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Valutazione dello stato della pianificazione paesaggistica in Italia

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Il Testo Unico delle disposizioni legislative <strong>in</strong> materia di beni culturali e ambientali 44 del 1999 hacreato il coord<strong>in</strong>amento tra la L. 431/85 e la L. 1497/39 e <strong>in</strong> generale il riord<strong>in</strong>o <strong>della</strong> legislazione<strong>paesaggistica</strong>, senza <strong>in</strong>trodurre <strong>in</strong>novazioni significative <strong>della</strong> normativa previgente.Degna di nota la Deliberazione 2 agosto 2002 n. 57 45 che contiene <strong>in</strong>dicazioni di massima e sul pianooperativo per l’<strong>in</strong>tegrazione tra paesaggio, sistema ambientale e socio-economico coerenti con la CEP.Oltre alla normativa esistono <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> documenti per il mantenimento del paesaggio o di suoi elementiche non sono cogenti: si ritiene importante richiamarli poiché spesso accolgono spunti rilevanti ancheper la <strong>pianificazione</strong> <strong>paesaggistica</strong>.Considerando che <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> l’attenzione per il paesaggio affonda le sue radici nella salvaguardia deimonumenti, per ricostruire l’evoluzione di tale regime protezionistico, occorre tener presenti le<strong>in</strong>dicazioni e i criteri tecnici contenuti nelle “carte del restauro” pubblicate nel 1932 e nel 1972 che noncostituirono comunque obbligo di legge.La prima Carta italiana del restauro, facendo ristretto riferimento ai monumenti architettonici, affermala necessità del mantenimento delle fasi attraverso le quali sono stati composti e pertanto, tra gli<strong>in</strong>terventi ammessi, si privilegiano manutenzioni frequenti volte al consolidamento, escludendo ilcompletamento a meno che non sia possibile l’anastilosi.Nella seconda Carta italiana del restauro, pubblicata nel 1972, probabilmente maturata a seguito deisuddetti atti circolati a livello <strong>in</strong>ternazionale, si ritrova un’importante dist<strong>in</strong>zione tra azioni di“salvaguardia”, che non implicano alcun <strong>in</strong>tervento diretto sull’opera, e “restauro” per cui s’<strong>in</strong>tende“qualsiasi <strong>in</strong>tervento volto a mantenere <strong>in</strong> efficienza, facilitare la lettura e trasmettere <strong>in</strong>tegralmente alfuturo le opere”. Si puntualizza <strong>in</strong>oltre che tra le “opere”, <strong>in</strong>tese nell'accezione più vasta, sonoricomprese non solo quelle che rientrano “nell’accezione più vasta che va dall'ambiente urbano ai44Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative <strong>in</strong> materia di beni culturali e ambientali,a norma dell'articolo 1 <strong>della</strong> legge 8 ottobre 1997, n. 352”.45Deliberazione 2 agosto 2002 n. 57 “Comitato Interm<strong>in</strong>isteriale per la Programmazione Economica. Strategia d'azioneambientale per lo sviluppo sostenibile <strong>in</strong> <strong>Italia</strong>” (GU n. 255 del 30-10-2002- Suppl. Ord<strong>in</strong>ario n.205). Si riportano di seguitoalcune <strong>in</strong>dicazioni:Punto 8: “L’azione ambientale poggia sulla salvaguardia dei paesaggi”;Punto 31: “Vanno determ<strong>in</strong>ati i criteri con i quali sono <strong>in</strong>dividuati gli oggetti e le aree sottoposti a tutela <strong>in</strong>tegrale o parziale, siaessa naturalistica, culturale, archeologica, <strong>paesaggistica</strong>…”.Punto 114: “La varietà <strong>in</strong>terregionale delle situazioni socio-economiche ed ambientali arricchisce la diversità degli approcci ed ilrafforzamento <strong>della</strong> componente culturale e <strong>paesaggistica</strong> <strong>della</strong> biodiversità […]”Punto 138: La fruizione turistica, <strong>in</strong> particolare nelle zone mar<strong>in</strong>e e montane, pur auspicabile, deve essere attentamentecontrollata, perché comporta effetti negativi, come la eccessiva frequentazione e disturbo (calpestio), l'<strong>in</strong>qu<strong>in</strong>amento, lasottrazione di terreno naturale, etc. È perciò importante <strong>in</strong>dirizzare l'<strong>in</strong>frastrutturazione turistica <strong>in</strong> maniera oculata verso lezone, che, pur apprezzabili sotto il profilo paesaggistico, sono meno pregiate e meno a rischio sotto il profilo naturalistico.Punto 138: “Il paesaggio deve essere gestito sull'<strong>in</strong>tero territorio non facendo dist<strong>in</strong>zione tra aree naturali, rurali, urbane eperiurbane né tra paesaggi eccezionali, ord<strong>in</strong>ari e degradati. Le azioni devono essere condivise dalle popolazioni locali edarticolate sull'<strong>in</strong>tera gamma che va dalla più rigorosa conservazione <strong>della</strong> natura, alla salvaguardia e riqualificazione s<strong>in</strong>o allaprogettazione di nuovi paesaggi contemporanei di qualità”.Punto 162: “Gli <strong>in</strong>terventi di emergenza ed i ripascimenti delle spiagge non possono comunque utilizzare materialiecologicamente <strong>in</strong>coerenti né far uso di opere che alterano la qualità delle acque e del paesaggio”.33

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