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testo coordinato dei vigenti ccnl del comparto universita - Uilpa-Ur

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• l’indicazione nominativa <strong>del</strong> dipendente sostituito• le motivazioni <strong>del</strong>la attribuzione• il possesso degli eventuali titoli professionali necessari• l’esplicita quantificazione <strong>del</strong>la differenza economica da corrispondere,sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoriasuperiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate.4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenentialla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi<strong>del</strong>l’art. 56 citato e <strong>del</strong> presente articolo, a meno che questi compiti, integrati conquelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti diautonomia e responsabilità propri <strong>del</strong>la categoria superiore.5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previstodall’art. 56, comma 5, <strong>del</strong> D. Lgs. n. 29/1993, al lavoratore è corrisposta ladifferenza di trattamento economico con la categoria superiore.6. La disciplina sulle mansioni superiori, dettata dall’art. 56 <strong>del</strong> D. Lgs. n. 29/1993,come integrata dal presente articolo, entra in vigore dalla data di sottoscrizionedefinitiva <strong>del</strong> presente CCNL.7. Alle mansioni superiori conferite antecedentemente alla data di sottoscrizionedefinitiva <strong>del</strong> presente CCNL con atto scritto e formale <strong>del</strong> soggetto competentesecondo l’ordinamento proprio di ciascuna Amministrazione e in corso allapredetta data non si applica la disciplina di cui al comma 6.8. Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente <strong>del</strong>l’art. 24 <strong>del</strong>Ccnl 9 agosto 2000 cessano comunque di produrre effetti dalla data disottoscrizione definitiva <strong>del</strong> Ccnl 2002-2005.ART. 25ORARIO DI LAVORO(comma 7 sostituito dall’art. 7 CCNL 27.1.2005; l’art. 7 CCNL 27.1.2005aggiunge il comma 8; l’art. 12 CCNL 27.1.2005 aggiunge la lettera f al comma 3))1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddivisodall’Amministrazione in cinque giorni settimanali, con una pianificazione <strong>dei</strong>rientri che consenta la fruizione <strong>dei</strong> servizi, da parte degli utenti, nelle orepomeridiane e che, comunque, assicuri l’ottimale funzionamento <strong>del</strong>le strutture.2. L’articolazione <strong>del</strong>l’orario di servizio è determinata dai dirigenti responsabili e,negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine <strong>del</strong>la armonizzazione <strong>del</strong>losvolgimento <strong>dei</strong> servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti,42

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