Le novità del codice di procedura civile ed altre disposizioni
Le novità del codice di procedura civile ed altre disposizioni
Le novità del codice di procedura civile ed altre disposizioni
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
or<strong>di</strong>na che la stessa, unitamente al parere <strong>del</strong> curatore e <strong>del</strong> comitato dei cre<strong>di</strong>torivenga comunicata ai cre<strong>di</strong>tori, specificando dove possono essere reperiti i datiper la sua valutazione <strong>ed</strong> informandoli che la mancata risposta sarà consideratacome voto favorevole. Nel m<strong>ed</strong>esimo provve<strong>di</strong>mento il giu<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>egato fissa untermine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i cre<strong>di</strong>toridevono far pervenire nella cancelleria <strong>del</strong> tribunale eventuali <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong><strong>di</strong>ssenso. In caso <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong> più proposte o se comunque nesopraggiunge una nuova, prima che il giu<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>egato or<strong>di</strong>ni lacomunicazione, il comitato dei cre<strong>di</strong>tori sceglie quella da sottoporreall’approvazione dei cre<strong>di</strong>tori; su richiesta <strong>del</strong> curatore, il giu<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>egato puòor<strong>di</strong>nare la comunicazione ai cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> una o <strong>di</strong> <strong>altre</strong> proposte, tra quelle nonscelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l’articolo 41, quarto comma.Qualora la proposta contenga con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>fferenziate per singole classi <strong>di</strong>cre<strong>di</strong>tori essa, prima <strong>di</strong> essere comunicata ai cre<strong>di</strong>tori, deve essere sottoposta, coni pareri <strong>di</strong> cui al primo e secondo comma, al giu<strong>di</strong>zio <strong>del</strong> tribunale che verifica ilcorretto utilizzo dei criteri <strong>di</strong> cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b)tenendo conto <strong>del</strong>la relazione resa ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 124, terzo comma.Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto <strong>del</strong>laproposta <strong>di</strong> concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno ilpotere <strong>di</strong> convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loroeventuale <strong>di</strong>ssenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato perconsentire l'espletamento <strong>del</strong>le pr<strong>ed</strong>ette assemblee.Art. 128 – APPROVAZIONE DEL CONCORDATO.Il concordato è approvato dai cre<strong>di</strong>tori che rappresentano la maggioranza deicre<strong>di</strong>ti ammessi al voto. Ove siano previste <strong>di</strong>verse classi <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori, ilconcordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggiornumero <strong>di</strong> classi.I cre<strong>di</strong>tori che non fanno pervenire il loro <strong>di</strong>ssenso nel termine fissato dal giu<strong>di</strong>ce<strong>del</strong>egato si ritengono consenzienti.La variazione <strong>del</strong> numero dei cre<strong>di</strong>tori ammessi o <strong>del</strong>l'ammontare dei singolicre<strong>di</strong>ti, che avvenga per effetto <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento emesso successivamentealla scadenza <strong>del</strong> termine fissato dal giu<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>egato per le votazioni, noninfluisce sul calcolo <strong>del</strong>la maggioranza.Quando il giu<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>egato <strong>di</strong>spone il voto su più proposte <strong>di</strong> concordato aisensi <strong>del</strong>l’articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, siconsidera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero <strong>di</strong>consensi a norma dei commi prec<strong>ed</strong>enti e, in caso <strong>di</strong> parità, la propostapresentata per prima.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICACIA DELLA TRASCRIZIONE DELLADOMANDA GIUDIZIALE, DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE E DELSEQUESTRO CONSERVATIVO26