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testo coordinato dei vigenti ccnl del comparto universita - Uilpa-Ur

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efficacia <strong>dei</strong> servizi, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzionidi lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativiche portano all’autofinanziamento.6. L’orario di lavoro massimo giornaliero, salva diversa disciplina riferita aparticolari tipologie di prestazione professionale, è di 9 ore.7. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratoredeve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui duratasono stabilite dai contratti collettivi integrativi, ai fini <strong>del</strong> recupero <strong>del</strong>leenergie psico-fisiche e <strong>del</strong>la eventuale consumazione <strong>del</strong> pasto anche al finedi attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.8. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in difetto di disciplina collettivaintegrativa che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, allavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tral’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiorea dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto <strong>del</strong>le esigenze tecniche<strong>del</strong> processo lavorativo, come previsto dal d. lgs. 8.4.2003, n. 66.ART. 26LAVORO NOTTURNO(sostituito dall’art. 8 CCNL 27.1.2005)1. Si intende per lavoro notturno l’attività svolta nel corso di un periodo dialmeno sette ore consecutive ricomprese nell’intervallo fra le ventiquattro ele cinque <strong>del</strong> mattino successivo.2. E’ considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoronotturno in via non eccezionale per almeno tre ore nell’intervallo di temposopra indicato e per un minimo di sessanta giorni lavorativi all’anno.3. I lavoratori notturni devono essere sottoposti :• a cura e a spese <strong>del</strong> datore di lavoro a visita medica preventiva allo scopodi constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno cui sonoadibiti;• ad accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il lorostato di salute;• ad accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili conil lavoro notturno.4. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall’accerta-44

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