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testo coordinato dei vigenti ccnl del comparto universita - Uilpa-Ur

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4. I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipinoa programmi o a progetti di produttività presso l’amministrazione, hanno titoloa partecipare all’erogazione <strong>dei</strong> connessi trattamenti economici accessori. Lacontrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione alle caratteristicheorganizzative <strong>del</strong>le amministrazioni, determina specifiche condizioni, criteri emodalità per la corresponsione di tali trattamenti accessori.5. Le amministrazioni provvedono alla tempestiva informazione e consultazione<strong>dei</strong> soggetti sindacali di cui all’art. 9 sul numero, sui motivi, sul contenuto,anche economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e suirelativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza, le amministrazioniforniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giornisuccessivi alla stipulazione <strong>dei</strong> contratti di fornitura, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 7, comma4, punto a) <strong>del</strong>la legge 24 giugno 1997, n. 196.6. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a partecipare,presso l’Amministrazione utilizzatrice, alle assemblee, indette dai soggettisindacali di cui all’art. 10 <strong>del</strong>l’accordo collettivo quadro in materia di aspettativee permessi sindacali <strong>del</strong> 7.8.1998, che riguardino la generalità <strong>dei</strong> dipendenti. Ilavoratori utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo <strong>del</strong>leimprese di fornitura di lavoro temporaneo.7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai soggettisindacali di cui all’art. 9 e all’A.RA.N. informazioni sull’andamento aconsuntivo, nell’anno precedente, <strong>del</strong> numero, <strong>dei</strong> motivi, <strong>del</strong>la durata e deglioneri <strong>dei</strong> contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati.ART. 22CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO1. In apposita sequenza contrattuale, da attivare entro 6 mesi dalla sottoscrizionedefinitiva <strong>del</strong> presente CCNL, le parti firmatarie definiranno la disciplinacontrattuale <strong>del</strong> contratto di formazione e lavoro.ART. 23FORME CONTRATTUALI FLESSIBILI DI LAVORO1. In coerenza con le proprie esigenze istituzionali ed in un quadro di trasparenzagestionale, le amministrazioni perseguiranno l’obiettivo <strong>del</strong>la maggiorepossibile razionalizzazione <strong>del</strong>l’uso degli istituti di flessibilità <strong>del</strong> lavoro di cuiall’art. 36, comma 7, <strong>del</strong> D. Lgs. n. 29/1993 con riferimento ai fini, ai contenutied alle modalità di applicazione di ciascun istituto.40

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