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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'ASSEGNO DI CURA ...

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<strong>LINEE</strong> <strong>GUIDA</strong> <strong>PER</strong> <strong>LA</strong> <strong>GESTIONE</strong> <strong>DELL'ASSEGNO</strong> <strong>DI</strong> <strong>CURA</strong> EROGATO <strong>PER</strong>IL MANTENIMENTO A DOMICILIO DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTEPremessaL'assegno di cura rappresenta una delle opportunità della rete dei servizi prevista dalla L.R. 5/94 ed èconcesso allo scopo di favorire il mantenimento dell'anziano al domicilio, in alternativa all'inserimentostabile in strutture residenziali, sulla base della valutazione delle Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) odel responsabile del caso e delle disponibilità della famiglia ad assicurare in parte o integralmente ilprogramma di assistenza personalizzato, con riferimento ai dettami di cui alle Delibere di GiuntaRegionale (DGR) n. 1377/99 e n. 2686/04 della Regione Emilia Romagna e secondo i criteri, le modalitàe le procedure di cui al presente regolamento.L’assegno di cura non è concesso “a domanda” degli interessati ma rientra fra gli strumenti attivabilinell’ambito del Piano di vita e di cura, sulla base della valutazione del contesto di vita dell’anziano e dellecondizioni della vita della persona e della sua famiglia che spaziano dalle relazioni affettive allecondizioni economiche.E' fondamentale,quindi, garantire la massima appropriatezza nella fase dell'accesso e di gestione dellospecifico intervento assistenziale individuando priorità atte a focalizzare l'attenzione sulla situazione econdizione sociale e socio-sanitaria della persona anziana in modo da rendere effettivo e prioritario l'usodello strumento assistenziale per il mantenimento dell'anziano a domicilio.1. FinalitàFinalità dell'intervento di contribuzione è quella di sostenere le famiglie che mantengono nel propriocontesto l'anziano non autosufficiente, evitando o posticipando in tal modo il ricovero dello stessoanziano nei servizi socio-sanitari residenziali.L’assegno di cura è destinato, in via prioritaria, a sostenere l’acquisizione di prestazioni assistenziali daparte dei famigliari.Il contributo viene erogato nel contesto di un progetto individualizzato di vita e di cura elaborato dall'UVG distrettuale qualora si ravvisi che tale contributo, in quanto integrazione economica, costituiscecondizione necessaria per garantire l'assistenza necessaria al mantenimento della qualità della vitadell'anziano assistito e, conseguentemente,la sua permanenza al domicilio.2. DestinatariSono destinatari dell’intervento di contribuzione:a) le famiglie che nell’ambito del territorio del distretto mantengono l’anziano certificato nonautosufficiente nel proprio contesto ambientale e garantiscono, direttamente o avvalendosi peralcune attività dell’intervento di altre persone non appartenenti al nucleo famigliare, prestazionisocio-assistenziali di rilievo sanitario nell’ambito di un complessivo programma di assistenzadomiciliare integrata definito dall’UVG o dall’Assistente Sociale Responsabile del caso e dalMedico di Medicina Generale;b) le famiglie che, in attuazione delle finalità indicate dal primo comma dell’art. 13 della L.R. n.5/1994, accolgono nel proprio ambito l’anziano solo;c) altri soggetti che con l’anziano intrattengono consolidati e verificabili rapporti di “cura”, anche senon legati da vincoli familiari;d) l’anziano stesso quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano lapropria assistenza e la propria vita;e) l’amministratore di sostegno.L’assegno di cura è concesso anche ad anziani anagraficamente conviventi.Per essere destinatari del contributo economico la famiglia e/o gli altri soggetti di cui in precedenza,devono essere in rapporto di effettiva convivenza con l'anziano, ovvero garantire una presenza a casa


dello stesso in relazione alle sue necessità , previste nel programma assistenziale personalizzato.Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 2/2003 accedono alle prestazioni ed agli interventi del sistema integrato deiservizi sociali e sanitari, e quindi anche all'assegno di cura, i cittadini stranieri comunitari, nel rispettodegli accordi internazionali vigenti, ed extracomunitari, purché residenti ed in possesso di un titolo disoggiorno valido ai sensi della vigente normativa nazionale.3. ProcedureL’Unità di Valutazione Geriatrica esamina le condizioni di bisogno dell’Anziano, elabora un programmaassistenziale personalizzato e, nel caso in cui tale programma possa essere assicurato a domicilio,verifica l’eventuale disponibilità dei soggetti di cui al punto 2 del presente regolamento, ancheavvalendosi della collaborazione di personale a pagamento, ad assicurare le attività socio assistenzialipreviste dal programma assistenziale nel contesto abitativo dell’anziano.Successivamente alla verifica, da effettuarsi da parte dei Servizi competenti, sia della disponibilità dellafamiglia che dei requisiti previsti dalle direttive regionali di cui in premessa, si stipula il“contratto/accordo” che sarà di diversa entità a seconda della gravosità degli impegni previsti.4. Entità del contributo economico4.1. Assegno di curaL’entità del contributo economico è in relazione alla gravità delle condizioni di non autosufficienzadell’anziano, alle sue necessità assistenziali ed alle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario che lafamiglia e/o i soggetti destinatari del contributo si impegnano a garantire. Ai fini della determinazionedell’entità del contributo economico, la valutazione dei tre elementi sopra richiamati va messa sempre inrelazione anche con il raggiungimento dell’obiettivo del mantenimento nel proprio contesto dell’anzianonon autosufficiente.LIVELLO ELEVATO - A - CONTRIBUTO GIORNALIERO pari a € 22,00Per programmi assistenziali rivolti ad anziani che necessitano di una presenza continua nell’arco dellagiornata e di elevata assistenza diretta in alternativa al ricovero in struttura residenziale.Di norma tale livello viene assegnato per i programmi assistenziali individuali con impegni di cura delfamiliare con una prevalenza di attività assistenziali tra quelle di livello elevato indicate nella tabella 1allegata (D.G.R. n. 2686/04 della Regione Emilia-Romagna) o per i P.A.I. con impegni di cura rivolti asoggetti dementi con gravi disturbi comportamentali e/o cognitivi (per questa valutazione si utilizza lascheda dell’allegato 1 della determinazione del Direttore Generale Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 7108 del 11/08/1999)LIVELLO ALTO - B - CONTRIBUTO GIORNALIERO pari a € 17,00Assegnato per programmi assistenziali rivolti ad anziani che necessitano di una presenza continuanell’arco della giornata e di assistenza diretta di livello alto come indicato nella tabella 1 allegata (D.G.R.n. 2686/04 della Regione Emilia-Romagna). Di norma tale livello viene assegnato per programmiassistenziali che non si trovino nella condizione precedente, con impegno di cura del familiare con unaprevalenza di attività assistenziali tra quelle di livello alto indicato nella tabella 1.LIVELLO ME<strong>DI</strong>O - C - CONTRIBUTO GIORNALIERO pari a € 13,00Assegnato per i programmi assistenziali individuali che non si trovino nelle condizioni precedenti, conimpegni di cura del familiare con una prevalenza di attività assistenziali di livello medio indicato nellatabella 1 allegata (Delibera n. 2686/04 della Regione Emilia-Romagna).L’UVG si attiene ai criteri sopra definiti per la determinazione della proposta di entità del contributo,tenendo conto anche:- della frequenza delle attività assistenziali;- del relativo impegno temporale e della sua distribuzione nell’arco della giornata;- della incidenza degli impegni di cura derivanti da condizioni sanitarie complesse;


- della possibilità di specificare valutazioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo delmantenimento dell’anziano nel proprio contesto e del suo benessere;Se l'anziano non autosufficiente è titolare di indennità di accompagnamento o indennità analoga, ilcontributo economico è ridotto rispettivamente a € 7,75 per il Livello A, € 5,17 per il livello B e € 3,62 peril livello C. Ai sensi della D.G.R. n. 122/2007 a decorrere dal 01/04/2007 non possono più essereconcessi assegni di cura di livello C a soggetti che percepiscano l'indennità di accompagnamento.4.2. Contributo aggiuntivo per la regolarizzazione delle Assistenti FamigliariNegli indirizzi attuativi della D.G.R. n. 509/2007 di istituzione del Fondo Regionale per la nonAutosufficienza (D.G..R. n. 1206/2007) sono stati previsti interventi per favorire l’emersione e laregolarizzazione del lavoro di cura delle assistenti familiari, proponendo la concessione di un contributomensile di € 160,00 per coloro che, già assegnatari dell’assegno di cura, utilizzano assistenti familiaricon regolare contratto di assunzione per almeno, di norma, 20 ore settimanali e dichiarano un ISEEestratto del solo anziano beneficiario dell’assegno di cura non superiore a 15.000,00 € .Tale limite direddito sarà automaticamente modificato/rivalutato a seguito di specifiche indicazioni della GiuntaRegionale o del competente Servizio della regione Emilia Romagna.Il beneficiario per usufruire del contributo aggiuntivo deve presentare specifica richiesta corredata dalladocumentazione idonea a verificare le condizioni di ammissibilità del contributo stesso.La data di effettiva decorrenza del contributo aggiuntivo coincide o con la data di sottoscrizionedell'assegno di cura, se è già prevista la presenza di personale a pagamento, o dopo la modifica delpiano delle attività assistenziali nel quale risulti che parte di tali attività è svolta con il contributo di unaassistente familiare.Il Comitato di Distretto annualmente stabilirà le risorse destinate a questa specifica tipologia diintervento, che terrà conto delle esigenze complessive positivamente valutate nell’anno precedente eper bilanciarne il numero (in relazione all’estensione della platea dei beneficiari e alla durata delbeneficio) con la quota stabilita, si stilerà una graduatoria redatta semestralmente utilizzandocumulativamente i seguenti criteri:- punteggio risultante sulla scheda BINA semplice,- punteggio risultante sulla scheda BINA sociale;- parametro inversamente proporzionale all’Isee estratto del beneficiario; calcolato secondo laseguente formula: 400 – (ISEE/quattrocentesima parte del tetto massimo di accesso Isee).Nelle more del perfezionamento della scheda “BINA sociale” e conseguente approvazione da parte delComitato di Distretto, si utilizzerà, in sostituzione di essa, la “scheda sociale” seguente:SCHEDA SOCIALEPunti da 0 a 200Rete sociale familiare10 Rete sociale familiare adeguata50 Moderate difficoltà della famiglia e/o del contesto socio-familiare100 Contesto familiare multiproblematico (es. presenza nella rete familiare di altro/icomponente/i con problematiche socio-sanitarie), rete familiare che si occupa dell'anzianocon difficoltà200 Anziani soli o in coppia (privi di rete socio-familiare e senza figli)Punti 150Assenza di congedi retribuiti150 Punteggio da assegnare nel caso in cui non vi sia l’utilizzo (per più di 60 giorni nelsemestre precedente la richiesta) di congedi retribuiti ex 104(tale punteggio sarà assegnato indipendentemente dall’effettivo diritto a beneficiarne)I contributi aggiuntivi sono assegnati semestralmente (da gennaio a giugno e da luglio a dicembre), informa retroattiva, fino alla concorrenza dell’importo stanziato per il semestre di riferimento (50%dell’importo complessivo).Il contributo aggiuntivo viene revocato qualora:


- ricorrano le ipotesi di revoca dell'assegno di cura;- non siano più presenti le condizioni reddituali- l'utilizzo delle prestazioni della assistente familiare sia contrattualmente inferiore alle 20 oresettimanali.Il contributo altresì viene sospeso qualora si verifichi una interruzione del contratto di assunzione dellaassistente familiare.5. Criteri di prioritàIn relazione alle risorse rese disponibili dalla programmazione distrettuale del FRNA, si assumono icriteri di priorità nell’assegnazione dell’assegno di cura, validi rispettivamente per i rinnovi di contrattipre-esistenti o per l’attivazione di nuovi contratti, di seguito descritti. Si considerano pre-esistenti icontratti attivi almeno per 30 giorni nel semestre precedente. Sono esclusi dalla possibilità di rinnovoquei contratti interrotti per inadempienza contrattuale verificata dalla Responsabile del Caso.5.1. RinnoviE’ facoltà del Comitato di distretto definire periodicamente lo schema di distribuzione delle risorsedestinate ai rinnovi dei contratti, eventualmente prevedendo opportunità differenziate per le diversetipologie di assegno (A,B,C, interi e ridotti).Alla scadenza del primo semestre, se le risorse disponibili non sono tali da garantire il rinnovo per isuccessivi 6 mesi, i contratti per gli assegni di cura di tipo B ridotto e C sono sospesi per massimo mesidue e rinnovati per i restanti mesi dell’anno.E’ data priorità, comunque, al rinnovo dei contratti dei gruppi “A” e “B interi”5.2.Contratti di nuova attivazioneDi norma, ogni primo contratto ha durata pari a sei mesi, salva la possibilità di definire un termine diverso(in eccesso o in difetto) quando la scelta sia motivata dal Piano di vita e di cura e comunque conscadenza non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui viene sottoscritto il contratto.Gli utenti, per i quali nell’ambito del Piano di vita e di cura è stato definito come strumento attivabilel'assegno di cura, saranno inseriti in una graduatoria generale il cui ordine è stabilito in baseall’attribuzione dei punteggi ottenuti cumulativamente, seguendo i seguenti criteri:- punteggio risultante sulla scheda BINA (breve indice di non autosufficienza, di seguito denominata“BINA semplice”) di valutazione della auto/non autosufficienza predisposta e già adottata dallaRegione Emilia Romagna,- punteggio risultante sulla scheda “BINA sociale” di valutazione della tipologia della rete familiare (incorso di definizione)La scheda BINA sociale è redatta dalla assistente sociale responsabile del caso ed approvata dalResponsabile del SAA distrettuale.Nelle more del perfezionamento della scheda “BINA sociale” e conseguente approvazione da parte delComitato di Distretto, si utilizzerà, in sostituzione di essa, la “scheda sociale” indicata al punto 4.2.A parità di punteggio l’ordine di priorità sarà dato dal maggiore punteggio ottenuto assegnando i seguentipunti:PuntiPriorità in caso di parità di punteggio40 Assenza di indennità di accompagno o analoga provvidenza20 Reddito annuale dell’anziano inferiore a € 10.000,00Il Comitato di Distretto annualmente definisce le risorse da destinare per la sottoscrizione dei nuovicontratti, che verranno stipulati seguendo la graduatoria fino al raggiungimento dell’importo assegnatoannualmente.Per il 2012 dette risorse sono determinate in € 100.000


La graduatoria sarà aggiornata 2 volte l'anno (gennaio, luglio) e deliberata dal Direttore di Distretto.La data di effettiva decorrenza dell’assegno di cura coincide con il primo giorno del semestre diriferimento della graduatoria deliberata per la concessione dei nuovi assegni di cura.6. Contenuto del “contratto”Rappresentano elementi necessari dell’accordo che debbono, quindi, essere indicati nel “contratto”:1) il programma assistenziale personalizzato e gli obiettivi da perseguire;2) le attività assistenziali che i destinatari del contributo si impegnano ad assicurare (tali attivitàdebbono rientrare tra quelle previste dalla tabella 1 della D.G.R. n. 2686/2004)3) le modalità, gli strumenti ed i tempi di verifica;4) la durata del “contratto”;5) l’entità del contributo (che sarà erogato con cadenza bimestrale);6) l’avvertenza che l’assegno di cura è ridotto dalla data di eventuale concessione dell’indennità diaccompagnamento o indennità analoga e che sono previste procedure per eventuali recuperi disomme di denaro indebitamente erogate, da attuare mediante riduzione nell’erogazionedell’assegno di cura nei mesi successivi e con modalità che tengano comunque conto dellecondizioni del nucleo familiare.Nel “contratto” deve essere contenuto l’esplicito impegno dei destinatari del contributo a:1) comunicare la data dell’eventuale riconoscimento di indennità di accompagnamento;2) comunicare significative variazioni del reddito familiare di riferimento, a prescindere dalla data discadenza della attestazione ISEE;3) partecipare a momenti di sostegno e/o aggiornamento organizzati dal Servizio Assistenza Anzianiper i familiari;Qualora il Piano Assistenziale Individualizzato venga assicurato anche mediante il ricorso ad assistentiprivate, nel “contratto” deve essere contenuto l’esplicito impegno dei destinatari del contributo a:• sottoscrivere con l’assistente privata un contratto di lavoro, comunicando in forma scrittal'eventuale cessazione dello stesso;• favorire la partecipazione dell’assistente familiare alle iniziative di aggiornamento e formazioneorganizzate dal sistema locale dei servizi socio-sanitari e dalla formazione professionale.7. Modalità, strumenti e tempi della verifica - ControlloIl responsabile del Caso risulta essere il costante riferimento della famiglia nella gestione complessivadell’anziano non autosufficiente, controlla l’attuazione del programma personalizzato di assistenza everifica l’espletamento degli impegni assunti dalla famiglia.Deve essere assicurata una verifica domiciliare almeno semestrale da parte del responsabile del casoche, se necessario, attiva una rivalutazione complessiva del caso, a cui può eventualmente seguire unariformulazione del programma assistenziale personalizzato con la sottoscrizione di un nuovo contratto, ein caso di inadempienze, la revoca del beneficio.8. Sospensione e RevocaIl contratto è sospeso :• in caso di decesso dell’anziano;• in caso di ricovero temporaneo in strutture residenziali (Case Protette, Residenze SanitarieAssistenziali, case albergo, case di riposo, ecc..);L'assegno di cura viene revocato qualora:1. sia accertato il non rispetto da parte del contraente degli impegni contrattuali con particolareattenzione alla puntuale realizzazione del piano assistenziale definito;2. vengano meno le condizioni previste dai limiti di reddito;3. l'anziano sia inserito a tempo indeterminato in struttura residenziale;


9. Limiti di reddito del nucleo per il diritto al contributoPer usufruire dell'assegno di cura la valutazione del reddito deve far riferimento all'Indicatore dellaSituazione Economica Equivalente (I.S.E.E) calcolato secondo quanto previsto dal D.L. 109/1998 esuccessive modifiche ed integrazioni. Tale indicatore, al fine della concessione dell'assegno di cura, ècostituito dalla situazione economica e patrimoniale del solo anziano beneficiario delle cure estratte daquelle del nucleo familiare di riferimento da rivalutare con periodicità annuale. La Regione Emilia-Romagna con determina del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociale adegua il limite dellaSituazione Economica Equivalente.10. RinvioPer quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle DD.GG.RR. n. 1377/99 e ss .mm ed int.,n. 2686/04, n 1206/2007 e loro eventuali modificazioni.11. AdeguamentoIl presente regolamento si intende automaticamente adeguato alle modifiche di carattere normativoeventualmente intervenute dopo la sua adozione.

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