Le novità del codice di procedura civile ed altre disposizioni
Le novità del codice di procedura civile ed altre disposizioni
Le novità del codice di procedura civile ed altre disposizioni
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
«2 bis. Per i processi <strong>di</strong>nanzi alla Corte <strong>di</strong> cassazione, oltre al contributounificato, e dovuto un importo pari all’imposta fissa <strong>di</strong> registrazione deiprovve<strong>di</strong>menti giu<strong>di</strong>ziari»;(omissis)c) all’articolo 73 (R) è aggiunto, in fine, il seguente comma:«2 bis. I provve<strong>di</strong>menti <strong>del</strong>la Corte <strong>di</strong> cassazione sono esenti dall’obbligo <strong>del</strong>laregistrazione. (L)»MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE DIPROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIEArt. 23 – VIGILANZA SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI.Il presidente <strong>del</strong> tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione<strong>del</strong>la giustizia, gli incarichi siano equamente <strong>di</strong>stribuiti tra gli iscritti nell'albo inmodo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferitiincarichi in misura superiore al 10 per cento <strong>di</strong> quelli affidati dall'ufficio, egarantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza <strong>del</strong> conferimento degliincarichi anche a mezzo <strong>di</strong> strumenti informatici.Per l'attuazione <strong>di</strong> tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registroin cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono ei compensi liquidati da ciascun giu<strong>di</strong>ce.Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati alpresidente <strong>del</strong> tribunale presso il quale il consulente è iscritto.Il primo presidente <strong>del</strong>la corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primocomma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.Art. 81 bis – CALENDARIO DEL PROCESSO.Il giu<strong>di</strong>ce, quando provv<strong>ed</strong>e sulle richieste istruttorie, sentite le parti e tenutoconto <strong>del</strong>la natura, <strong>del</strong>l’urgenza e <strong>del</strong>la complessità <strong>del</strong>la causa, fissa ilcalendario <strong>del</strong> processo con l’in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong>le u<strong>di</strong>enze successive e degliincombenti che verranno espletati. I termini fissati nel calendario possonoessere prorogati, anche d’ufficio, quando sussistono gravi motivi sopravvenuti.La proroga deve essere richiesta dalle parti prima <strong>del</strong>la scadenza dei termini.Art. 103 bis – MODELLO DI TESTIMONIANZA.La testimonianza scritta è resa su <strong>di</strong> un modulo conforme al mo<strong>del</strong>lo approvatocon decreto <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>la giustizia, che in<strong>di</strong>vidua anche le istruzioni perla sua compilazione, da notificare unitamente al mo<strong>del</strong>lo. Il mo<strong>del</strong>lo,sottoscritto in ogni suo foglio dalla parte che ne ha curato la compilazione,deve contenere, oltre all’in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento e <strong>del</strong>l’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong>ammissione da parte <strong>del</strong> giu<strong>di</strong>ce proc<strong>ed</strong>ente, idonei spazi per l’inserimento<strong>del</strong>le complete generalità <strong>del</strong> testimone, <strong>del</strong>l’in<strong>di</strong>cazione <strong>del</strong>la sua residenza,<strong>del</strong> suo domicilio e, ove possibile, <strong>di</strong> un suo recapito telefonico. Deve <strong>altre</strong>sìcontenere l’ammonimento <strong>del</strong> testimone ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 251 <strong>del</strong> <strong>co<strong>di</strong>ce</strong> e22