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MANUALE DELLE PROCEDURE – IL FASCICOLO AZIENDALE2 QUADRO NORMATIVORegolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio del 27 novembre 1992 che istituisce unsistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitariRegolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, dell'11 dicembre 2001, che fissale modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluniregimi di aiuti comunitari istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio.D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione dellaCarta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazionedell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 – Requisitiminimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenzaagricola.DELIBERAZIONE A.I.MA. n. 606/99 del 30 aprile 1999 - Aiuti comunitari ai settoriseminativi e della zootecnia per l'anno 1999 - Adempimenti.CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specificiderivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia,sviluppo rurale e settore vitivinicolo.Pag. 4/29

MANUALE DELLE PROCEDURE – IL FASCICOLO AZIENDALE3 DEFINIZIONIIl Regolamento (CEE) N. 3508/92 fissa, all’art. 1 comma 4, le seguenti definizioni:- imprenditore: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica oassociazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridicoconferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cuiazienda si trova nel territorio della Comunità;- azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovanonel territorio di uno Stato membro;- parcella agricola: una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura èeffettuata da un unico imprenditore.Il medesimo regolamento, inoltre, all’art. 4 recita: “Il sistema alfanumerico diidentificazione delle parcelle agricole viene elaborato in base a mappe e documenticatastali e altri riferimenti cartografici o su base di fotografie aeree o immagini spaziali o inbase ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in base a parecchi di talielementi”.Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 recita, nel punto 2 dei “considerando”:“Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiutia diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devonopredisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli chepresentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato.”L’art. 3 del citato regolamento dispone che:“gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l’identità degli imprenditoriche presentino una domanda di aiuto nell’ambito del sistema integrato”.L’art. 4 del citato regolamento, “Identificazione e dimensione minima delle parcelleagricole”, recita:”1. Il sistema d'identificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 èstabilito a livello delle parcelle agricole. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazionedi un'unità diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento. Intal caso, gli Stati membri garantiscono che le parcelle agricole siano identificate in modoattendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per superficie sianocorredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorità, al fine dilocalizzare e misurare ciascuna parcella agricola.2. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole chepossono formare oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non puòtuttavia superare 0,3 ha.”L’anagrafe delle aziende agricole è istituita dal D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503.L’art. 1, comma 2 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, individua nel codice fiscale ilCodice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA), mentre l’art. 8 ne stabiliscele modalità di utilizzo: “In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli ufficiPag. 5/29

MANUALE DELLE PROCEDURE – IL FASCICOLO AZIENDALE3 DEFINIZIONIIl Regolamento (CEE) N. 3508/92 fissa, all’art. 1 comma 4, le seguenti definizioni:- imprenditore: il singolo produttore agricolo, persona fisica o giuridica oassociazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato giuridicoconferito secondo il diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cuiazienda si trova nel territorio della Comunità;- azienda: l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovanonel territorio di uno Stato membro;- parcella agricola: una porzione continua di terreno sulla quale un'unica coltura èeffettuata da un unico imprenditore.Il medesimo regolamento, inoltre, all’art. 4 recita: “Il sistema alfanumerico diidentificazione delle parcelle agricole viene elaborato in base a mappe e documenticatastali e altri riferimenti cartografici o su base di fotografie aeree o immagini spaziali o inbase ad altri appropriati riferimenti giustificativi equivalenti o in base a parecchi di talielementi”.Il Regolamento (CE) n. 2419/2001 recita, nel punto 2 dei “considerando”:“Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiutia diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devonopredisporre un sistema unico per l'identificazione degli imprenditori agricoli chepresentano domande di aiuto comprese nel sistema integrato.”L’art. 3 del citato regolamento dispone che:“gli stati membri introducono un sistema unico per registrare l’identità degli imprenditoriche presentino una domanda di aiuto nell’ambito del sistema integrato”.L’art. 4 del citato regolamento, “Identificazione e dimensione minima delle parcelleagricole”, recita:”1. Il sistema d'identificazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3508/92 èstabilito a livello delle parcelle agricole. Gli Stati membri possono prevedere l'utilizzazionedi un'unità diversa dalla parcella agricola, come la parcella catastale o l'appezzamento. Intal caso, gli Stati membri garantiscono che le parcelle agricole siano identificate in modoattendibile, esigendo, in particolare, che le domande di aiuto per superficie sianocorredate dagli elementi o dai documenti definiti dalle competenti autorità, al fine dilocalizzare e misurare ciascuna parcella agricola.2. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole chepossono formare oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non puòtuttavia superare 0,3 ha.”L’anagrafe delle aziende agricole è istituita dal D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503.L’art. 1, comma 2 del D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503, individua nel codice fiscale ilCodice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA), mentre l’art. 8 ne stabiliscele modalità di utilizzo: “In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli ufficiPag. 5/29

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