12.07.2015 Views

Valutazione dello stato della pianificazione paesaggistica in Italia

Valutazione dello stato della pianificazione paesaggistica in Italia

Valutazione dello stato della pianificazione paesaggistica in Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tornando ai dispositivi di tutela più specificatamente rivolti al paesaggio, sebbene <strong>in</strong> <strong>Italia</strong> il primo<strong>in</strong>tervento normativo sul tema sia la legge di tutela <strong>della</strong> p<strong>in</strong>eta di Ravenna del 1905, la L. 364/1909sulle antichità e le belle arti (Legge Rosadi) sancisce, nel suo regolamento di esecuzione 15 , che sianotutelati immobili “di <strong>in</strong>teresse storico, archeologico, paletnologico o artistico” appartenenti a Comuni,Prov<strong>in</strong>ce, istituzioni pubbliche di beneficenza, confraternite, enti morali ecclesiastici di qualsias<strong>in</strong>atura ed ogni ente morale riconosciuto” 16 .La L. 364/1909, <strong>in</strong>sieme alla successiva L. 608/1912 che la modifica ampliando l’applicazione delle suedisposizioni anche alle ville, ai parchi e ai giard<strong>in</strong>i di <strong>in</strong>teresse storico o artistico, poiché prevede cheeventuali nuove opere non costituiscano danno alla prospettiva scenica, precorre i contenuti e le tuteledelle leggi del 1939 17 .Con la L. 778/1922 18 , si ha la prima norma che <strong>in</strong> maniera esplicita si è occupata di tutela delle bellezzenaturali. Il v<strong>in</strong>colo apposto doveva salvaguadare le “bellezze panoramiche”, le quali non potevanoessere né distrutte, né alterate senza il consenso del M<strong>in</strong>istero dell’istruzione pubblica, attraverso unanotificazione del notevole <strong>in</strong>teresse pubblico ai proprietari e ai possessori o detentori degli immobili.La Legge 1 giugno 1939, n. 1089 tutela elementi del paesaggio quali immobili “che presentano<strong>in</strong>teresse artistico, storico, archeologico o etnografico” compresi ville, parchi e giard<strong>in</strong>i, ma acondizione che siano esistano da oltre c<strong>in</strong>quanta anni.Segue una seconda norma per la “Protezione delle bellezze naturali”, la Legge 29 giugno 1939, n.1497 19 , che all’art. 1, elenca <strong>in</strong> maniera puntuale gli elementi ad essa assoggettati a causa del loro“notevole <strong>in</strong>teresse pubblico”:1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di s<strong>in</strong>golarità geologica;2) le ville, i giard<strong>in</strong>i e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'<strong>in</strong>teresse artistico ostorico, si dist<strong>in</strong>guono per la loro non comune bellezza;3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico etradizionale;4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere,accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.15Tale regolamento (R.D. n. 363 del 30 gennaio 1913) è tuttora mantenuto <strong>in</strong> vigore dall’art. 130 del Codice Urbani s<strong>in</strong>oall’emanazione dei regolamenti e dei decreti ivi previsti.16La competenza <strong>della</strong> tutela era del vecchio M<strong>in</strong>istero <strong>della</strong> pubblica istruzione.17Esattamente, l’art. 3 <strong>della</strong> L. 688/1912, prevede che le nuove opere “non dannegg<strong>in</strong>o la prospettiva e la luce richiesta daimonumenti stessi”.18Legge 11 giugno 1922, n. 778 “Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare <strong>in</strong>teresse storico”. La legge fupresentata <strong>in</strong> Parlamento dal M<strong>in</strong>istro Benedetto Croce.19La legge fu presentata <strong>in</strong> Parlamento dal M<strong>in</strong>istro Giuseppe Bottai.28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!