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Valutazione dello stato della pianificazione paesaggistica in Italia

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luce di quanto evidenziato, occorre rimarcare la necessità di avviare un processo di riesame <strong>della</strong>pr<strong>in</strong>cipale normativa italiana <strong>in</strong>erente il paesaggio con maggiore considerazione delle novità<strong>in</strong>trodotte dalla CEP (Gallà, 2007) . .Tale necessità è già stata parzialmente soddisfatta nel Codice Urbani che rispetto al testo storico haavuto importanti modifiche. Tra queste la possibilità di istituire nuovi beni paesaggistici, non piùtramite la libera <strong>in</strong>dividuazione nei piani paesaggistici regionali ma ora secondo le procedure didichiarazione di notevole <strong>in</strong>teresse pubblico 149 .Il PPR <strong>della</strong> Sardegna rappresenta un esempio palese dei problemi che ha creato la normaantecedente: basandosi sulla versione del Codice Urbani aggiornata al 2006 150 ha <strong>in</strong>dividuato 151 ancheimmobili e aree oltre a quelli <strong>in</strong>dicati agli articoli 136 e 142. Questo ha generato <strong>in</strong>certezza normativacon pesanti conseguenze sia nella normale attuazione dei piani che nell’adeguamento degli stessi alPPR.Tuttavia anche nella versione del Codice Urbani aggiornata al 2008 permane una <strong>in</strong>certezza normativadi fondo. Infatti, sebbene nella Parte III – <strong>in</strong>titolata impropriamente “Beni paesaggistici”, che qu<strong>in</strong>diparrebbe riferita solo alle aree con v<strong>in</strong>colo paesaggistico – tra i primi articoli si dichiara che il Codicecontiene “i pr<strong>in</strong>cipi e la discipl<strong>in</strong>a di tutela dei beni paesaggistici”, questo non è del tutto vero. Infattitale strumento normativo contiene essenzialmente le <strong>in</strong>dicazioni procedimentali, i contenuti richiestiper gli strumenti pianificatori e le attribuzioni per ciascun ente competente, ma non detta le regoleesplicite per la discipl<strong>in</strong>a del paesaggio né dei beni paesaggistici. Per tale discipl<strong>in</strong>a rimanda, <strong>in</strong>mancanza di “apposite disposizioni regionali di attuazione del Codice Urbani” 152 (nella maggior partedelle regioni ancora da emanare) alla precedente normativa per il paesaggio vigente, annullando cosìmolte <strong>in</strong>novazioni <strong>in</strong>trodotte e mantenendo caotico il contesto <strong>in</strong>torno alla possibilità ditrasformazione del paesaggio.Inoltre il M<strong>in</strong>istero per i beni e le attività culturali, d'<strong>in</strong>tesa con la Conferenza Stato-regioni hapredisposto solo nell’aprile 2011 un documento che stabilisce le metodologie e le procedure perl’<strong>in</strong>dividuazione sul piano tecnico operativo degli immobili e delle aree oggetto di tutela<strong>paesaggistica</strong> 153 .Per quanto concerne <strong>in</strong>vece la situazione normativa sul paesaggio <strong>in</strong> Sardegna, si può dire che sonopresenti periodi di regressione ed elementi contrastanti nella tutela del paesaggio. Infatti, parrebbe che149Cfr. artt. 137-139 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..150Infatti il PPR è <strong>stato</strong> approvato a settembre 2006, e si adeguò alle modifiche <strong>in</strong>trodotte a marzo <strong>dello</strong> stesso anno per quandol’art. 134 lett. c) del Codice asseriva che tra i beni paesaggistici vi fossero “gli immobili e le aree tipizzati, <strong>in</strong>dividuati e sottopostia tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156”.151Ai sensi degli artt. 134, lettera c) e 143 comma 3, lettera h) del Codice Urbani nella prima versione del 2004.152Art. 158, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.153E’ lo “Schema generale di convenzione con le regioni <strong>in</strong> cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione,analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la lororappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la <strong>in</strong>teroperabilità dei sistemi <strong>in</strong>formativi” che dovrebbepredisporre il M<strong>in</strong>istero, d'<strong>in</strong>tesa con la Conferenza Stato-regioni” ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.60

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