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Valutazione dello stato della pianificazione paesaggistica in Italia

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II.3 COMPARAZIONIII.3.1 PRIMA COMPARAZIONE: LO STATO DEL RECEPIMENTO DELLE NORME DIPIANIFICAZIONE PAESAGGISTICADalla comparazione dei dati attraverso il primo mo<strong>dello</strong> concettuale, si sono avuti gli spunti per lastrutturazione di successivi modelli di s<strong>in</strong>tesi. L’analisi comparativa sviluppata per prima fariferimento allo <strong>stato</strong> di realizzazione dei piani paesistici e dei piani paesaggistici con alcunenecessarie premesse.Infatti, occorre precisare che non sono stati considerati né i rari casi di salvaguardia del paesaggioprecedenti alla L. 1497/39 161 , che d'altronde non prevedevano la regolamentazione del territorioattraverso specifici piani, né gli episodi di piani territoriali paesistici di prima generazione istituitidalla stessa Legge Bottai, tra i quali, oltretutto, pochi sono ancora vigenti <strong>in</strong> generale perchériapprovati ai sensi di leggi più recenti o annullati per varie motivazioni giurisprudenziali 162 .In particolare, era previsto che il M<strong>in</strong>istro per l'educazione nazionale 163 avesse facoltà di predisporreun piano territoriale paesistico per quelle aree <strong>in</strong>serite nei propri elenchi di “complessi di coseimmobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale” o di“bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere,accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze” 164 . Il risultato pr<strong>in</strong>cipale ditale legge è aver prodotto soprattutto decreti m<strong>in</strong>isteriali di v<strong>in</strong>colo paesaggistico sostanzialmentef<strong>in</strong>alizzati al mantenimento del valore estetico dei luoghi raramente regolati dallo strumento del pianoterritoriale paesistico.Pertanto si è scelto di affrontare l’analisi comparativa a partire dai piani paesaggistici di secondagenerazione ai sensi <strong>della</strong> Legge Galasso del 1985, per proseguire con i piani di terza generazioneattualmente <strong>in</strong> essere o <strong>in</strong> it<strong>in</strong>ere, sanciti dall’entrata <strong>in</strong> vigore del Codice Urbani nel 2004.161Il riferimento è relativo alla già citata tutela <strong>della</strong> p<strong>in</strong>eta di Ravenna nel 1905, agli episodi di tutela ai sensi <strong>della</strong> L. 778/22,all'istituzione dei Parchi Nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo sempre nel ‘22, al Parco del Circeo nel 1934, <strong>dello</strong> Stelvio nel1935, tutti non regolati da un piano territoriale paesistico né dal piano del parco. Per <strong>in</strong>ciso, l’istituto del “piano del parco”, alivello nazionale, è <strong>stato</strong> previsto solo dal 1991 a partire dalla legge quadro sulle aree protette (L. 394/91), e <strong>in</strong> ogni caso, anche alivello regionale, è caratterizzato da particolari modalità di gestione del territorio tramite un ente preposto, differendo <strong>in</strong>maniera sostanziale e per aspetti molteplici dal “piano territoriale paesistico” ex L. 1497/39.162La ricerca ha rilevato che gli unici casi di piani paesistici di prima generazione vigenti redatti per le aree v<strong>in</strong>colate ai sensi<strong>della</strong> L. 1497/39, sono costituiti dal Piano paesistico dell’Isola di Procida del 1971, dal Piano Paesaggistico del Comune diCortaccia, dove nel 1977 fu adottato il primo piano paesaggistico <strong>della</strong> Prov<strong>in</strong>cia di Bolzano, e il Piano Territoriale Paesistico“Molentargius – Monte Urp<strong>in</strong>u” del 1979: non trattandosi di casi estesi a tutta la regione, non sono stati messi a confronto congli altri dati rilevati.163Successivamente “M<strong>in</strong>istro <strong>della</strong> pubblica istruzione”.164Cfr. art. 1 <strong>della</strong> L.R. 1497/39.86

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