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Valutazione dello stato della pianificazione paesaggistica in Italia

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Generazione Nome strumento Concetti chiave Riferimenti normativi Enti competentiII(1985 - 2003)Piano paesisticooPiano urbanistico - territorialecon specifica considerazionedei valori paesistici edambientali.(L. 431/85)Tra metà anni ’80 e f<strong>in</strong>e anni’90, negli anni <strong>della</strong>deregulation, si assiste allapresa di coscienza dellequestioni ambientali legate alproblema dell’ <strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento,dei rischi per gli ecosistemi,ecc. che lentamente porta anuove condizioni culturali.In questo contesto emerge ecresce la domanda di<strong>pianificazione</strong> ambientale e laGalasso affida alla<strong>pianificazione</strong> la salvaguardiadei valori paesistici eambientali.Parallelamente al valore delpaesaggio, sempre di tipoestetico-percettivo, comparequ<strong>in</strong>di il valore ambientale.L. 8 agosto 1985, n. 431(Legge Galasso), art. 1 bise 1 terLegge 8 luglio 1986, n. 349Sentenza <strong>della</strong> Corte diCassazione n 4362 del 1992Tutte le Regioni italiane:Le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale ilrelativo territorio mediante la redazione di piani ex art. 2 bis e adotta tali piani.Nel 1986 l’<strong>Italia</strong> ufficializza la questione ambientale con questa legge istitutiva delM<strong>in</strong>istero dell’Ambiente che ha il compito di “assicurare, <strong>in</strong> un quadro organico, lapromozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli<strong>in</strong>teressi fondamentali <strong>della</strong> collettività ed alla qualità <strong>della</strong> vita nonché la conservazionee la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturalidall'<strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento”.Def<strong>in</strong>isce precisamente l’ambiente dal punto di vista giuridico come “un <strong>in</strong>sieme che purcomprendendo vari beni o valori quali la flora, la fauna, il suolo, l'acqua ecc., si dist<strong>in</strong>gueontologicamente da questi <strong>in</strong> quanto si identifica <strong>in</strong> una realtà priva di consistenzamateriale ossia come complesso di cose che racchiude un valore collettivo costituentespecifico oggetto di tutela”.Secondo questa sentenza l’ambiente <strong>in</strong>fatti:• è un bene giuridico, <strong>in</strong> quanto tale riconosciuto e tutelato da norme;• appartiene alla categoria dei c.d. beni liberi fruibili dalla collettività e dai s<strong>in</strong>goli;• è costituito da varie componenti di modo che, se ciascuna di esse può essere autonomooggetto di tutela, la salvaguardia dell’ambiente nel suo complesso non può esaurirs<strong>in</strong>ella sola protezione delle competenze di settore.Piano territoriale paesisticooPiano urbanistico-territoriale(D.Lgs. 490/99)Il D.Lgs. 490/99 cambia nomeallo strumento di<strong>pianificazione</strong> paesistica masostanzialmente è lo stessoistituito dalla Galasso.F<strong>in</strong>o al 2003 sono approvatipiani ai sensi del decreto del1999.La CEP <strong>in</strong> <strong>Italia</strong>, a partel’attivazione del dibattito<strong>in</strong>torno ai concetti <strong>in</strong>novativi<strong>in</strong>trodotti, non sortirà alcuneffetto tangibile a livello di<strong>pianificazione</strong> f<strong>in</strong>o allaapprovazione del CodiceUrbani.“Piani Paesistici ex art. 149del D.Lgs. 29 ottobre 1999,n. 490” (all’art. 166 abrogala 1497).“Convenzione Europeadel Paesaggio” (20 ottobre2000)Quadro s<strong>in</strong>ottico dei pr<strong>in</strong>cipali strumenti e norme relativi alla <strong>pianificazione</strong> paesistica (II generazione).Tutte le Regioni italiane:sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio<strong>in</strong>cludente i beni ambientali <strong>in</strong>dicati all'articolo 146 mediante la redazione di pianiterritoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime f<strong>in</strong>alità disalvaguardia dei valori paesistici e ambientali.Ogni Parte firmataria:Ogni Parte firmataria applica la CEP “secondo la ripartizione delle competenze propriaal suo ord<strong>in</strong>amento, conformemente ai suoi pr<strong>in</strong>cipi costituzionali e alla suaorganizzazione amm<strong>in</strong>istrativa, nel rispetto del pr<strong>in</strong>cipio di sussidiarietà, tenendo conto<strong>della</strong> Carta europea dell'autonomia locale” (art. 4).Pertanto, poiché la CEP promuove la <strong>pianificazione</strong>, la gestione del paesaggio alla<strong>pianificazione</strong>, alle politiche e alla gestione del territorio (art. 3), ogni Parte agirà <strong>in</strong>conformità a tali obiettivi.88

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