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Valutazione dello stato della pianificazione paesaggistica in Italia

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godimento <strong>della</strong> collettività” 33 . La Commissione, <strong>in</strong>fatti, oltre alle “tradizionali s<strong>in</strong>golarità naturali”,ritenne di dover ricomprendere anche “tutto ciò che di un territorio è opportuno conservare evalorizzare <strong>in</strong> quanto testimonianza concreta di valori di civiltà” come ad esempio “le opere di culturaagraria, di <strong>in</strong>frastrutturazione del territorio, le strutture <strong>in</strong>sediative <strong>in</strong>tegrate nell’ambiente <strong>in</strong> modo daformare un’unità <strong>in</strong>sc<strong>in</strong>dibile e rappresentativa” 34 . Questa def<strong>in</strong>izione rappresenta un’evoluzioneconcettuale di grande importanza che segna il superamento <strong>della</strong> concezione estetizzante di bellezzanaturale e paesistica (Commissione Francesch<strong>in</strong>i, 1967) e l’<strong>in</strong>troduzione di una concezione storicistica.Gli atti contengono <strong>in</strong>oltre un importante concetto molto attuale e cioè che “ogni possessore s<strong>in</strong>golo,ogni Paese, ogni generazione debbono considerarsi soltanto depositari” del patrimonio storico,archeologico, artistico e paesistico ma “responsabili di fronte alla società, a tutto il mondo civile e allegenerazioni future” 35 . Questa dichiarazione rappresenta un antefatto ai concetti <strong>dello</strong> svilupposostenibile, richiamando <strong>in</strong> sostanza che il patrimonio di cui disponiamo debba essere utilizzato <strong>in</strong>considerazione del fatto che sarà ereditato dalle generazioni future.Queste valutazioni sul paesaggio hanno condotto a diverse modifiche <strong>della</strong> vecchia legge urbanisticanazionale 36 che è stata aggiornata:• dall’art. 3 <strong>della</strong> Legge 6 agosto 1967, n. 765 (Legge ponte) che ne <strong>in</strong>tegra l'art. 10 stabilendo chepossono essere <strong>in</strong>trodotte anche dopo l’approvazione del piano regolatore, modifiche nonsostanziali e <strong>in</strong>dispensabili “ai f<strong>in</strong>i <strong>della</strong> tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali,ambientali e archeologici”;• dall’art. 1 <strong>della</strong> Legge 19 novembre 1968, n. 1187 che attraverso l’art. 7 <strong>in</strong>troduce l’obbligo di<strong>in</strong>dicare “i v<strong>in</strong>coli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico”.Negli anni ’70 sono approvati il DPR n. 8 del 15/01/1972 e il DPR n. 616 del 24/07/1977 per la delegaalle Regioni ord<strong>in</strong>arie delle funzioni amm<strong>in</strong>istrative <strong>in</strong> materia di urbanistica – e di <strong>pianificazione</strong> delpaesaggio – rispettivamente <strong>in</strong> merito al trasferimento 37 e all’attuazione 38 (le Regioni a Statuto Speciale33“Commissione Francesch<strong>in</strong>i, 1967, “Dichiarazione XXXIX”34Commissione Francesch<strong>in</strong>i, 1967, “Dichiarazione XXXIX”35Commissione Francesch<strong>in</strong>i, 1967, “Dichiarazione XXXIX”36Legge 17 agosto 1942, n. 1150.37Decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica n. 8 del 15/01/1972, “Trasferimento alle Regioni a statuto ord<strong>in</strong>ario delle funzioniamm<strong>in</strong>istrative statali <strong>in</strong> materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di <strong>in</strong>teresse regionale e dei relativipersonali ed uffici”: all’ultimo capoverso dell’art. 1: “Il trasferimento predetto riguarda altresì la redazione e l'approvazione deipiani territoriali paesistici di cui all'art. 5 <strong>della</strong> legge 29 giugno 1939, n. 1497”.38Decreto del Presidente <strong>della</strong> Repubblica n. 616 del 24/07/1977, “Attuazione <strong>della</strong> delega di cui all'art. 1 <strong>della</strong> legge 22 luglio1975, n. 382”. Si citano di seguito gli articoli 82 e 83 del DPR 24/07/1977, n. 616 e succ. mod., <strong>in</strong>erenti il paesaggio:Articolo 82. Beni ambientaliSono delegate alle regioni le funzioni amm<strong>in</strong>istrative esercitate dagli organi centrali e periferici <strong>dello</strong> Stato per la protezionedelle bellezze naturali per quanto attiene alla loro <strong>in</strong>dividuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tral'altro le funzioni amm<strong>in</strong>istrative concernenti:a) l'<strong>in</strong>dividuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del M<strong>in</strong>istro per i beni culturali e ambientali (1), sentito il Consiglionazionale per i beni culturali e ambientali (2), di <strong>in</strong>tegrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;31

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