2. Possono essere attivate, anche a richiesta <strong>dei</strong> soggetti sindacali di cui all’articolo9, forme di monitoraggio e proposta sull’utilizzo degli istituti di flessibilità,assicurando, a tal fine, la programmazione di due incontri ogni anno.CAPO III - STRUTTURA DEL RAPPORTO DI LAVOROART. 24MANSIONI DEL LAVORATORE(comma 8 modificato all’art. 16 CCNL 13.5.2003)1. Il presente articolo integra la disciplina <strong>del</strong>le mansioni previste dall’art. 56,commi 2, 3 e 4, <strong>del</strong> D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per la parte demandata allacontrattazione.2. Ai fini <strong>del</strong>la mobilità orizzontale disciplinata dall’art. 56, comma 1, <strong>del</strong> D.Lgs.n. 29/93, l’equivalenza <strong>del</strong>le mansioni va valutata dal punto di vista <strong>del</strong>laprofessionalità comunque acquisita dal lavoratore. L’esercizio da parte<strong>del</strong>l’Amministrazione <strong>del</strong> potere di variare unilateralmente le mansioni deveessere giustificato da ragioni di servizio e non può, comunque, pregiudicare laposizione economica <strong>del</strong> lavoratore. Lo spostamento a mansioni incluse nellastessa categoria non equivalenti nel senso sopra indicato può avvenire solo sel’Amministrazione si fa carico <strong>dei</strong> necessari interventi formativi e con ilconsenso <strong>del</strong> lavoratore. I lavoratori possono chiedere di essere inseriti in areadiversa da quella di appartenenza, a parità di retribuzione; la richiesta vienevalutata dall’Amministrazione in rapporto alle proprie esigenze organizzative,sulla base <strong>del</strong>le quali potrà trovare accoglimento, anche tenendo conto <strong>del</strong>lemansioni di pari contenuto professionale esplicate nell’area per la quale sieffettua richiesta.3. Ai fini <strong>del</strong>la mobilità verticale temporanea disciplinata dai commi 2, 3, 4 e 5 <strong>del</strong>sopra citato art. 56, sono considerate superiori le mansioni incluse nellacategoria superiore a quella ricoperta: il conferimento temporaneo di mansionisuperiori può avvenire solo nelle ipotesi previste dal comma 2 <strong>del</strong>lo stesso art.56, deve essere comunicato per iscritto al dipendente interessato, mediante leprocedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti,sulla base di criteri precostituiti, coerenti con l’organizzazione, che tenganoconto <strong>dei</strong> contenuti professionali <strong>del</strong>le mansioni da attribuire e oggetto diconsultazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9 <strong>del</strong> presente CCNL. Ilprovvedimento con cui le mansioni vengono affidate deve contenereesplicitamente:41
• l’indicazione nominativa <strong>del</strong> dipendente sostituito• le motivazioni <strong>del</strong>la attribuzione• il possesso degli eventuali titoli professionali necessari• l’esplicita quantificazione <strong>del</strong>la differenza economica da corrispondere,sull’intero trattamento stipendiale e accessorio previsto per la categoriasuperiore, rapportata al periodo per cui le mansioni sono affidate.4. L’attribuzione di singoli compiti propri di posizioni professionali appartenentialla categoria superiore non comporta svolgimento di mansioni superiori ai sensi<strong>del</strong>l’art. 56 citato e <strong>del</strong> presente articolo, a meno che questi compiti, integrati conquelli che rimangono assegnati al dipendente, non realizzino i requisiti diautonomia e responsabilità propri <strong>del</strong>la categoria superiore.5. In caso di affidamento formale di mansioni superiori ovvero nel caso previstodall’art. 56, comma 5, <strong>del</strong> D. Lgs. n. 29/1993, al lavoratore è corrisposta ladifferenza di trattamento economico con la categoria superiore.6. La disciplina sulle mansioni superiori, dettata dall’art. 56 <strong>del</strong> D. Lgs. n. 29/1993,come integrata dal presente articolo, entra in vigore dalla data di sottoscrizionedefinitiva <strong>del</strong> presente CCNL.7. Alle mansioni superiori conferite antecedentemente alla data di sottoscrizionedefinitiva <strong>del</strong> presente CCNL con atto scritto e formale <strong>del</strong> soggetto competentesecondo l’ordinamento proprio di ciascuna Amministrazione e in corso allapredetta data non si applica la disciplina di cui al comma 6.8. Le assegnazioni a mansioni superiori di cui al comma precedente <strong>del</strong>l’art. 24 <strong>del</strong>Ccnl 9 agosto 2000 cessano comunque di produrre effetti dalla data disottoscrizione definitiva <strong>del</strong> Ccnl 2002-2005.ART. 25ORARIO DI LAVORO(comma 7 sostituito dall’art. 7 CCNL 27.1.2005; l’art. 7 CCNL 27.1.2005aggiunge il comma 8; l’art. 12 CCNL 27.1.2005 aggiunge la lettera f al comma 3))1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è di norma suddivisodall’Amministrazione in cinque giorni settimanali, con una pianificazione <strong>dei</strong>rientri che consenta la fruizione <strong>dei</strong> servizi, da parte degli utenti, nelle orepomeridiane e che, comunque, assicuri l’ottimale funzionamento <strong>del</strong>le strutture.2. L’articolazione <strong>del</strong>l’orario di servizio è determinata dai dirigenti responsabili e,negli atenei, dai direttori amministrativi, al fine <strong>del</strong>la armonizzazione <strong>del</strong>losvolgimento <strong>dei</strong> servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti,42
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