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CAPITOLO 2 I soggetti del contratto di rete - Notaio-Busani.It

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<strong>CAPITOLO</strong> 2I <strong>soggetti</strong> <strong>del</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong>Principi generali"La legge" fornisce due in<strong>di</strong>cazioni in relazione ai <strong>soggetti</strong> che possono essereparte <strong>di</strong> un <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong>. Innanzitutto, con riferimento alla nozione <strong>di</strong> <strong>contratto</strong><strong>di</strong> <strong>rete</strong>, “la legge” stabilisce che "con il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong> più impren<strong>di</strong>tori perseguonolo scopo <strong>di</strong> accrescere […]"; con riferimento alle formalità pubblicitarie inerentiil <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong> <strong>di</strong>spone inoltre che "Il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong> e' soggetto a iscrizionenella sezione <strong>del</strong> registro <strong>del</strong>le imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante[…]".Dalla <strong>di</strong>sciplina sembra quin<strong>di</strong> doversi desumere che due sono i requisiti che debbonoessere sod<strong>di</strong>sfatti affinchè un soggetto possa essere parte <strong>di</strong> un <strong>contratto</strong> <strong>di</strong><strong>rete</strong>: (1) deve trattarsi <strong>di</strong> un impren<strong>di</strong>tore (requisito sostanziale); (2) la qualità <strong>di</strong>impren<strong>di</strong>tore deve risultare dal Registro <strong>del</strong>le Imprese (requisito formale).Sulla necessaria coesistenza <strong>di</strong> entrambi i requisiti si sono formate almeno dueopinioni: (a) secondo alcuni entrambi i requisiti debbono necessariamente coesistere;(b) secondo altri il requisito fondamentale è solo il requisito sostanziale chepertanto è l'unico che deve necessariamente esistere, mentre il requisito formalepuò essere omesso. In altri termini mentre vi è accordo sulla circostanza che peressere parte <strong>di</strong> un <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong> è necessario essere impren<strong>di</strong>tori, non vi è unanimità<strong>di</strong> vedute sul fatto che tale qualità debba necessariamente risultare dalRegistro <strong>del</strong>le Imprese.Riteniamo preferibile la prima opinione e ciò non solo per ragioni prudenziali, dettatedalla novità <strong>del</strong>la norma, ma anche sulla base <strong>di</strong> in<strong>di</strong>ci sistematici e normativi:in particolare per la circostanza che “la legge” (1) pone l'obbligo <strong>di</strong> iscrivere il<strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong> nella sezione <strong>del</strong> Registro <strong>del</strong>le imprese presso cui e' iscritto cia-Linee Guida per i contratti <strong>di</strong> <strong>rete</strong> - Marzo 2012 7


scun partecipante; (2) fa decorrere l'efficacia <strong>del</strong> <strong>contratto</strong> dal momento in cui èstata eseguita l'ultima <strong>del</strong>le iscrizioni prescritte a carico <strong>di</strong> tutti coloro che ne sonostati sottoscrittori originari."La legge" sembra quin<strong>di</strong> dare per presupposto necessario che ogni partecipanterisulti autonomamente iscritto presso il Registro <strong>del</strong>le Imprese.Il requisito sostanziale ed il requisito formaleLa possibilità <strong>di</strong> far parte <strong>di</strong> una <strong>rete</strong> è limitata ai soli impren<strong>di</strong>tori.Ai sensi <strong>del</strong>l'art. 2082 c.c. è impren<strong>di</strong>tore colui che esercita professionalmenteun'attività economica organizzata al fine <strong>del</strong>la produzione o <strong>del</strong>lo scambio <strong>di</strong> benie servizi. I requisiti fondamentali per essere considerato impren<strong>di</strong>tore sono quin<strong>di</strong>:(a) l'esercizio <strong>di</strong> un'attività economica; (b) la produzione o lo scambio <strong>di</strong> beni eservizi; (c) l'organizzazione <strong>del</strong>l'attività economica; (d) l'esercizio professionale<strong>del</strong>l'attività economica.La qualità <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore è oggetto <strong>di</strong> pubblicità: si può quin<strong>di</strong> desumere dallerisultanze <strong>del</strong> Registro <strong>del</strong>le Imprese se un soggetto è titolare <strong>di</strong> un'attività d'impresa.Ai soli fini <strong>del</strong>l'accertamento dei requisiti per la partecipazione al <strong>contratto</strong><strong>di</strong> <strong>rete</strong> si ritiene che l'iscrizione presso il Registro <strong>del</strong>le Imprese costituisca elementosufficiente; in altre parole ove un soggetto risulti iscritto presso il Registro<strong>del</strong>le Imprese la sua qualità <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore deve ritenersi senza dubbio attestata.Parebbe invece doversi escludere la qualità <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore per mancanza assolutasia <strong>del</strong> requisito sostanziale che <strong>del</strong> requisito formale: (1) dei <strong>soggetti</strong> chesvolgono attività libero professionali; (2) <strong>del</strong>le pubbliche amministrazioni, per leattività svolte nell'esercizio <strong>del</strong>le loro funzioni. E' importante sottolineare chel'esclusione per le pubbliche amministrazioni vale soltanto per le attività svolte nell'esercizio<strong>del</strong>le proprie funzioni. Ove si tratti, invece, <strong>di</strong> attività impren<strong>di</strong>torialigestite da enti pubblici (entro i limiti in cui ciò è consentito) lo stesso ente pubblicodovrebbe essere, almeno per quella attività, considerato impren<strong>di</strong>tore e quin<strong>di</strong>soggetto ad iscrizione presso il Registro <strong>del</strong>le Imprese. Ciò ammesso non si vedonoragioni per cui, entro i limiti sopra precisati, anche un ente pubblico non possaessere ammesso in una <strong>rete</strong>.8Linee Guida per i contratti <strong>di</strong> <strong>rete</strong> - Marzo 2012


Impren<strong>di</strong>tori in<strong>di</strong>viduali e collettiviIn linea generale, ove siano sod<strong>di</strong>sfatti il requisito formale e sostanziale, si puòsenza dubbio ritenere soggetto idoneo alla partecipazione ad un <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong>tanto un impren<strong>di</strong>tore in<strong>di</strong>viduale quanto una società. Non vi sono poi ragioni perescludere che gruppi <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tori partecipino ad una <strong>rete</strong> me<strong>di</strong>ante un consorziocon attività esterna. Il consorzio infatti è una organizzazione comune tra piùimpren<strong>di</strong>tori costituita al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare o svolgere determinate fasi <strong>del</strong>le rispettiveimprese (il requisito sostanziale può quin<strong>di</strong> ritenersi sod<strong>di</strong>sfatto) e, ove si tratti<strong>di</strong> consorzio con attività esterna, risulta iscritto presso il Registro <strong>del</strong>le Imprese(anche il requisito formale è quin<strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfatto).Impren<strong>di</strong>tore agricolo e società sempliciIl quesito circa l'ammissibilità <strong>del</strong>la partecipazione ad una <strong>rete</strong> da parte <strong>di</strong> unimpren<strong>di</strong>tore agricolo o <strong>di</strong> una società semplice, si ritiene debba essere risolto insenso positivo per le seguenti ragioni:(1) “la legge” si limita a richiedere che i partecipanti siano impren<strong>di</strong>tori; il requisitosostanziale pertanto è sod<strong>di</strong>sfatto a prescindere dalla natura agricola ocommerciale;(2) inoltre “la legge” <strong>di</strong>spone che il <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong> è soggetto ad iscrizionenella "sezione <strong>del</strong> registro <strong>del</strong>le imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante",non <strong>di</strong>stinguendo tra sezione e sezione. Poiché la principalesezione "speciale" è proprio quella <strong>del</strong>l'impresa agricola, e semprechè taleiscrizione sia effettivamente eseguita (e quin<strong>di</strong> il requisito formale sia rispettato)dobbiamo ritenere che la partecipazione ad una <strong>rete</strong> <strong>di</strong> impresa daparte <strong>di</strong> società semplici agricole ed impren<strong>di</strong>tori agricoli in<strong>di</strong>viduali siaespressamente autorizzata dalla legge.Contratto <strong>di</strong> <strong>rete</strong> tra imprese controllate e collegate.Ai sensi <strong>del</strong>l'art. 2359 c.c sono considerate società controllate: (1) le società in cuiun'altra società <strong>di</strong>spone <strong>del</strong>la maggioranza dei voti esercitabili nell'assembleaor<strong>di</strong>naria; (2) le società in cui un'altra società <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> voti sufficienti per esercitareun'influenza dominante nell'assemblea or<strong>di</strong>naria; (3) le società che sono sottoLinee Guida per i contratti <strong>di</strong> <strong>rete</strong> - Marzo 2012 9


influenza dominante <strong>di</strong> un'altra società in virtù <strong>di</strong> particolari vincoli contrattuali conessa. Sono invece considerate collegate le società sulle quali un'altra societàesercita un'influenza notevole.In ambito societario la qualificazione <strong>di</strong> una società come controllata o collegatadetermina l'applicazione <strong>di</strong> talune <strong>di</strong>sposizioni e <strong>di</strong>vieti, stabiliti principalmente alfine <strong>di</strong> garantire l'effettività <strong>del</strong> capitale sociale. Nella <strong>di</strong>sciplina <strong>del</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong>non sono invece rinvenibili degli espressi <strong>di</strong>vieti o limitazioni. L'unico limite desumibileda "la durata" è che <strong>di</strong> un <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong> devono essere parte più impren<strong>di</strong>tori;resta quin<strong>di</strong> da chiedersi se la partecipazione esclusiva <strong>di</strong> società controllateo collegate faccia venir meno il requisito <strong>del</strong>la pluralità <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tori. La rispostapare debba essere negativa, dal momento il fenomeno <strong>del</strong> collegamento o <strong>del</strong>controllo non va mai ad incidere sulla qualificazione giuri<strong>di</strong>ca autonoma <strong>del</strong>lesocietà; in altre parole ogni società è e deve essere autonomamente considerataimpren<strong>di</strong>trice, a meno che non vi sia una espressa in<strong>di</strong>cazione normativa in sensoopposto. Si consiglia, tuttavia, <strong>di</strong> procedere con estrema cautela in presenza <strong>di</strong>una <strong>rete</strong> composta esclusivamente da società controllate e/o collegate, potendoin tal caso l'Amministrazione finanziaria <strong>di</strong>sconoscere il requisito <strong>del</strong>la pluralità <strong>di</strong>impren<strong>di</strong>tori con conseguente <strong>di</strong>niego <strong>del</strong>le agevolazioni fiscali previste per il <strong>contratto</strong><strong>di</strong> <strong>rete</strong>.Contratto <strong>di</strong> <strong>rete</strong> con società straniere comunitarie ed extracomunitarie.Il testo normativo non limita la partecipazione alle reti <strong>di</strong> impresa in base <strong>del</strong>lanazionalità dei partecipanti; tale limitazione peraltro, certamente con riferimentoalle imprese <strong>di</strong> Paesi membri <strong>del</strong>l’Unione Europea, sarebbe contraria alla normativacomunitaria. Si prescinde, in questo contesto, dai <strong>del</strong>icati e complessi problemiinternazionalprivatistici che si possono porre con riguardo alla partecipazione<strong>di</strong> imprese straniere non comunitarie (quali ad esempio, il rispetto <strong>del</strong>la con<strong>di</strong>zione<strong>di</strong> reciprocità, l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>del</strong>la <strong>di</strong>sciplina applicabile). In ogni caso, i <strong>soggetti</strong>stranieri, comunitari e non, devono però rispettare il requisito sostanziale(attività <strong>di</strong> impresa). Per quanto concerne quello che si è chiamato requisito formale,allo stato, si pone il dubbio se per l'esecuzione <strong>del</strong>la formalità pubblicitaria,sia necessario, o meno, che l'impresa straniera apra in territorio italiano almeno10Linee Guida per i contratti <strong>di</strong> <strong>rete</strong> - Marzo 2012


una sede secondaria e che <strong>di</strong> tale apertura sia notiziato il competente Registro<strong>del</strong>le Imprese con apposita iscrizione. In tal caso, tutte le necessarie formalità pubblicitariequanto all' impresa straniera partecipante alla <strong>rete</strong>, ed in particolarel'iscrizione iniziale, saranno eseguite presso il Registro <strong>del</strong>le Imprese ove risultaiscritta la sede secondaria.Va peraltro rilevato che richiedere l'apertura <strong>di</strong> una sede secondaria ad un'impresastraniera, anche quando questa operi soltanto in territorio straniero, quantunquein <strong>rete</strong> con imprese italiane, appare forse eccessivo; e per giunta, ove si tratti<strong>di</strong> impresa comunitaria, potrebbe risultare altresì <strong>di</strong>scriminatorio imporre adun'impresa comunitaria <strong>di</strong> aprire una sede secondaria, in <strong>It</strong>alia, al fine <strong>di</strong> consentirlela partecipazione ad una <strong>rete</strong> con imprese italiane. Pare opportuno un chiarimentolegislativo in materia. In attesa <strong>di</strong> ciò, è auspicabile che le imprese straniere,prive <strong>di</strong> sede secondaria in <strong>It</strong>alia e come tali non iscritte al relativo RegistroImprese, non figurino tra i sottoscrittori originari <strong>del</strong> <strong>contratto</strong>, ma vi aderiscano inun secondo momento; ciò al fine <strong>di</strong> superare l'ostacolo che deriva dalla seguenteprevisione normativa: "[…]l'efficacia <strong>del</strong> <strong>contratto</strong> inizia a decorrere da quando èstata eseguita l'ultima <strong>del</strong>le iscrizioni prescritte a carico <strong>di</strong> tutti coloro che ne sonostati sottoscrittori originari".Si segnala, inoltre, l'opportunità <strong>di</strong> prevedere, nel regolamento contrattuale, l'applicazione<strong>del</strong>la legge italiana; ciò anche nel caso in cui al <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong> partecipinoinizialmente soltanto imprese italiane, alla luce <strong>del</strong>la possibilità <strong>di</strong> successivaadesione <strong>di</strong> imprese straniere.Quadro sinotticoLinee Guida per i contratti <strong>di</strong> <strong>rete</strong> - Marzo 2012 11


In sintesi: affinché un soggetto possa essere parte <strong>di</strong> un <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong> deve sod<strong>di</strong>sfaredue requisiti: (1) deve trattarsi <strong>di</strong> un impren<strong>di</strong>tore (requisito sostanziale); (2)la qualità <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tore deve risultare dal Registro <strong>del</strong>le Imprese (requisito formale),salve le considerazioni <strong>di</strong> cui sopra per le imprese straniere.Deve escludersi la possibilità <strong>di</strong> partecipare ad una <strong>rete</strong> per mancanza assolutesia <strong>del</strong> requisito sostanziale che <strong>del</strong> requisito formale: (1) dei <strong>soggetti</strong> che svolgonoattività libero professionali; (2) <strong>del</strong>le pubbliche amministrazioni per le attivitàsvolte nell'esercizio <strong>del</strong>le loro funzioni.Nella <strong>di</strong>sciplina <strong>del</strong> <strong>contratto</strong> <strong>di</strong> <strong>rete</strong> non sono rinvenibili <strong>di</strong>vieti o limitazioni perquanto concerne le società controllate o collegate. Deve pertanto ritenersi consentita,da un punto <strong>di</strong> vista meramente civilistico, una <strong>rete</strong> che preveda la partecipazione(anche esclusiva) <strong>di</strong> società controllate o collegate fra loro, non venendo perquesto meno il requisito <strong>del</strong>la pluralità <strong>di</strong> imprese.12Linee Guida per i contratti <strong>di</strong> <strong>rete</strong> - Marzo 2012

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