12.07.2015 Views

Le novità del codice di procedura civile ed altre disposizioni

Le novità del codice di procedura civile ed altre disposizioni

Le novità del codice di procedura civile ed altre disposizioni

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

or<strong>di</strong>na che la stessa, unitamente al parere <strong>del</strong> curatore e <strong>del</strong> comitato dei cre<strong>di</strong>torivenga comunicata ai cre<strong>di</strong>tori, specificando dove possono essere reperiti i datiper la sua valutazione <strong>ed</strong> informandoli che la mancata risposta sarà consideratacome voto favorevole. Nel m<strong>ed</strong>esimo provve<strong>di</strong>mento il giu<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>egato fissa untermine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i cre<strong>di</strong>toridevono far pervenire nella cancelleria <strong>del</strong> tribunale eventuali <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong><strong>di</strong>ssenso. In caso <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong> più proposte o se comunque nesopraggiunge una nuova, prima che il giu<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>egato or<strong>di</strong>ni lacomunicazione, il comitato dei cre<strong>di</strong>tori sceglie quella da sottoporreall’approvazione dei cre<strong>di</strong>tori; su richiesta <strong>del</strong> curatore, il giu<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>egato puòor<strong>di</strong>nare la comunicazione ai cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> una o <strong>di</strong> <strong>altre</strong> proposte, tra quelle nonscelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l’articolo 41, quarto comma.Qualora la proposta contenga con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>fferenziate per singole classi <strong>di</strong>cre<strong>di</strong>tori essa, prima <strong>di</strong> essere comunicata ai cre<strong>di</strong>tori, deve essere sottoposta, coni pareri <strong>di</strong> cui al primo e secondo comma, al giu<strong>di</strong>zio <strong>del</strong> tribunale che verifica ilcorretto utilizzo dei criteri <strong>di</strong> cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b)tenendo conto <strong>del</strong>la relazione resa ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 124, terzo comma.Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto <strong>del</strong>laproposta <strong>di</strong> concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno ilpotere <strong>di</strong> convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loroeventuale <strong>di</strong>ssenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato perconsentire l'espletamento <strong>del</strong>le pr<strong>ed</strong>ette assemblee.Art. 128 – APPROVAZIONE DEL CONCORDATO.Il concordato è approvato dai cre<strong>di</strong>tori che rappresentano la maggioranza deicre<strong>di</strong>ti ammessi al voto. Ove siano previste <strong>di</strong>verse classi <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tori, ilconcordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggiornumero <strong>di</strong> classi.I cre<strong>di</strong>tori che non fanno pervenire il loro <strong>di</strong>ssenso nel termine fissato dal giu<strong>di</strong>ce<strong>del</strong>egato si ritengono consenzienti.La variazione <strong>del</strong> numero dei cre<strong>di</strong>tori ammessi o <strong>del</strong>l'ammontare dei singolicre<strong>di</strong>ti, che avvenga per effetto <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento emesso successivamentealla scadenza <strong>del</strong> termine fissato dal giu<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>egato per le votazioni, noninfluisce sul calcolo <strong>del</strong>la maggioranza.Quando il giu<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>egato <strong>di</strong>spone il voto su più proposte <strong>di</strong> concordato aisensi <strong>del</strong>l’articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, siconsidera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero <strong>di</strong>consensi a norma dei commi prec<strong>ed</strong>enti e, in caso <strong>di</strong> parità, la propostapresentata per prima.DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICACIA DELLA TRASCRIZIONE DELLADOMANDA GIUDIZIALE, DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE E DELSEQUESTRO CONSERVATIVO26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!