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Linee guida per la riparazione e il rafforzamento - ReLUIS

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Interventi di ripristino o rinforzo delle connessioni tra elementi strutturali diversi (ad esempio trapareti murarie, tra pareti e travi o so<strong>la</strong>i, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti) ricadono inquesta categoria, in quanto comunque migliorano anche <strong>il</strong> comportamento globale del<strong>la</strong> struttura,partico<strong>la</strong>rmente rispetto alle azioni sismiche.”Gli interventi sugli elementi strutturali, condotti <strong>per</strong> conseguire un <strong>rafforzamento</strong> locale e nonuna semplice <strong>riparazione</strong>, saranno finalizzati ad eliminare le principali carenze strutturalidell’edificio, che danno luogo ai danni e ai meccanismi di col<strong>la</strong>sso che più frequentemente simanifestano <strong>per</strong> effetto dei terremoti e dunque a conseguire un maggiore livello di sicurezzadel<strong>la</strong> costruzione, nel rispetto di quanto specificato nel citato articolo 8.4.3 delle normetecniche.Pertanto non è richiesta l’analisi sismica dell’intera costruzione ma solo <strong>la</strong> valutazionedell’incremento di sicurezza, in termini di resistenza e/o di dutt<strong>il</strong>ità, del<strong>la</strong> parte strutturale sucui si interviene.Indirizzi <strong>per</strong> l’esecuzione degli interventi di cui all’Ordinanza del Presidente delconsiglio dei ministri n.3790 del 9.7.2009Paragrafo 3 - Obiettivi degli interventiGli obiettivi fondamentali da conseguire con gli interventi <strong>per</strong> i quali è prevista <strong>la</strong> co<strong>per</strong>turaeconomica ai sensi del decreto-legge 28 apr<strong>il</strong>e 2009, n. 39, convertito con modificazioni dal<strong>la</strong>legge 24 giugno 2009, n. 77 ed i limiti di applicazione dei presenti indirizzi sono definitinell’art. 1 comma 1 dell’OPCM 3790: “Allo scopo di consentire l’avvio delle o<strong>per</strong>azioni di<strong>riparazione</strong> o ricostruzione in favore delle popo<strong>la</strong>zioni le cui unità immob<strong>il</strong>iari ubicate neiterritori dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 39/2009, convertitocon modificazioni dal<strong>la</strong> legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno riportato danni tali da renderleinagib<strong>il</strong>i o distrutte (con esito di tipo E), è riconosciuto un contributo diretto <strong>per</strong> <strong>la</strong> co<strong>per</strong>turadegli oneri re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> <strong>riparazione</strong> con miglioramento sismico di edifici danneggiati o <strong>per</strong> <strong>la</strong>ricostruzione di edifici distrutti, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Commissariodelegato, dell’unità immob<strong>il</strong>iare adibita ad abitazione principale, ovvero <strong>per</strong> l’acquisto diuna nuova abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta tenuto contodell’adeguamento igienico sanitario e del<strong>la</strong> massima riduzione del rischio sismico.L’intervento di riduzione del rischio sismico deve assicurare un livello di sicurezzadell’edificio di cui fa parte l’unità immob<strong>il</strong>iare fino all’80% dell’adeguamento sismico. Ilmiglioramento sismico è ammesso a contributo solo nei casi in cui <strong>la</strong> struttura siadanneggiata oppure abbia un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello corrispondentead una struttura adeguata ai sensi delle “Norme tecniche delle costruzioni” approvate condecreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008. Nel caso in cui <strong>il</strong> livello disicurezza iniziale sia su<strong>per</strong>iore al 60% di quello corrispondente ad una struttura adeguata,potranno essere ammessi a contributo, entro tetti di spesa da stab<strong>il</strong>ire, interventi dimiglioramento finalizzati all’eliminazione di eventuali carenze locali”.Nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate o siano solo leggermente danneggiate(danni leggeri su meno di due terzi del<strong>la</strong> struttura, secondo <strong>la</strong> definizione del<strong>la</strong> schedaAeDES) ed <strong>il</strong> livello di sicurezza (da determinare mediante un'analisi riferita al<strong>la</strong> struttura6

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