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Tutti al lavoro per una PAC migliore - Confagricoltura Alessandria

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12Con la circolare n. 172 del 31 dicembre2010, dell’INPS ha rivisto la procedura dicostituzione e gestione della posizionecontributiva aziend<strong>al</strong>e dei datori di <strong>lavoro</strong> o<strong>per</strong>antisu più unità produttive, modificando e semplificandole regole previgenti.Le novità apportate d<strong>al</strong>l’Istituto previdenzi<strong>al</strong>e conla citata circolare rientrano nell’azione di semplificazionedegli adempimenti in materia di <strong>lavoro</strong>, cheha avuto inizio con introduzione del Libro Unico delLavoro (LUL), a seguito del qu<strong>al</strong>e sempre più datoridi <strong>lavoro</strong> – pur in presenza di più unità o<strong>per</strong>ative –tendono a gestire unitariamente gli adempimenti dipaghe e contributi, ivi compresi la predisposizionedei flussi informativi e l’effettuazione deiversamenti nei confronti degli enti previdenzi<strong>al</strong>i.La nuova procedura elaborata d<strong>al</strong>l’Istituto in materia diposizione contributiva si fonda, infatti, su due principi:1 – la posizione contributiva, costituita in occasione dell’iniziodi un’attività con dipendenti deve essere “unica”, anchequ<strong>al</strong>ora il datore di <strong>lavoro</strong> o<strong>per</strong>i su più unità o<strong>per</strong>ative (intese come“luoghi ove viene svolta in maniera stabile l’attività di uno o più dipendenti”).Su t<strong>al</strong>e posizione unica viene concentrata la gestione di tuttigli adempimenti nei confronti dell’Istituto, compresi quelli relativi<strong>al</strong>la futura costituzione di nuove unità o<strong>per</strong>ative;2 – l’a<strong>per</strong>tura della posizione contributiva unica avviene esclusivamentecon mod<strong>al</strong>ità telematica, attraverso <strong>al</strong> registro delle imprese,ovvero, nel solo caso di assunzione di lavoratori dipendentisuccessiva <strong>al</strong>l’avvio dell’attività dell’impresa, attraverso la ordinariaprocedura telematica di iscrizione disponibile nei servizi on-line dell’Istituto.Attraverso l’applicazione del principio della unicità della posizionecontributiva – v<strong>al</strong>ido <strong>per</strong> i datori di <strong>lavoro</strong> di tutti i settori produttivi,agricoltura compresa – viene, dunque, su<strong>per</strong>ato il precedente criteriodella competenza territori<strong>al</strong>e che comportava, <strong>per</strong> le aziende conunità produttive/fondi siti in più province, l’accensione di <strong>una</strong> plur<strong>al</strong>itàdi posizioni contributive.Con la circolare in commento si re<strong>al</strong>izza, dunque, un’importantesemplificazione <strong>per</strong> le aziende agricole o<strong>per</strong>anti su più fondi e/o sediubicati in province e/o comuni diversi, che non sono più tenute adaprire distinte posizioni aziend<strong>al</strong>i INPS, poiché unica è la posizionecontributiva, dell’azienda indipendentemente d<strong>al</strong> numero e d<strong>al</strong>l’ubicazionedei fondi.Ciò comporta, sul piano pratico, <strong>per</strong> i datori di <strong>lavoro</strong> agricolo cheoccupano o<strong>per</strong>ai su <strong>una</strong> plur<strong>al</strong>ità di fondi siti in più province, l’effettuazionedi <strong>una</strong> semplice variazione della DA (Unica) già presentatain sede di inizio attività, in caso di ulteriori fondi, aggiuntivi rispettoa quelli già denunciati, anche se ubicati in province e/o comuni diversi.marzo 2011Chiarimenti INPS sulla posizione contributiva unicaFanno eccezione <strong>al</strong>la regola della unicità della posizione contributiva<strong>al</strong>cune particolari fattispecie:– il datore di <strong>lavoro</strong> che, in relazione a particolari condizionisoggettive (codice “tipo ditta”), è tenuto <strong>al</strong> versamento dellacontribuzione INPS in misure differenziate (ad es. aziendaagricola condotta da coltivatore diretto che, oltre ad assumeremanodo<strong>per</strong>a <strong>per</strong> la coltivazione del fondo rispetto <strong>al</strong> qu<strong>al</strong>e èstato riconosciuto t<strong>al</strong>e, conduce <strong>al</strong>tro fondo in economia).In questi casi, il datore di <strong>lavoro</strong> è tenuto a presentare <strong>al</strong>l’INPS<strong>una</strong> DA <strong>per</strong> ogni “tipo ditta” e non può chiedere l’autorizzazione<strong>al</strong>l’accentramento degli adempimenti contributivi;– il datore di <strong>lavoro</strong> o<strong>per</strong>ante su più fondi,ancorché ubicati in comuni e/o province diversi,ognuno dei qu<strong>al</strong>i caratterizzato da autonomiagestion<strong>al</strong>e e o<strong>per</strong>ativa. Anche in questocaso, l’azienda è tenuta a presentare <strong>una</strong> DA <strong>per</strong> ognifondo o gruppo di fondi autonomamente organizzati ediretti; in t<strong>al</strong>e ipotesi è in ogni caso possibile chiedere <strong>al</strong>l’INPSl’autorizzazione <strong>al</strong>l’accentramento contributivo.Con riferimento <strong>al</strong>le posizioni contributive già esistenti, precisa chei datori di <strong>lavoro</strong> con <strong>una</strong> plur<strong>al</strong>ità di posizioni contributive, aventicaratteristiche omogenee tra loro, hanno la facoltà di chiedere l’autorizzazione<strong>al</strong>l’accentramento contributivo; l’accoglimento della richiestadi accentramento e la conseguente chiusura delle posizionioggetto della richiesta è subordinata <strong>al</strong>la verifica da parte dell’Istitutodell’esistenza di eventu<strong>al</strong>i proprie situazioni creditizie con riferimento<strong>al</strong>la posizione contributiva da accentrare.VARIAZIONE FASCE CONTRIBUTIVESi informano tutti gli associati che rivestono la qu<strong>al</strong>ifica di “ColtivatoriDiretti” e/o “Imprenditori Agricoli” che i medesimi pagano ipropri contributi previdenzi<strong>al</strong>i sulla base della quantità di redditoagrario che risulta dai terreni coltivati, d<strong>al</strong> qu<strong>al</strong>e ne consegue la fasciacontributiva di appartenenza (1^ - 2^ - 3^ - 4^ fascia).Pertanto, si ricorda ancora che ogni qu<strong>al</strong>volta si modifica la su<strong>per</strong>ficieaziend<strong>al</strong>e coltivabile e, di conseguenza, la quantità di reddito agrario, siain aumento (con acquisti e/o affitti) sia in diminuzione (con vendite e/o rilascioterreni affittati), è necessario aggiornare la dichiarazione aziend<strong>al</strong>e(modello CD1 Var) presso l’Inps. Il mancato aggiornamento dei dati “inaumento” potrebbe comportare l’incremento di fascia e in caso di controllil’Inps procederà <strong>al</strong> recu<strong>per</strong>o dei contributi d<strong>al</strong> momento in cui èsorta la variazione e comunque non oltre i cinque anni precedenti conle relative maggiorazioni (sanzioni più interessi).Al fine di evitare spiacevoli sorprese, si consiglia gli associatidi passare nei nostri uffici <strong>per</strong> le verifiche del caso.Restiani

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