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TRIBUNALE DI CATANIA - Studium

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affermato da tutti i resistenti senza che tale allegazione difensiva abbia trovatospecifica ed adeguata confutazione;ritenuto, inoltre, sempre sotto il profilo del palesarsi dell’insufficienzapatrimoniale, che già in data (24.3.99) anteriore alla pubblicazione del bilancioera stata pubblicata la delibera di scioglimento della società e messa inliquidazione dalla quale risulta che la causa della decisione assembleare consistenella integrale perdita del capitale sociale;ritenuto che l’azione dei creditori sociali è, pertanto, prescritta;ritenuto che analoga conclusione vale per l’azione sociale;ritenuto, infatti, sia che il fatto dannoso si individui nella stipula del contratto diaffitto d’azienda sia che lo si individui (come precisato dalla curatela) nei danniconseguenti alla risoluzione (avvenuta nel 2002 e secondo il ricorrenteillegittima) del detto contratto il termine di prescrizione quinquennale risultadecorso alla data di notifica dell’atto di citazione (14.06.11);ritenuto, in proposito, che non può condividersi l’assunto della curatela secondoil quale i danni seppur anteriormente verificatisi si sarebbero protratti,aggravandosi, fino alla dichiarazione di fallimento poiché ciò che rileva è ilverificarsi del fatto determinativo del danno e non il protrarsi delle sueconseguenze;ritenuto, venendo all’esame degli addebiti mossi al liquidatore che apparefondato quello relativo alla mancata consegna al curatore del magazzinoricambi, atteso che tale bene era stato espressamente escluso dal novero di quellioggetto del contratto di affitto dell’azienda (cfr. punto II delle integrazioni alcontratto);ritenuto che – e non importa in questa sede accertare se il magazzino sia stato omeno lasciato all’interno dell’azienda affittata – tale esclusione implica che illiquidatore avrebbe dovuto consegnare i beni componenti il magazzino alcuratore fallimentare ovvero documentare le ragioni per le quali non erano piùdisponibili (ad esempio perché alienati a terzi);ritenuto che il valore del magazzino, come quantificato dal consulente dellacuratela, può essere fissato in euro 388.819,00 (cfr. doc. 9);ritenuto, inoltre, che a seguito della risoluzione del contratto di affitto d’aziendail liquidatore avrebbe dovuto attivarsi per liquidare i beni aziendali riprendendoliin consegna ovvero alienandoli a terzi (sul punto non può non rilevarsi che

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