12.07.2015 Views

TRIBUNALE DI CATANIA - Studium

TRIBUNALE DI CATANIA - Studium

TRIBUNALE DI CATANIA - Studium

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>CATANIA</strong>SEZIONE IV CIVILE°°°°Il Giudice designato, dott. Antonino Fichera,esaminati gli atti del procedimento n. 6585/11 R.G., sciogliendo la riserva cheprecede;ritenuto che la curatela del fallimento Scev spa, in liquidazione, ha propostodomanda di sequestro conservativo in corso di causa nei confronti di: AlfredoDettori, liquidatore della società, in carica al momento della dichiarazione difallimento, e del collegio sindacale composto dai resistenti Rosario Cacopardo,Alessandro Arancio e Giuseppe Bosco;ritenuto che converrà esaminare per prima la questione relativa alla prescrizionedell’azione eccepita da tutti i resistenti, sia in ragione della manifestazionedell’insufficienza del patrimonio alla garanzia delle ragioni dei creditori, sia inragione della data di cessazione dalla carica di amministratori e sindaci;ritenuto che rispetto alla questione appena evidenziata giova breve premessa inmerito ai criteri di individuazione del dies a quo del decorso del termine diprescrizione;ritenuto che quando la curatela esercita l’azione di responsabilità ex art. 146L.Fall., propone un’azione che cumula in sé le caratteristiche dell’azione socialedi responsabilità (art. 2393 cc) e dell’azione di responsabilità proposta daicreditori;ritenuto che in merito al regime della prescrizione dell’azione di responsabilitàpromossa dalla curatela fallimentare ex art. 146 L. Fall. si confrontano duediversi orientamenti. Il primo - espresso dalla Corte regolatrice in più occasioni -sostiene la natura cumulativa, inscindibile e unitaria della azione esperita dalcuratore ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cc con conseguente cumulo e confusionedei relativi e diversi presupposti (e conseguente possibilità, in punto allaprescrizione, per quel che qui interessa immediatamente, di impostare l’azione einvocare la disciplina più vantaggiosa, frequentemente individuata in quellasancita per l’azione ex art 2394 c.c. che normalmente sposta in avanti il dies aquo di decorrenza della prescrizione individuandolo con il momento in cui si è


affermato da tutti i resistenti senza che tale allegazione difensiva abbia trovatospecifica ed adeguata confutazione;ritenuto, inoltre, sempre sotto il profilo del palesarsi dell’insufficienzapatrimoniale, che già in data (24.3.99) anteriore alla pubblicazione del bilancioera stata pubblicata la delibera di scioglimento della società e messa inliquidazione dalla quale risulta che la causa della decisione assembleare consistenella integrale perdita del capitale sociale;ritenuto che l’azione dei creditori sociali è, pertanto, prescritta;ritenuto che analoga conclusione vale per l’azione sociale;ritenuto, infatti, sia che il fatto dannoso si individui nella stipula del contratto diaffitto d’azienda sia che lo si individui (come precisato dalla curatela) nei danniconseguenti alla risoluzione (avvenuta nel 2002 e secondo il ricorrenteillegittima) del detto contratto il termine di prescrizione quinquennale risultadecorso alla data di notifica dell’atto di citazione (14.06.11);ritenuto, in proposito, che non può condividersi l’assunto della curatela secondoil quale i danni seppur anteriormente verificatisi si sarebbero protratti,aggravandosi, fino alla dichiarazione di fallimento poiché ciò che rileva è ilverificarsi del fatto determinativo del danno e non il protrarsi delle sueconseguenze;ritenuto, venendo all’esame degli addebiti mossi al liquidatore che apparefondato quello relativo alla mancata consegna al curatore del magazzinoricambi, atteso che tale bene era stato espressamente escluso dal novero di quellioggetto del contratto di affitto dell’azienda (cfr. punto II delle integrazioni alcontratto);ritenuto che – e non importa in questa sede accertare se il magazzino sia stato omeno lasciato all’interno dell’azienda affittata – tale esclusione implica che illiquidatore avrebbe dovuto consegnare i beni componenti il magazzino alcuratore fallimentare ovvero documentare le ragioni per le quali non erano piùdisponibili (ad esempio perché alienati a terzi);ritenuto che il valore del magazzino, come quantificato dal consulente dellacuratela, può essere fissato in euro 388.819,00 (cfr. doc. 9);ritenuto, inoltre, che a seguito della risoluzione del contratto di affitto d’aziendail liquidatore avrebbe dovuto attivarsi per liquidare i beni aziendali riprendendoliin consegna ovvero alienandoli a terzi (sul punto non può non rilevarsi che


Italsleepers srl aveva trasmesso proposta d’acquisto dei beni aziendali conlettera 30.7.02, doc. 7);ritenuto che tale condotta inerte – si osserva che l’assenza dei fondi necessariall’eventuale asporto dei detti beni da parte di Scev in liquidazione non potevacertamente costituire circostanza impeditiva alla loro alienazione – hacomportato che la curatela ha dovuto sopportare un ingente onere economico(contabilizzato in sede di transazione con Italsleeper srl) pari alla sommanecessaria alla loro asportazione e smaltimento come rifiuto;ritenuto che tale danno è eziologicamente collegato alla condotta diingiustificata inerzia tenuta dal liquidatore (come tale qualificabile in termini dimala gestio);ritenuto che il danno cagionato per tale ragione alla società è pari ad euro479.440,00 (euro 289.440,00 per lo smaltimento dei rottami ferrosi ed euro181.000,00 per lo smaltimento delle traversine);ritenuto che gli altri addebiti mossi dalla curatela (e primo tra tutti quellorelativo al valore delle immobilizzazioni materiali; cfr. p. 7-8 del ricorso)appaiono infondati sotto il profilo del fumus boni iuris atteso che ai sensidell’art. 2 del contratto la curatela avrebbe potuto (e dovuto) chiedere adItalsleepers il pagamento delle somme che ritiene le siano contrattualmentedovute e solo nel caso in cui la pretesa nei confronti di quest’ultima si fosserivelata infondata per una causa imputabile al liquidatore (ad esempiol’intervenuta prescrizione del credito) agire poi nei confronti del liquidatore;ritenuto che la curatela ha, invece, stipulato transazione con Italsleeper srlrinunciando così (nei confronti di Italsleeper srl) a quelle pretese creditorie cheoggi aziona nei confronti del resistente Dettori;P.Q.M.Rigetta la domanda proposta nei confronti dei resistenti Rosario Cacopardo,Alessandro Arancio e Giuseppe Bosco; autorizza il sequestro conservativo deibeni di Alfredo Dettori fino alla concorrenza della somma di euro 868.259,00;sulle spese si provvederà all’esito del giudizio di merito.Si comunichi.Catania, 08.02.2012IL GIU<strong>DI</strong>CEdott. Antonino Fichera

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!