CCNL di <strong>comparto</strong>.9. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizionecontinuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativisettimanali che ricadano all’interno <strong>dei</strong> periodi stessi. Tale modalità dicomputo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, quando idiversi periodi di assenza non siano intervallati dalla ripresa <strong>del</strong> lavoro.10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 <strong>del</strong> D.Lgs.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive, rispetto a quelle previste dalcomma 1 <strong>del</strong>lo stesso art. 39, possono essere utilizzate anche dal padre.ART. 32CONGEDI PER MOTIVI DI FAMIGLIA E DI STUDIO(modificato dagli artt. 8 e 11 CCNL 13.5.2003, integrato dall’art. 10 CCNL 27.1.2005e sostituito in parte dall’art. 23 CCNL 27.1.2005)1. Il dipendente può chiedere, per documentati e gravi motivi familiari o perdocumentati motivi di studio, un periodo di congedo continuativo ofrazionato, non superiore a due anni, in conformità a quanto dispostodall’articolo 4, commi 2 e 4, <strong>del</strong>la legge n. 53/2000.2. I periodi di congedo di cui al comma 1 non si cumulano con le assenze permalattia previste dalle <strong>vigenti</strong> disposizioni contrattuali.3. Ai sensi degli artt. 5 e 6 <strong>del</strong>la L.53/2000, ai lavoratori, con anzianità diservizio di almeno cinque anni presso la stessa Amministrazione, possonoessere concessi, a richiesta, congedi per la formazione nella misurapercentuale annua complessiva <strong>del</strong> 10 % <strong>del</strong> personale in servizio, presenteal 31 dicembre di ciascun anno, con rapporto di lavoro a tempoindeterminato, con arrotondamento all’unità superiore.4. I lavoratori, che intendono usufruire <strong>dei</strong> congedi di cui al comma 3 e inpossesso <strong>del</strong>la prescritta anzianità, devono presentare all’Amministrazionedi appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione<strong>del</strong>l’attività formativa che intendono svolgere, <strong>del</strong>la data di inizio e <strong>del</strong>ladurata prevista <strong>del</strong>la stessa. Tale domanda deve essere presentata, dinorma, almeno trenta giorni prima <strong>del</strong>l’inizio <strong>del</strong>le attività formative. Lacontrattazione integrativa stabilirà le procedure di accoglimento <strong>del</strong>ledomande.5. L’Amministrazione può differire la fruizione <strong>del</strong> congedo fino ad un51
massimo di sei mesi al fine di contemperare le esigenze organizzative degliuffici con l’interesse formativo <strong>del</strong> lavoratore, qualora la concessione <strong>del</strong>congedo stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità <strong>del</strong>servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 4.6. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo permalattia può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo, condiritto di priorità.7. Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente articolocompete anche al lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto un periodo dicongedo ai sensi <strong>del</strong>l’art. 4, comma 2, <strong>del</strong>la legge n. 53/2000.(L’art. 11 CCNL 13.5.2003 disciplina il diritto allo studio, prima previstodall’art. 32, comma 4 CCNL 9.8.2000)Art. 11 CCNL 13.5.2005 - DIRITTO ALLO STUDIO1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmatedall’amministrazione o previste dal precedente art. 8 - permessi straordinariretribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limitemassimo <strong>del</strong> 3% <strong>del</strong> personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascunaamministrazione all’inizio <strong>del</strong>l’anno, con arrotondamento all’unità superiore.2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsidestinati al conseguimento di titoli di studio <strong>universita</strong>ri, post-<strong>universita</strong>ri, discuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale,statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio dititoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamentopubblico e per sostenere i relativi esami e per la preparazione <strong>del</strong>l’esame finale.3. Il personale interessato ai corsi, anche nel caso in cui il conseguimento <strong>del</strong> titolopreveda un tirocinio, ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolinola frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essereobbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi odi riposo settimanale.4. Qualora il numero <strong>del</strong>le richieste superi il limite massimo di cui al comma 1, lapriorità per la concessione <strong>dei</strong> permessi viene stabilita dalla contrattazioneintegrativa, fermo restando che la precedenza è accordata, nell’ordine, aidipendenti che frequentino corsi di studio <strong>del</strong>la scuola media inferiore, <strong>del</strong>la52
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