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Monitoraggio della mobilità e del trasporto - Mobilità - Regione ...

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CAPITOLO 2 – IL CONTESTO ISTITUZIONALE E TERRITORIALEIl decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, orientato a promuove la concorrenza nei servizi pubblicilocali, compresi quelli ferroviari, prima esclusi, ha introdotto modifiche al decreto legge 13 agosto2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.Tali modificazioni, integrando e variando i precedenti riferimenti normativi, prevedono che leRegioni, entro scadenze stabilite, debbano organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali arilevanza economica - secondo precise procedure e ottemperando a preordinate condizioni -rimandando all’adozione di una “<strong>del</strong>ibera quadro” l’illustrazione <strong>del</strong>l’istruttoria compita, la cuiadozione è subordinata al preventivo parere <strong>del</strong>l’Autorità definita dallo stesso decreto.Il richiamato art. 4, <strong>del</strong> D.L. 138/11, convertito in L. 148/11, che conteneva elementi e riferimentirilevanti per consentire alla <strong>Regione</strong> Emilia-Romagna di procedere al graduale traghettamentodall’attuale affidamento dei servizi al nuovo affidamento, scaturente dalla già programmata nuovagara a evidenza pubblica, è stato integralmente abrogato dalla Corte Costituzionale.L’evoluzione <strong>del</strong> quadro normativo si attesta ora sostanzialmente: su quanto previsto dall’art. 3 bis<strong>del</strong>lo stesso D.L., unitamente ad alcuni articoli <strong>del</strong> D.L. 95 <strong>del</strong> 6/7/2012, aggiunti dalla legge diconversione; su quanto previsto dall’art. 37 <strong>del</strong> D.L. 201/11 (cd. “salva Italia”) convertito in L.214/11, che prevede l’istituzione <strong><strong>del</strong>la</strong> “Autorità di regolazione dei trasporti” (non ancora insediataal momento <strong><strong>del</strong>la</strong> stesura <strong><strong>del</strong>la</strong> presente relazione); su D.L. 95/12 (cd. “Spending review”)convertito in L. 135/12, relativamente a diversi aspetti finanziari; e, in particolare, sulla “Legge distabilità 2013”, la L. 228/12, che al comma 301 <strong>del</strong>l’art. 1 sostituisce l’art. 16 bis <strong>del</strong> D.L. 95/12,convertito con modificazioni dalla L. 135/12.Il nuovo art. 16 bis <strong>del</strong> D.L. 95/12 prevede l’istituzione di un unico (per gomma e ferro) Fondonazionale per il concorso finanziario <strong>del</strong>lo Stato agli oneri <strong>del</strong> <strong>trasporto</strong> pubblico e nuovicriteri per il suo riparto tra le Regioni. Si è ancora in attesa <strong>del</strong> preannunciato D.P.C.M., con ilquale, in maniera puntuale, verranno definiti tali criteri e le modalità di riparto e trasferimento <strong>del</strong>lerisorse alle Regioni. I criteri prevedono in particolare di tener conto <strong>del</strong> rapporto tra ricavi datraffico e costi dei servizi e devono essere finalizzati a incentivare le stesse Regioni arazionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi.La <strong>Regione</strong> Emilia-Romagna, che ha già provveduto nel 2008 ad affidare i servizi ferroviari dipropria competenza mediante gara, si trova ad essere una <strong>del</strong>le poche Regioni ancora con unContratto non definito in accordo diretto con l’impresa di <strong>trasporto</strong>, e l’unica ad avere messo ingioco l’intera sua offerta.Ai fini <strong>del</strong>l’avvio <strong><strong>del</strong>la</strong> nuova gara di affidamento dei servizi, le modifiche introdotte dalla L.R.20/11alla L.R. 30/90, recepiscono le prescrizioni di durata massima dei Contratti di Servizio previstidal Regolamento (CE) n. 1370 <strong>del</strong> 2007, portandoli a un periodo fisso di quindicennale conpossibilità di proroga di tale periodo in proporzione <strong>del</strong> 50% al verificarsi <strong>del</strong>le condizioni previstedallo stesso Regolamento. Tale modifica è stata finalizzata a favorire investimenti a lungo termineconsentendo segnatamente, tempi di ammortamento relativi all’acquisto di nuovo materialerotabile.Le modifiche introdotte alla L.R. 30/98 disciplinano anche il regime dei trasferimenti dei benipatrimoniali e <strong>del</strong> materiale rotabile funzionali alle attività operative, e viene sancita la separazionesocietaria <strong><strong>del</strong>la</strong> FER Srl, attraverso la creazione di due Società: la prima, a totale capitale pubblicoe prevalentemente regionale, cui affidare la gestione <strong>del</strong>l’infrastruttura, la seconda con funzioni eattività legate al servizio di <strong>trasporto</strong>.Alla FER Srl, società che gestirà la rete ferroviaria regionale viene attribuita anche la funzione distazione appaltante per l’affidamento dei servizi di <strong>trasporto</strong>. La scelta organizzativa di attribuirealla Società di gestione <strong><strong>del</strong>la</strong> rete la funzione di stazione appaltante è determinata dall’esigenza dirazionalizzare le risorse umane e materiali enfatizzando le specifiche professionalità. Restano dicompetenza regionale la programmazione e la progettazione dei servizi.28

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