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testo coordinato dei vigenti ccnl del comparto universita - Uilpa-Ur

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3. Ove sussistano improrogabili esigenze organizzative che non consentano lafruizione di detti riposi entro il periodo suddetto, le ore di lavoro straordinariosaranno retribuite.4. E’ ammesso il recupero con le modalità di cui al comma 1 <strong>dei</strong> periodi dipermanenza in servizio dovuti a cause impreviste indipendenti dalla volontà<strong>del</strong> personale e che derivino da causa stimata di forza maggiore dall’Amministrazione.ART. 28FERIE, FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONOE RECUPERO FESTIVITÀ SOPPRESSE1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferieretribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione,esclusi i compensi previsti per prestazioni di lavoro straordinario e quellicollegati ad effettive prestazioni di servizio.2. La durata <strong>del</strong>le ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi <strong>del</strong>le due giornatepreviste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), <strong>del</strong>la legge 23 dicembre 1977, n. 937.3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione <strong>del</strong> presente contratto hanno diritto a 30giorni lavorativi di ferie comprensivi <strong>del</strong>le due giornate previste dal comma 2.4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferieprevisti nel comma 2.5. In caso di distribuzione <strong>del</strong>l’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, ilsabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi <strong>dei</strong>commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi <strong>del</strong>le duegiornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), <strong>del</strong>la legge 23 dicembre1977, n. 937.6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’annosolare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. Èaltresì considerata giorno festivo la ricorrenza <strong>del</strong> Santo Patrono <strong>del</strong>la località incui il dipendente presta servizio, purchè ricadente in giorno lavorativo.7. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata <strong>del</strong>le ferie èdeterminata in proporzione <strong>dei</strong> dodicesimi di servizio prestato. La frazione dimese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.46

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