Le novità del codice di procedura civile ed altre disposizioni
Le novità del codice di procedura civile ed altre disposizioni
Le novità del codice di procedura civile ed altre disposizioni
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art. 327 – DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE.In<strong>di</strong>pendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e larevocazione per i motivi in<strong>di</strong>cati nei nn. 4 e 5 <strong>del</strong>l'art. 395 non possono proporsidopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione <strong>del</strong>la sentenza.Questa <strong>di</strong>sposizione non si applica quando la parte contumace <strong>di</strong>mostra <strong>di</strong> nonaver avuto conoscenza <strong>del</strong> processo per nullità <strong>del</strong>la citazione o <strong>del</strong>lanotificazione <strong>di</strong> essa, e per nullità <strong>del</strong>la notificazione degli atti <strong>di</strong> cui all'art. 292.Art. 330 – LUOGO DI NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE.Se nell'atto <strong>di</strong> notificazione <strong>del</strong>la sentenza la parte ha <strong>di</strong>chiarato la sua residenzao eletto domicilio nella circoscrizione <strong>del</strong> giu<strong>di</strong>ce che l'ha pronunciata,l'impugnazione deve essere notificata nel luogo in<strong>di</strong>cato; altrimenti si notifica, aisensi <strong>del</strong>l’art. 170, presso il procuratore costituito o nella residenza <strong>di</strong>chiarata onel domicilio eletto per il giu<strong>di</strong>zio.L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionaticollettivamente e impersonalmente agli ere<strong>di</strong> <strong>del</strong>la parte defunta dopo lanotificazione <strong>del</strong>la sentenza.Quando manca la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> residenza o l'elezione <strong>di</strong> domicilio e, in ognicaso, dopo un anno dalla pubblicazione <strong>del</strong>la sentenza, l'impugnazione, se èancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 eseguenti.Art. 345 - DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE.Nel giu<strong>di</strong>zio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte,debbono essere <strong>di</strong>chiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsigli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonchéil risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.Non sono ammessi nuovi mezzi <strong>di</strong> prova e non possono essere prodotti nuovidocumenti, salvo che il collegio non li ritenga in<strong>di</strong>spensabili ai fini <strong>del</strong>ladecisione <strong>del</strong>la causa ovvero che la parte <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> non aver potuto proporli oprodurli nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> primo grado per causa ad essa non imputabile. Puòsempre deferirsi il giuramento decisorio.Art. 353 – RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE PER RAGIONI DIGIURISDIZIONE.Il giu<strong>di</strong>ce d'appello, se riforma la sentenza <strong>di</strong> primo grado <strong>di</strong>chiarando che ilgiu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario ha sulla causa la giuris<strong>di</strong>zione negata dal primo giu<strong>di</strong>ce,pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giu<strong>di</strong>ce.<strong>Le</strong> parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio <strong>di</strong> tre mesi dallanotificazione <strong>del</strong>la sentenza.Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione, il termine èinterrotto.14