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Valutazione dello stato della pianificazione paesaggistica in Italia

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competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni 27 . Immag<strong>in</strong>ando che non sempre il limitetra tutela e valorizzazione sia netto, è facile comprendere che questa ripartizione di funzioni pubblicherenda complessa la gestione sia a livello legislativo che amm<strong>in</strong>istrativo (Gallà e Priore, 2006).E’ importante ricordare che, la modifica <strong>della</strong> Costituzione del 2001 28 , ha comportato che la potestàlegislativa <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> debba essere esercitata anche nel rispetto dei trattati comunitari sottoscritti, epertanto provvedendo alla loro attuazione ed esecuzione:• le Regioni e le Prov<strong>in</strong>ce autonome, nelle materie di propria competenza devono rispettare edeseguire la Convenzione del Paesaggio come gli altri trattati sottoscritti;• gli atti legislativi riguardanti il paesaggio emanati successivamente alla riforma costituzionale del2001 devono essere assoggettati alle disposizioni <strong>della</strong> Convenzione.Inoltre, con riferimento al pr<strong>in</strong>cipio di sussidiarietà espresso all’art. 118 <strong>della</strong> Costituzione, sono postele basi aff<strong>in</strong>ché le funzioni amm<strong>in</strong>istrative <strong>in</strong> materia di valorizzazione del paesaggio vengano, <strong>in</strong>prevalenza, esercitate dalle autorità comunali 29 .Ritornando alla descrizione diacronica delle norme dedicate al paesaggio <strong>in</strong> <strong>Italia</strong>, si vuole menzionarela Legge 26 aprile 1964, n. 310 30 , istitutiva <strong>della</strong> cosiddetta “Commissione Francesch<strong>in</strong>i”. LaCommissione doveva fornire al Parlamento nuovi elementi di conoscenza sulle condizioni e sulleesigenze nei settori <strong>della</strong> tutela e <strong>della</strong> valorizzazione delle “cose di <strong>in</strong>teresse storico, archeologico,artistico e del paesaggio” avendo come primo obiettivo la revisione delle leggi di tutela - <strong>in</strong>coord<strong>in</strong>amento, quando necessario, con quelle urbanistiche - nonché delle strutture amm<strong>in</strong>istrative.I lavori <strong>della</strong> Commissione, conclusi nel 1966, rimasti per lo più <strong>in</strong>attuati, hanno prodotto 84“Dichiarazioni” e 9 “Raccomandazioni” 31 per limitare il degrado del patrimonio culturale <strong>in</strong> <strong>Italia</strong>(Giuffrida, 2008). Tra gli esiti, la def<strong>in</strong>izione del “patrimonio culturale” <strong>in</strong>tendendo con esso “i Beni di<strong>in</strong>teresse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altrobene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà” 32 .In particolare, volendo ricomprendere “un contenuto più autentico e moderno” furono <strong>in</strong>trodottianche i “beni culturali ambientali” def<strong>in</strong>iti come “le zone corografiche costituenti paesaggi, naturali otrasformati dall’opera dell’uomo, e le zone delimitabili costituenti strutture <strong>in</strong>sediative, urbane e nonurbane, che presentando particolare pregio per i loro valori di civiltà, devono essere conservate al27L. 3/2001, art. 117, comma 3.28L. 3/2001, art. 117.29L. 3/2001, art. 118.30Legge 26 aprile 1964, n. 310 “Costituzione di una commissione d'<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e per la tutela e la valorizzazione del patrimoniostorico, archeologico, artistico e del paesaggio” (c.d. Commissione Francesch<strong>in</strong>i). Prorogata con leggi 26 luglio 1965, n. 974 e 31marzo 1966, n. 199; Scioglimento il 10 marzo 1966.31Gli atti dei lavori <strong>della</strong> Commissione sono stati raccolti <strong>in</strong> tre volumi e pubblicati nel 1967 con il titolo “Per la salvezza dei beniculturali <strong>in</strong> <strong>Italia</strong>”.32Commissione Francesch<strong>in</strong>i, 1967, “Dichiarazione XXXIX”30

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