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Valutazione dello stato della pianificazione paesaggistica in Italia

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Nel 1906 nasce La Società Svizzera di scienze naturali che fonda la Commissione Svizzera per laprotezione <strong>della</strong> natura con l'obiettivo di salvaguardare componenti naturali ed emergenze delperiodo preistorico.Leggi per il paesaggioSolo nel 1940 viene approvato il primo decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali delpaesaggio, con accezione meramente estetica, e che <strong>in</strong>troduce Il concetto di "monumento naturale".Nella Costituzione del 1874, attualmente <strong>in</strong> vigore con numerosi emendamenti, nel 1962 è <strong>stato</strong><strong>in</strong>trodotto un importante articolo che• affida il ruolo fondamentale per la protezione <strong>della</strong> natura e del paesaggio ai cantoni,conferendogli il compito di legiferare e di predisporre gli strumenti amm<strong>in</strong>istrativi e f<strong>in</strong>anziariper la gestione del patrimonio naturalistico, anche se, secondo la stessa Costituzione, laConfederazione è sempre co<strong>in</strong>volta nell'attuazione dei programmi di salvaguardia e anch'essapuò legiferare <strong>in</strong> materia;• da <strong>in</strong>dicazioni generali sugli adempimenti;• è <strong>stato</strong> aggiornato nel 1987 con particolari <strong>in</strong>dicazioni per le zone umide.Nel 1966 la Legge federale sulla protezione <strong>della</strong> natura e del paesaggio (LNP), crea la possibilità diproteggere biotopi, specie animali e vegetali. Successivamente, tramite un decreto del 1972, i cantonisono <strong>in</strong>dirizzati verso l'istituzione di un'organizzazione <strong>in</strong>terdiscipl<strong>in</strong>are per la tutela.Pr<strong>in</strong>cipali leggi per il governo del territorioNel 1979 è approvata la succitata Legge federale sulla <strong>pianificazione</strong> del territorio (LPT) che affrontaanche il problema <strong>della</strong> tutela del paesaggio e <strong>della</strong> natura.Nel 1985 è stata approvata la Legge Federale sui percorsi pedonali e sui sentieri (LPS), attualmente <strong>in</strong>vigore con successivi aggiornamenti.Anche la Legge federale sull'agricoltura del 1951, aggiornata nel 1993, ha importanti ricadute sulgoverno del territorio.Strumenti di <strong>pianificazione</strong> del paesaggioPoiché secondo la Costituzione la Confederazione deve rispettare la natura del paesaggio, tutti i suoiprogetti e i progetti elaborati dai Cantoni o dai Comuni che percepiscono f<strong>in</strong>anziamenti nazionali,devono essere attenti alla sua salvaguardia.Già dal 1985 è regolamentata la <strong>pianificazione</strong>, la sistemazione e il mantenimento di reti comunicantidi percorsi pedonali e sentieri (art. 1 <strong>della</strong> Legge Federale sui percorsi pedonali e sui sentieri) per iquali si riconosce un'importanza turistico-ricreativa e storico-culturale, specialmente nei collegamentitra percorsi storici, moderni, architettonici, aree di <strong>in</strong>teresse naturalistico e paesaggistico e strutture diservizio ad essi connesse.Sia a livello cantonale che a livello comunale possono essere predisposti “Piani particolareggiati diprotezione” f<strong>in</strong>alizzati ad approfondire gli obiettivi di tutela dell'ente pubblico per particolari ambititerritoriali. Nel caso di aree protette di particolare complessità, piuttosto che i sopraccitati piani, siutilizzano specifici “ Piani di gestione”, caratterizzati dall'essere sia uno strumento conoscitivo, che didef<strong>in</strong>izione delle modalità di coord<strong>in</strong>amento e di f<strong>in</strong>anziamento.Altri strumenti di <strong>pianificazione</strong> e correlazioniI pr<strong>in</strong>cipali strumenti di <strong>pianificazione</strong> sono:• il Piano direttore cantonale e il Piano di utilizzazione cantonale;• il Piano regolatore comunale.Negli strumenti pianificatori sia a livello cantonale che comunale oltre alle aree boscate sono def<strong>in</strong>itearee edificabili, agricole e protette. Queste ultime contengono:• ruscelli, fiumi, laghi e le loro rive;• paesaggi di particolare bellezza o valore naturalistico storico culturale;• siti caratteristici, luoghi storici, monumenti naturali e culturali;• biotopi.208

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