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DGC2013_47 idoneita alloggio - Comune di Modena

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1. PREMESSAL’attestazione <strong>di</strong> idoneità <strong>alloggio</strong> è una previsione della normativa collegata conl’immigrazione <strong>di</strong> persone straniere non comunitarie.Ad oggi non sono state emanate in<strong>di</strong>cazioni esplicative, nazionali o regionali, chedefiniscano compiutamente la attestazione <strong>di</strong> idoneità abitativa prevista.Negli anni è stata prevista come requisito per più procedure, collegate con la richiesta e/oil rinnovo del permesso <strong>di</strong> soggiorno.In particolare, oggi, l’idoneità dell’<strong>alloggio</strong> viene richiesta come attestazione sia perprocedure che riguardano il primo ingresso in Italia <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni stranieri non UE, sia perchi, pur essendo già presente sul territorio in modo regolare ed in possesso <strong>di</strong> un permesso<strong>di</strong> soggiorno per lavoro, deve sottoscrivere un contratto <strong>di</strong> lavoro, o per chi chiede ilpermesso <strong>di</strong> lungo periodo CE per sé e per i familiari a carico (il permesso <strong>di</strong> lungoperiodo CE è un permesso che consente <strong>di</strong> essere considerato citta<strong>di</strong>no stranieroregolarmente soggiornante su tutto il territorio dell’Unione Europea).Di fatto, l’attestazione <strong>di</strong> idoneità <strong>alloggio</strong> viene prevista fin dalla prima applicazione delTesto Unico sull’immigrazione, DLgs 286/98. Negli anni si è configurata anche comestrumento <strong>di</strong> governo delle modalità <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento dei citta<strong>di</strong>ni stranieri non comunitarisul territorio nazionale.Oltre al dato tecnico, che comunque non è mai stato chiarito dalle norme, emerge unacaratteristica ulteriore <strong>di</strong> questa attestazione, che fa riferimento a scelte che riguardanovalutazioni più complessive relative al fenomeno immigratorio dall’estero e al suogoverno all’interno del territorio nazionale.In particolare, occorre precisare e riflettere con attenzione sui significati che assumequesta attestazione rispetto ai <strong>di</strong>versi ambiti <strong>di</strong> applicazione, e sulle relative conseguenze.Una prima riflessione riguarda il <strong>di</strong>verso significato che l’attestazione assume, se applicataa procedure relative al primo ingresso in Italia o se applicata a procedure che riguardanocitta<strong>di</strong>ni stranieri già presenti sul territorio nazionale.Per quanto concerne i primi ingressi, l’attestazione <strong>di</strong> idoneità <strong>alloggio</strong> viene richiesta perle procedure relative al ricongiungimento familiare ed al primo ingresso per lavoro suchiamata nominale.In questo ambito l’attestazione assume il significato importante <strong>di</strong> strumento utile perprevenire situazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio abitativo coniugando, ad esempio, il <strong>di</strong>ritto alricongiungimento del proprio nucleo familiare col dovere <strong>di</strong> garantire allo stesso un<strong>alloggio</strong> adeguato (garanzia importante per facilitare un percorso <strong>di</strong> inserimentoall’interno <strong>di</strong> un processo <strong>di</strong> cambiamento complesso delle scelte <strong>di</strong> vita <strong>di</strong> una famiglia,tesa a prevenire l’esposizione dei familiari ricongiunti a situazioni iniziali <strong>di</strong> forte <strong>di</strong>sagioed emarginazione). Anche la <strong>di</strong>rettiva dell’Unione Europea 2003/86/CE, in materia <strong>di</strong>ricongiungimento familiare, prevede che le norme nazionali relative all’autorizzazione alricongiungimento possano prevedere la verifica della <strong>di</strong>sponibilità ( art. 7) <strong>di</strong> un “<strong>alloggio</strong>considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione, e che corrisponda allenorme generali <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> salubrità in vigore nello Stato membro interessato”.Analogamente la norma assegna il dovere <strong>di</strong> garantire una sistemazione idonea al datore <strong>di</strong>lavoro che fa la richiesta <strong>di</strong> primo ingresso per lavoro. Anche in questo caso la normaprevede che i datori <strong>di</strong> lavoro che sostengono l’ingresso in Italia <strong>di</strong> personale da impiegarenelle proprie attività siano responsabili anche nel garantire una con<strong>di</strong>zione abitativaadeguata.Questa attestazione assume invece <strong>di</strong>verse connotazioni quando applicata a citta<strong>di</strong>nistranieri già regolarmente presenti sul territorio nazionale.13

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