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Norme tecniche di attuazione del PUT L.R. 35/87 - Comune di Piano ...

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Definizione <strong>del</strong>le superfetazioni.Si intendono per superfetazioni, oltre agli elementi <strong>di</strong> cui al precedente articolo 30:a) le aggiunte ad e<strong>di</strong>fici residenziali non autorizzate o comunque prive <strong>di</strong> valore architettonico,quali tettoie, depositi attrezzi, ricoveri per animali, servizi igienici esterni, baracche o prefabbricatiad uso <strong>di</strong> autorimessa;b) i capannoni ad uso artigianale o industriale e commerciale, nonché i depositi e magazzini ottenutime<strong>di</strong>ante la chiusura non autorizzata <strong>di</strong> tettoie o me<strong>di</strong>ante la copertura <strong>di</strong> aree cortilive.------------------------Art. 32Ristrutturazione degli e<strong>di</strong>fici.La ristrutturazione degli e<strong>di</strong>fici, ove è consentita, comprende oltre alle operazioni <strong>del</strong>lamanutenzione straor<strong>di</strong>naria (<strong>di</strong> cui al precedente art. 29), le operazioni <strong>di</strong> sostituzione parziale ototale <strong>del</strong>le strutture orizzontali (architravi, solai piani, coperture) con eventuali variazioni <strong>del</strong>lequote dei solai, nella misura strettamente necessaria a raggiungere le altezze minime interneregolamentari.------------------------Art. 33Adeguamento funzionale degli alloggi.L'adeguamento funzionale degli alloggi, ove consentito, deve eseguirsi secondo progetti dettagliatie qualificati culturalmente. L'aumento <strong>del</strong>le superfici utili consentite deve essere realizzato in mododa integrarsi spazialmente con la volumetria esistente, escludendosi in ogni caso la realizzazione <strong>di</strong>volumi aggiunti poggiati su pilastri in vista. I progetti devono documentare esaurientemente - anchecon fotografie - lo stato <strong>di</strong> fatto.Per la "zona territoriale 5" gli incrementi <strong>di</strong> superficie consentiti potranno realizzarsi purché noncomportino volumi con altezze superiori a 10,7 metri e <strong>di</strong>stacchi da e<strong>di</strong>fici prospicienti inferioriall'altezza <strong>del</strong> più alto fra i due e<strong>di</strong>fici, con un minimo assoluto <strong>di</strong> 5 metri.------------------------Art. 34Muri <strong>di</strong> sostegno dei terrazzamenti agricoli.

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