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Valutazione dello stato della pianificazione paesaggistica in Italia

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come la Sardegna hanno <strong>in</strong>vece norme ad hoc). In particolare, nel 1998 con un decreto sarà richiestoche sia il piano territoriale di coord<strong>in</strong>amento prov<strong>in</strong>ciale ad assumere il valore e gli effetti dei piani ditutela nei settori <strong>della</strong> protezione <strong>della</strong> natura, <strong>della</strong> tutela dell'ambiente 39 .Tra gli anni ’80 e ’90 <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> si assiste a un’evoluzione <strong>in</strong> materia di paesaggio chiaramenterappresentata da un tipo di <strong>pianificazione</strong> che agisce nell’ambito di una più generale politicaterritoriale dell’ambiente e delle sue risorse (Porru, 1987). Questo cambiamento si manifestaessenzialmente con la promulgazione di tre leggi:• la Legge 8 agosto 1985, n. 431 40 , che ha rafforzato l’istituto <strong>della</strong> <strong>pianificazione</strong> paesistica tramiteil Piano Paesistico o del Piano Urbanistico Territoriale rispetto alla semplice imposizione delv<strong>in</strong>colo paesistico ai sensi <strong>della</strong> L. 1497/39 segnando la f<strong>in</strong>e di un approccio unicamentev<strong>in</strong>colistico, estendendo il v<strong>in</strong>colo paesaggistico ad <strong>in</strong>tere tipologie di aree del territorio<strong>in</strong>dividuate ex lege e <strong>in</strong>sieme alle competenze amm<strong>in</strong>istrative delle Regioni tramite l’<strong>in</strong>tegrazionedel DPR 616 DEL 1977;• la Legge 18 maggio 1989, n.183 41 , che <strong>in</strong>troduce il Piano di Bac<strong>in</strong>o, che ha valore di pianoterritoriale di settore ed è uno strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per lagestione degli <strong>in</strong>terventi atti alla difesa del suolo e delle acque che può implicare anchetrasformazioni paesaggistiche importanti 42 ;• la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 43 istitutiva del Piano del Parco e delle Aree naturali protetteattraverso norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.c) l'apertura di strade e cave;d) la posa <strong>in</strong> opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;e) la adozione di provvedimenti cautelari anche <strong>in</strong>dipendentemente dalla <strong>in</strong>clusione dei beni nei relativi elenchi;f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amm<strong>in</strong>istrative;g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici <strong>in</strong>erenti alle commissioni prov<strong>in</strong>ciali previste dall'art. 2 <strong>della</strong> legge 29giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.Articolo 83. Interventi per la protezione <strong>della</strong> naturaSono trasferite alle regioni le funzioni amm<strong>in</strong>istrative concernenti gli <strong>in</strong>terventi per la protezione <strong>della</strong> natura, le riserve ed iparchi naturali. Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali <strong>dello</strong> Stato esistenti, la discipl<strong>in</strong>a generale relativa ela ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e riserve, sarannodef<strong>in</strong>ite con legge <strong>della</strong> Repubblica entro il 31 dicembre 1979. S<strong>in</strong>o all'entrata <strong>in</strong> vigore <strong>della</strong> legge di cui al comma precedente,gli organi di amm<strong>in</strong>istrazione dei parchi nazionali esistenti sono <strong>in</strong>tegrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente<strong>in</strong>teressata, assicurando la rappresentanza <strong>della</strong> m<strong>in</strong>oranza. Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di <strong>in</strong>dirizzo e dicoord<strong>in</strong>amento, la potestà per il Governo di <strong>in</strong>dividuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere<strong>in</strong>terregionale. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica 22 marzo 1974, n. 279,relativamente al Parco nazionale <strong>dello</strong> Stelvio.39Art. 57 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme <strong>in</strong> materia di “Conferimento di funzioni e compitiamm<strong>in</strong>istrativi <strong>dello</strong> Stato alle regioni ed agli enti locali”.40Legge 8 agosto 1985, n. 431 “Conversione <strong>in</strong> legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernentedisposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare <strong>in</strong>teresse ambientale” (c.d. Legge Galasso).41Legge 18 maggio 1989, n.183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale <strong>della</strong> difesa del suolo”.42Vedi artt. 17 e 21.43Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”.32

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