo Aggiunto 221,04 204,90Capo Settore Uffici 178,69 204,90Capo Settore Stazioni 189,54 204,90Capo Settore Gestioni 177,66 204,90Capo Settore Viaggiante 179,21 204,90Capo Settore Controlleria 188,51 204,90Capo Settore Macchina 191,61 273,59Capo Settore Tecnico 189,54 204,90Comandante Comandante 447,25 204,90Direttore di Macchina Direttore di Macchina 189,54 204,90Responsabile di linea operativa-tecnica (settore Macchina) 139,96 220,73Responsabile di linea operativa-tecnica (altri settori) 139,96 152,05Professional (settore Macchina) 128,08 220,73Professional (altri settori) 128,08 152,05Professional Sanitario 128,08 152,05Ispettore Principale 168,88 152,05Revisore Superiore di 1 a classe 128,08 152,05Segretario Superiore di 1 a classe 128,08 152,05Segretario Tecnico Super. di 1 a cl. 128,08 152,05Segret. Sup.. di 1 a cl.d’informatica 128,08 152,05Capo Stazione Sovrintendente 139,96 152,05Capo Gestione Sovrintendente 119,30 152,05Capo Pers. Viagg. Sovrintendente 127,56 152,05Controllore Viagg. Sovrintendente 140,99 152,05Capo Deposito Sovrintendente 145,12 220,73Capo Tecnico Sovrintendente 132,73 152,05Primo Ufficiale Navale Primo Ufficiale Navale 347,06 152,05Primo Ufficiale di Macchina Primo Ufficiale di Macchina 346,03 152,05Primo Ufficiale Primo UfficialeMarconista 359,45 152,0590


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 91Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>liv./pos.ret.AB1segue ALLEGATO AEDR8.11.1995EDR11.91.1998Figure professionali ex profili professionali importo mens importo mensA B C DImpiegato direttivo 66,11 61,23Ispettore (par. 186) 66,11 61,23Specialista tecnico/amministrativo 54,23 54,11Analista contabile 54,23 54,11Analista programmatore 54,23 54,11Ispettore (par. 156-167) 66,11 61,23Segretario Superiore (par. 186) 54,23 54,11Segretario Tecnico Sup. (par. 186) 54,23 54,11Segretario Sup.Iinformat. (par. 186) 54,23 54,11Revisore Superiore (par. 186) 54,23 54,11Capo Treno / Capo Serv.Treno Capo Tr. / Capo Serv.Tr. (par. 186) 92,45 77,04Specialista Tecnico Commerciale 58,88 56,90Capo Gestione Super. (par. 186) 58,88 56,90Capo Tecnico 73,34 65,57Capo Tecnico Superiore (par. 186) 73,34 65,57Capo Stazione 98,13 80,45Capo Stazione Superiore (par. 186) 98,13 80,45Macchinista Macchinista (par. 186) 144,09 190,49Paramedico Paramedico (par. 186) 56,29 55,35Tecnico Sanitario Specializzato Tecnico Sanitario (par. 186) 65,59 60,92Ufficiale Navale Ufficiale Navale 197,29 139,94Ufficiale di Macchina Ufficiale di Macchina 180,24 129,72Ufficiale Ufficiale 197,29 129,72Nostromo Nostromo 153,90 113,91Capo Motorista Capo Motorista 160,10 117,63Capo Elettricista Capo Elettricista 160,10 117,6391


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 92CGIL FILTsegue ALLEGATO AEDR8.11.1995EDR11.91.1998liv./ Figure professionali ex profili professionali importo mens importo menspos.ret.A B C DSpecialista tecnico/amministrativo 54,23 51,90Analista contabile 54,23 51,90Analista programmatore 54,23 51,90Segretario (par. 156-167) 54,23 51,90Segretario Tecnico (par. 156-167) 54,23 51,90Segr. d’Informatica (par. 156-167) 54,23 51,90Capo Treno/ Capo Servizi Treno Capo Tr. / Capo S. Tr. (par. 156-167) 92,45 74,83Specialista Tecnico Commerciale 58,88 54,69B2Capo Gestione (par. 156-167) 58,88 54,69Capo Tecnico 73,34 63,37Capo Tecnico (par. 156-167) 73,34 63,37Capo Stazione 98,13 78,24Capo Stazione (par. 156-167) 98,13 78,24Macchinista Macchinista (par. 156-167) 144,09 188,28Paramedico Paramedico (par. 156.167) 65,59 58,72Nostromo Norstromo (par. 156-167) 153,90 111,71Capo Motorista Capo Motorista (par. 156-167) 160,10 115,43Capo Elettricista Capo Elettricista (par. 156-167) 160,10 115,43Tecnico di Ufficio 58,81 53,451° Tecnico degli Uffici 58,81 53,45Tecnico Commerciale 72,30 62,75Tecnico Manutenzione 63,01 57,17Tecnico Circolazione 72,30 62,75Tecnico di Verifica 72,30 62,75Tecnico Formazione Treno 72,30 62,75Tecnico di Manovra e Condotta 74,37 63,991° Tecnico della Manutenzione 63,01 57,17C11° Tecnico di Stazione 72,30 62,751° Tecnico Deviatore 67,14 59,651° Tecnico della Manovra 74,37 63,991° Tecnico della Verifica 72,30 62,751° Tecnico di Condotta 118,79 173,10Tecnico Sanitario 60,43 55,62Assistente Sanitario 60,43 55,62Elettricista Elettricista 152,35 110,78Motorista Motorista 152,35 110,78Carpentiere Carpentiere 167,85 120,08Operaio di coperta Operaio di coperta 147,71 107,9992


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 93Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>liv./pos.ret.D1segue ALLEGATO AEDR8.11.1995EDR11.91.1998Figure professionali ex profili professionali importo mens importo mensA B C DOperatore Specializzato Uffici 33,57 38,23Operatore d’ufficio (par. 156) 33,57 38,23Operatore Specializzato di Bordo 90,38 72,32Conduttore (par. 156) 90,38 72,32Operatore Special. Manutenzione 48,03 49,39Tecnico (par. 156) 52,16 49,39Operatore Manutenzione (par. 156) 48,03 46,91Assistente di magazzino (par. 156) 26,86 34,20Assistente di deposito (par. 156) 62,49 55,59Capo Squadra Ausiliari 52,68 49,70Capo Squadra Ausiliari (par. 156) 52,68 49,70Capo Squadra manovali r.e. 45,45 45,36Operatore Specializz. Circolazione 60,94 54,66Tecnico di Stazione (par. 156) 53,71 50,32Assistente capo di stazione r.e. 43,38 44,12Deviatore Capo 64,04 56,52Oper. della Circolazione (par. 156) 60,94 54,66Manovratore Capo 66,62 58,07Macchinista T.M. 100,71 160,98Aiuto Macchinista r.e. 97,61 159,12Verificatore 49,58 47,84Autista Autista (par. 156) 55,26 51,25Operatore Sanitario Specializzato 49,06 47,53Infermiere 49,06 47,53Operatore sanitario (par. 156) 49,06 47,53Ingrassatore Ingrassatore (par. 156) 144,61 104,86Marinaio Marinaio (par. 156) 144,61 104,86Dispensiere Dispensiere 144,61 104,8693


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 94CGIL FILTliv./pos.ret.D2E1E2segue ALLEGATO AEDR8.11.1995EDR11.91.1998Figure professionali ex profili professionali importo mens importo mensA B C DOperatore Specializzato Uffici 33,57 36,61Operatore d’ufficio (par. 135-142) 33,57 36,61Operatore Specializzato di Bordo 90,38 70,70Conduttore (par. 135-142) 90,38 70,70Operatore Special. Manutenzione 48,03 45,29Operaio Qualificato (par. 135-142) 53,20 48,38Operatore Manut. (par. 135-142) 48,03 45,29Assist. di magazzino (par. 135-142) 26,86 32,58Assist. di deposito (par. 135-142) 62,49 53,96Capo Squadra Ausiliari Capo Sq. Ausiliari (par. 135-142) 52,68 48,07Operatore Specializz. Circolazione 60,94 53,03Assistente di staz. (par. 135-142) 51,65 47,46Deviatore 59,39 52,10Oper. della Circolaz. (par. 135-142) 60,94 53,03Manovratore 61,46 53,34Autista Autista (par. 135-142) 55,26 49,62Operatore Sanitario Specializzato 49,06 45,91Infermiere 49,06 45,91Operatore sanitario (par. 135-142) 49,06 45,91Ingrassatore Ingrassatore (par. 135-142) 144,61 103,23Marinaio Marinaio (par. 135-142) 144,61 103,23Ausiliario 45,96 43,23Ausiliario (tecnico) (par. 135) 45,96 43,23Ausiliario di stazione (par. 135) 51,65 46,64Ausiliario viaggiante (par. 135) 56,29 49,43Ausiliario (uffici) (par. 135) 29,44 33,32Aiuto Macchinista T.M. r.e. 71,79 141,19Carbonaio Carbonaio (par. 135) 144,61 102,42Cameriere Cameriere 144,61 102,42Ausiliario 45,96 41,73Ausiliario (tecnico) (par. 100-122) 45,96 41,73Ausili. di stazione (par. 100-122) 51,65 45,14Ausili. viaggiante (par. 100-122) 56,29 47,92Ausiliario (uffici) (par. 100-122) 29,44 31,81Carbonaio Carbonaio (par. 122) 144,61 100,91Giovanotto di coperta Giovanotto di coperta 144,61 100,91Garzone di cucina Garzone di cucina 144,61 100,91Garzone di camera Garzone di camera 144,61 100,9194


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 95Contratto Aziendale del Gruppo <strong>FS</strong>segue ALLEGATO AEDR8.11.1995EDR11.91.1998liv./ Figure professionali ex profili professionali importo mens importo menspos.ret.A B C DMozzo Mozzo 144,61 98,36Piccolo di cucina Piccolo di cucina 144,61 98,36FPiccolo di camera Piccolo di camera 144,61 98,36Allievo Comune Polivalente Allievo Comune Polivalente 144,61 98,3695


04. CCNL <strong>FS</strong>_Layout 1 27/11/2012 14:46 Pagina 96CGIL FILTI N D I C EArticoliPaginaPremessa 51 Sistema della partecipazione 72 Sistema delle Relazioni Industriali 73 Pari Opportunità 154 Assemblea 185 Referendum 206 Locali 207 Permessi per motivi sindacali e cariche elettive 228 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 229 Fondo di sostegno al reddito 2310 Assunzioni 2411 Assunzioni particolari 2512 Classificazione e sviluppo professionale 2613 Orario di lavoro 281. Disciplina generale 292. Disciplina particolare per il personale mobile 3214 Ferie e permessi 4915 Malattia e infortunio non sul lavoro 5116 Tutela della maternità e della paternità 5317 Trasferimenti 5418 Pasti aziendali 5419 Tutela legale e copertura assicurativa 5520 Risoluzione del rapporto di lavoro con preavviso 5621 Titoli di viaggio 5722 Welfare aziendale 5823 D.L.F. 6124 Trattamento economico 6125 Elemento retributivo individuale (ERI) 6326 Elementi distinti della retribuzione (EDR) 6327 Tredicesima mensilità 6528 Assegno personale pensionabile (14a mensilità ex CCNL AF) 6629 Premio di risultato 6630 Salario di produttività 6731 Indennità di utilizzazione professionale e indennità di navigazione 7532 Indennità per scorta vetture eccedenti 8133 Indennità per attività svolta in cantieri notturni 8134 Trasferta e altri trattamenti per attività fuori sede 8135 Emolumento personale aziendale 8236 Indennità diverse 8237 Indennità per il personale navigante 8738 Disposizioni finali 8739 Trattamento di fine rapporto 88Allegato A Tabelle EDR 8.11.1995 e EDR 11.9.1998 90

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