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Allegato A pdf - Provincia di Monza e della Brianza

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ALLEGATO ADETERMINAZIONI IN MERITO ALLE SESSIONI D’ESAME A CONCLUSIONEDEI PERCORSI DI QUALIFICA E DI DIPLOMADI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALEPREMESSALe presenti in<strong>di</strong>cazioni si riferiscono agli esami conclusivi dei percorsi <strong>di</strong> Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)finalizzati al rilascio <strong>di</strong> Qualifiche e Diplomi Professionali attivati dalle Istituzioni formative e dalle Istituzioni scolastiche aisensi dell’Accordo quadro 28 giugno 2003, dell’Intesa siglata tra Regione Lombar<strong>di</strong>a e MIUR in data 16 marzo 2009, deirelativi Accor<strong>di</strong> territoriali attuativi nonché del Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010.La regolamentazione <strong>di</strong> riferimento è data dalle cosiddette “Procedure” per l’avvio e lo svolgimento delle attività formativedei Soggetti accre<strong>di</strong>tati al Sistema <strong>di</strong> IeFP, allegato A) del DDUO n. 9837/08.Per i percorsi triennali attivati antecedentemente all’anno scolastico 2010-11 <strong>di</strong> prima attuazione <strong>della</strong> messa a regime delsistema <strong>di</strong> IeFP <strong>di</strong> secondo ciclo ai sensi dell’art. 27, c. 2 del DLgs n. 226/05, permangono alcune <strong>di</strong>fferenze proceduralidovute alla <strong>di</strong>versa specifica normativa regionale e statale <strong>di</strong> riferimento per le Istituzioni Formative e le IstituzioniScolastiche.A tale riguardo si ricorda, in particolare, che per i percorsi triennali attivati presso gli Istituti Professionali Stataliantecedentemente all’entrata in vigore del DPR n. 87/2010, l’esame rimane ancora finalizzato al conseguimento <strong>di</strong> dueQualifiche: statale, relativa all’or<strong>di</strong>namento dello specifico percorso scolastico, e regionale con vali<strong>di</strong>tà nazionale, conspecifica denominazione derivata dalla validazione dei progetti. Negli Istituti Professionali, possono ottenere la Qualificaregionale gli alunni che hanno superato l’esame <strong>di</strong> Qualifica previsto dalla normativa statale. Negli Istituti Tecnici, invece,l’esame <strong>di</strong> Qualifica è finalizzato al conseguimento <strong>della</strong> sola Qualifica regionale; conseguentemente gli esami siconformeranno alla normativa regionale sia per quanto riguarda la composizione <strong>della</strong> Commissione, sia per quantoriguarda le procedure, per le modalità <strong>di</strong> ammissione e <strong>di</strong> scrutinio e per la data <strong>della</strong> prova centralizzata. Per quantoconcerne il rilascio <strong>della</strong> Qualifica statale <strong>di</strong> Istruzione Professionale, gli esami si conformeranno alla relativa normativa.1. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE PROVE FINALI1.1. CANDIDATI INTERNIAlle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano concluso il percorso formativo, con frequenza <strong>di</strong> almenoil 75% <strong>della</strong> durata complessiva dell’ultima annualità tenuto conto anche degli eventuali cre<strong>di</strong>ti formativi.Possono essere ammessi altresì allievi che, pur non avendo raggiunto il 75% <strong>della</strong> frequenza a causa <strong>di</strong> specifichemotivazioni, hanno raggiunto a giu<strong>di</strong>zio dell’équipe dei docenti/consiglio <strong>di</strong> classe gli esiti <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui agliObiettivi Specifici <strong>di</strong> Appren<strong>di</strong>mento (O.S.A.), come in<strong>di</strong>viduati nei decreti n. 3618 del 10 aprile 2007 relativamente allequalifiche e n. 1544 del 22 febbraio 2010 relativamente ai <strong>di</strong>plomi.Ai sensi <strong>della</strong> DGR 6563/2008 le specifiche e documentate motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravisituazioni famigliari, provve<strong>di</strong>menti restrittivi dell’Autorità giu<strong>di</strong>ziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi edocumentati motivi.


Possono altresì essere ammessi gli alunni che hanno frequentato regolarmente nell’anno formativo precedente analogopercorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa <strong>di</strong> gravi e giustificati motivi riconosciutidalla Commissione dell’anno <strong>di</strong> riferimento.Il raggiungimento degli esiti <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento è attestato dall’equipe dei docenti/consiglio <strong>di</strong> classe anche sulla base deicre<strong>di</strong>ti formativi, delle acquisizioni realizzate dall’allievo in contesti non formali ed informali, del Portfolio (laddoveprevisto) e si traduce in un cre<strong>di</strong>to formativo complessivo determinato in un punteggio <strong>di</strong> minimo 18 e massimo 30 puntisu 100.La valutazione <strong>di</strong> ammissione e la conseguente determinazione del cre<strong>di</strong>to si riferiscono non alle singole annualità, bensìal risultato complessivamente ottenuto nell’intera triennalità, in termini <strong>di</strong> competenze acquisite.1.2. CANDIDATI ESTERNIFermo restando l’assolvimento del <strong>di</strong>ritto-dovere i can<strong>di</strong>dati privatisti possono essere ammessi alle prove finali deipercorsi <strong>di</strong> Istruzione e Formazione Professionale, ai sensi <strong>della</strong> Legge Regionale n.19/07, all’art. 20, comma 4.Il Dduo n. 9837 del 12/09/2008 prevede che i soggetti interessati a partecipare alle prove finali da privatisti debbanopresentare specifica domanda all’Ufficio competente nei limiti temporali dallo stesso stabiliti. In relazione a ciò si precisache per Ufficio competente si intende la <strong>Provincia</strong> sia per quanto attiene le prove <strong>di</strong> Qualifica che <strong>di</strong> Diploma regionale.La domanda deve essere coerente con gli elementi minimi previsti dal punto 4.1.4. "Criteri e modalità <strong>di</strong> ammissionedegli alunni" del DDUO n. 9837 del 12/9/2008, compresa l’in<strong>di</strong>cazione <strong>della</strong> preferenza <strong>della</strong>/e Istituzione/i sede <strong>di</strong>esame, per un numero massimo <strong>di</strong> tre preferenze nell’ambito delle Istituzioni formative localizzate in una sola <strong>Provincia</strong>.Per l’ammissione alle prove finali <strong>di</strong> Diploma regionale è necessario il possesso <strong>di</strong> una Qualifica coerente con il percorso <strong>di</strong>IV annualità prescelto, secondo quanto previsto dal Dduo n. 1190 del 12/02/2010.Ad ogni can<strong>di</strong>dato privatista l’ente <strong>di</strong> formazione accettante deve somministrare un test <strong>di</strong> ammissione relativo al piano<strong>di</strong> stu<strong>di</strong> dell’intero triennio per la Qualifica e relativo al piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> del quarto anno per il Diploma, per verificarel’eventuale ammissione e attribuire il punteggio <strong>di</strong> presentazione alle prove finali. La soglia minima <strong>di</strong> ammissione èdeterminata in punti 18 e quella massima in 30.Relativamente agli esami per acconciatore ed estetista si sottolinea che l’attestato finale sia <strong>di</strong> terzo che <strong>di</strong>quarto anno non costituisce titolo abilitante, ai sensi rispettivamente <strong>della</strong> Legge 174/2005 e <strong>della</strong> Legge 1/1990.2. COMMISSIONI ESAMINATRICI2.1. SEDE, NOMINA PRESIDENTI, ESPERTIAi fini dell’in<strong>di</strong>viduazione dei Presidenti, le Province possono utilizzare i nominativi presenti nell’elenco regionaleopportunamente integrato dagli elenchi provinciali anche aggiornati.I presidenti <strong>di</strong> Commissione, in<strong>di</strong>viduati dalla <strong>Provincia</strong> territorialmente competente, sono formalmente nominati dallaRegione.Per gli Istituti Professionali <strong>di</strong> Stato che hanno le prove finali finalizzate al conseguimento <strong>della</strong> Qualifica sia <strong>di</strong> istruzioneprofessionale sia <strong>di</strong> IFP regionale con vali<strong>di</strong>tà nazionale, l’in<strong>di</strong>viduazione dei Presidenti è fatta dall’Ufficio ScolasticoRegionale per la Lombar<strong>di</strong>a; lo stesso avviene per gli Istituti Tecnici aderenti alla sperimentazione.Per gli Istituti Professionali, l’esperto ex O.M. 90/01 è nominato da Regione Lombar<strong>di</strong>a in qualità <strong>di</strong> Presidente <strong>della</strong>Commissione regionale, composta inoltre da tre membri del Consiglio <strong>di</strong> classe. Il Presidente, così come gli altricomponenti designati dall’Istituto come membri <strong>della</strong> Commissione regionale, partecipa a tutte le fasi dell’esame finalizzatoal rilascio <strong>della</strong> Qualifica statale, acquisendo gli elementi <strong>di</strong> conoscenza utili alla valutazione dei can<strong>di</strong>dati. Conclusi gliesami <strong>di</strong> Qualifica statale, si inse<strong>di</strong>a la Commissione per il rilascio <strong>della</strong> Qualifica regionale, costituita secondo quantodefinito dalla specifica regolamentazione regionale, <strong>di</strong> cui al Dduo n. 9837/08.


Le nomine dei Presidenti <strong>di</strong> Commissione verranno comunicate dalla Regione alle Istituzioni Scolastiche e Formative e perconoscenza alle Province.La data <strong>della</strong> prova centralizzata è fissata da Regione Lombar<strong>di</strong>a ogni anno. L’inse<strong>di</strong>amento delle Commissioni e ilcalendario delle altre prove d’esame sono stabiliti dalle Istituzioni Scolastiche e formative, in accordo con le Province.Per quanto riguarda la costituzione, la composizione e la vali<strong>di</strong>tà <strong>della</strong> Commissione si rimanda a quanto stabilito al punto4.1.1. del DDUO n. 9837/08.Su iniziativa degli Enti <strong>di</strong> formazione, le commissioni potranno essere integrate con la presenza <strong>di</strong> esperti delle areeprofessionali caratterizzanti i percorsi oggetto delle Prove <strong>di</strong> accertamento finale, <strong>di</strong> cui al sopra citato punto 4.1.1. delDDUO n. 9837/08, tali esperti, in numero massimo <strong>di</strong> due, sono designati, uno per parte, dalle Associazioni sindacali edalle Associazioni datoriali. Gli esperti non sono implicati nel processo <strong>di</strong> valutazione dei can<strong>di</strong>dati e partecipano ai lavorisolo in veste <strong>di</strong> osservatori. Potranno partecipare altresì, in veste <strong>di</strong> osservatori esterni, esperti nominati dalla Regione ai fini<strong>della</strong> valutazione del sistema.2.2. ATTIVITA’ DEL PRESIDENTEIl Presidente <strong>di</strong> Commissione ha il compito <strong>di</strong> garantire il regolare svolgimento delle prove in base alla normativa ed allein<strong>di</strong>cazioni operative <strong>di</strong> riferimento, ed in particolare deve: Verificare la sussistenza del numero legale dei componenti <strong>della</strong> Commissione; Organizzare la riunione preliminare <strong>di</strong> cui al successivo punto 2.3; Presi<strong>di</strong>are tutte le operazioni relative alla sessione d’esame; Verificare la corretta esecuzione delle operazioni formali relativamente alla compilazione dei verbali; Pre<strong>di</strong>sporre la documentazione ai fini dell’esposizione pubblica degli esiti; Restare a <strong>di</strong>sposizione per eventuale riconvocazione <strong>della</strong> Commissione per sessioni suppletive nei casi <strong>di</strong> cui alsuccessivo punto 3.2.2.3. RIUNIONE PRELIMINAREIstituzioni formative ed Istituti Tecnici:La Commissione all’atto <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento in riunione preliminare procede a:a) verificare i requisiti <strong>di</strong> ammissione dei can<strong>di</strong>dati nel rispetto dei requisiti <strong>di</strong> cui al punto 1 del presentedocumentob) prendere in esame il Piano formativo e gli Esiti <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ciascun allievo;c) concordare le caratteristiche, l’orario e le modalità <strong>di</strong> svolgimento delle prove.Istituti Professionali:La Commissione regionale si inse<strong>di</strong>a dopo l’avvenuto svolgimento degli esami <strong>della</strong> Qualifica <strong>di</strong> istruzione. La Commissioneall’atto <strong>della</strong> riunione preliminare ha il compito <strong>di</strong>:a) verificare i requisiti <strong>di</strong> ammissione dei can<strong>di</strong>dati nel rispetto dei requisiti <strong>di</strong> cui al punto 1 del presentedocumentob) prendere in esame il Piano formativo e gli Esiti <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> ciascun allievo;c) prendere atto dei verbali degli esami già svolti dalla commissione e trascrivere i risultati negli appositiverbali regionali.3. PROVE DI ACCERTAMENTO3.1. AMMISSIONE


Il Presidente <strong>della</strong> Commissione, prima dell’inizio delle prove, unitamente ai Commissari, verifica l’identità degli allievi daesaminare attraverso l’esibizione <strong>di</strong> un documento <strong>di</strong> identità.3.2. SESSIONI E CALENDARIOLe prove <strong>di</strong> accertamento finale si svolgeranno in un’unica sessione. La sessione è un periodo temporale all’interno delquale le Commissioni devono svolgere la propria attività.Le prove <strong>di</strong> esame si articolano in: prova centralizzata, prova professionale e colloquio.Gli allievi per ottenere il punteggio minimo previsto per l’ottenimento <strong>della</strong> Qualifica e del Diploma devono tassativamentepartecipare a tutte le prove.Nella sessione è previsto un giorno prefissato per lo svolgimento <strong>della</strong> prova centralizzata.Pur essendo la calendarizzazione dei lavori lasciata alle Commissioni, tutte le Commissioni dovranno svolgere la provacentralizzata nel medesimo giorno.La data <strong>di</strong> inizio <strong>della</strong> sessione non coincide necessariamente con la data <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amento <strong>della</strong> Commissione; <strong>di</strong>conseguenza il giorno <strong>della</strong> prova centralizzata potrà collocarsi all’inizio o al centro dei lavori <strong>della</strong> Commissione.Le attività <strong>della</strong> Commissione hanno una durata massima <strong>di</strong> 10 giorni lavorativi; il calendario delle prove viene definito dallaCommissione, salva la data <strong>di</strong> somministrazione <strong>della</strong> prova centralizzata. Non sono proponibili per le prove finali legiornate festive. In ogni caso il calendario delle operazioni d’esame deve essere tale da consentire allo stesso Presidente <strong>di</strong>coor<strong>di</strong>nare l’or<strong>di</strong>nato svolgimento <strong>di</strong> tutte le operazioni.Per le prove finali non sono previste prove <strong>di</strong> appello, salvo in caso <strong>di</strong> ricorsi.Solo il Presidente <strong>della</strong> Commissione ha tuttavia facoltà, in casi documentati <strong>di</strong> malattia o <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>mento del can<strong>di</strong>dato <strong>di</strong>particolare gravità, <strong>di</strong> riconvocare in seconda sessione la Commissione per lo svolgimento delle prove, in accordo con laDirezione delle Istituzioni e dandone comunicazione alla Struttura Regionale e <strong>Provincia</strong>le competente.3.3. ARTICOLAZIONE, PUNTEGGIO E CRITERI DI VALUTAZIONEProva centralizzata: La prova centralizzata ha l’obiettivo <strong>di</strong> valutare in che misura gli allievi hanno raggiunto gli esiti <strong>di</strong>appren<strong>di</strong>mento degli Standard Formativi <strong>di</strong> Base <strong>di</strong> riferimento (Standard Formativi Minimi ex Accordo Stato-Regioni del15/01/2004 e saperi e competenze ex D.M. n. 139/07 per i percorsi triennali; Standard Formativi Minimi <strong>di</strong> cui all’<strong>Allegato</strong> Edel Ddg n. 1544 del 22 febbraio 2010 per i percorsi <strong>di</strong> quarto anno). In riferimento ai suddetti standard, la prova è inoltredefinita con riguardo ai <strong>di</strong>versi livelli europei complessivi caratterizzanti la Qualifica ed il Diploma professionale regionale .Strutturazione e punteggio <strong>della</strong> prova <strong>di</strong> Qualifica:Area dei linguaggi:- competenze <strong>di</strong> lingua italiana: punteggio 9 punti- competenza <strong>di</strong> lingua straniera: punteggio 6 puntiArea scientifica e tecnologica:- competenze matematico/scientifiche: punteggio 9 punti- competenza tecnologica: punteggio 6 puntiSi precisa che la parte relativa alla competenza tecnologica sarà “pratica”, in quanto riferita a competenze <strong>di</strong> carattereinformatico, per cui occorre che le Istituzioni provvedano ad organizzare i laboratori e la somministrazione <strong>della</strong> provatenendo conto delle risorse strumentali effettivamente <strong>di</strong>sponibili, prevedendo laddove necessario un avvicendamento degliallievi e/o delle classi.Strutturazione e punteggio <strong>della</strong> prova <strong>di</strong> Diploma:Area dei linguaggi:- competenze <strong>di</strong> lingua italiana: punteggio 10 punti


- competenza <strong>di</strong> lingua straniera: punteggio 10 puntiArea scientifica:- competenze matematico/scientifiche: punteggio 10 puntiLa prova, elaborata dalla Direzione Generale competente, è <strong>di</strong>versificata tra esami <strong>di</strong> percorsi triennali e <strong>di</strong> quarto anno.La prova e le procedure <strong>di</strong> invio verranno fornite alle Istituzioni scolastiche e formative con specifico avviso, attraverso ilsistema informativo regionale.A cura <strong>della</strong> Regione sarà anche inviata una tabella <strong>di</strong> correzione con punteggi e pesi dei <strong>di</strong>versi item.L’in<strong>di</strong>rizzo mail <strong>di</strong> riferimento regionale per qualsiasi richiesta e comunicazione èistruzioneformazione@regione.lombar<strong>di</strong>a.it:Durata in<strong>di</strong>cativa <strong>della</strong> prova centralizzata: 4 ore (a partire dalle h 09.00, data l’esigenza <strong>di</strong> contemporaneità).Prova professionale: La pre<strong>di</strong>sposizione <strong>della</strong> prova professionale è effettuata dalle Istituzioni formative, sulla base <strong>di</strong>in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> massima fornite dalla competente struttura regionale. Le singole Istituzioni progetteranno nel dettaglio laprova, garantendone il carattere unitario, attraverso l’articolazione in parti correlate e basate sui compiti/attività professionalicaratterizzanti (<strong>di</strong> cui agli specifici O.S.A.) che si integrano per realizzare un prodotto/servizio.Si ricorda che per i percorsi triennali <strong>di</strong> Qualifica, le competenze tecnico professionali <strong>di</strong> riferimento sono quelle <strong>di</strong> cui alDDG. del 10 aprile 2007 n. 3618; per i percorsi <strong>di</strong> quarto anno <strong>di</strong> Diploma le competenze tecnico professionali sono quelledefinite dall’allegato C) del DDG n. 1544 del 22 febbraio 2010.La valutazione e certificazione dei risultati saranno effettuati sulla base <strong>di</strong> una griglia autonomamente elaborata dalleIstituzioni, in cui dovranno comunque trovare evidenza i seguenti elementi minimi:- la/e competenza/e (e loro elementi, in termini <strong>di</strong> conoscenze ed abilità) oggetto <strong>della</strong> prova;- gli in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> padronanza <strong>della</strong>/e competenza/e;- il punteggio (ovvero il “peso”) assegnato agli in<strong>di</strong>catori.Le modalità <strong>di</strong> trasmissione delle in<strong>di</strong>cazioni per la prova professionale saranno comunicate con apposito avviso tramite ilsistema Informativo regionale. L’in<strong>di</strong>rizzo mail <strong>di</strong> riferimento per qualsiasi richiesta e comunicazione è:istruzioneformazione@regione.lombar<strong>di</strong>a.itLa prova professionale deve essere strutturata tenendo conto delle specificità delle <strong>di</strong>fferenti aree professionali, in modo dagarantire la verifica dell’avvenuta acquisizione delle competenze tecnico professionali. Di norma non può avere una duratainferiore a sei ore.Colloquio: Il colloquio è strutturato sulla base <strong>della</strong> presentazione da parte dell’allievo <strong>di</strong> un elaborato personale, sottoforma scritta o multime<strong>di</strong>ale, attinente alle tematiche del proprio settore professionale /progetto <strong>di</strong> vita lavorativo.Obiettivo del colloquio è quello <strong>di</strong> verificare il raggiungimento da parte dell’allievo del Profilo educativo, culturale eprofessionale (PECUP) in esito al percorso anche in riferimento agli esiti delle prove sia professionale che centralizzata,nonché <strong>di</strong> offrire una opportunità <strong>di</strong> riflessione circa l’iter formativo realizzato e le scelte maturate in or<strong>di</strong>ne allaprosecuzione degli stu<strong>di</strong> o all’inserimento lavorativo.Il colloquio, da effettuarsi con la supervisione del Presidente, deve avere una durata me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 30 minuti e deve avveniresuccessivamente alla valutazione e alla relativa determinazione del punteggio delle prove professionale e centralizzata.Punteggi: Relativamente all’attribuzione dei punteggi per la valutazione delle singole prove <strong>di</strong> esame si deve fareriferimento al DDUO 9837/2008 al punto 4.1.6 “punteggi complessivi” nell’ambito del secondo ciclo <strong>di</strong> istruzione.4. ALLIEVI DISABILI E AFFETTI DA DISTURBI DI APPRENDIMENTOLe modalità <strong>di</strong> svolgimento degli esami per gli alunni <strong>di</strong>sabili e per gli alunni affetti da Disturbi Specifici <strong>di</strong> Appren<strong>di</strong>mento(DSA) devono fare riferimento alla Circolare n. Protocollo E1.2011.0179359 del 25/03/2011 “Modalità <strong>di</strong> svolgimento delleprove <strong>di</strong> esami finali <strong>di</strong> terza e quarta annualità nei percorsi <strong>di</strong> IFP a.s. 2010/11 per allievi <strong>di</strong>sabili e allievi affetti da<strong>di</strong>sturbi specifici <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento (DSA)”, come da allegato A5.


5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DI SISTEMAAi fini <strong>della</strong> valutazione <strong>di</strong> sistema, verranno attivate azioni <strong>di</strong> monitoraggio attraverso test pre<strong>di</strong>sposti da una CommissioneRegionale, secondo modalità <strong>di</strong>ffuse con apposito avviso tramite il sistema informativo regionale.Il monitoraggio non incide sulla valutazione degli appren<strong>di</strong>menti finalizzata al rilascio dei documenti certificativi finali.Nelle Istituzioni Formative e negli Istituti Tecnici il monitoraggio coincide con la prova centralizzata d’esame.Negli Istituti Professionali il monitoraggio verrà sviluppato sulla base <strong>di</strong> una specifica prova (con italiano e matematica) noncostituente prova d’esame e somministrata in una fase <strong>di</strong>versa rispetto alla sessione dell’esame <strong>di</strong> Qualifica Statale.Per l’anno scolastico 2010/11 la prova <strong>di</strong> monitoraggio per gli Istituti professionali <strong>di</strong> Stato si terrà il 9 giugno 2011.Le prove centralizzate e i test <strong>di</strong> monitoraggio, dovranno essere tenuti agli atti delle Istituzioni.6. ATTI FINALI DELL’ESAME6.1. GIUDIZIO FINALEIl giu<strong>di</strong>zio finale spetta alla Commissione e deve essere formulato sulla base dei risultati delle prove finali, nonché deirisultati del percorso formativo e delle analisi dei lavori svolti dall’allievo durante il percorso formativo. Il giu<strong>di</strong>zio complessivofinale è espresso, a maggioranza, dalla Commissione per ciascun allievo; in caso <strong>di</strong> parità <strong>di</strong> voti, prevale il voto delPresidente.I risultati dovranno essere imme<strong>di</strong>atamente pubblicati al termine dei lavori <strong>della</strong> Commissione.Tale giu<strong>di</strong>zio si formula esclusivamente nei termini <strong>di</strong> IDONEO/A o NON IDONEO/A con esplicitazione <strong>della</strong> votazionefinale in centesimi.Per gli allievi non idonei la Commissione, su carta intestata <strong>della</strong> istituzione Formativa o <strong>della</strong> Istituzione Scolastica, dovràesprimere in modo adeguato le motivazioni che hanno indotto alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> non idoneità; tali <strong>di</strong>chiarazioni dovrannoessere sottoscritte dalla Commissione e non dovranno essere pubblicate.6.2. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI E PROVE SUPPLETIVEI giu<strong>di</strong>zi espressi dalla Commissione e la votazione finale in centesimi devono essere pubblicati sull’albo dellecomunicazioni delle Istituzioni formative imme<strong>di</strong>atamente al termine dei lavori <strong>della</strong> Commissione.In casi documentati <strong>di</strong> malattia o <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> particolare gravità da parte del can<strong>di</strong>dato, il Presidente <strong>della</strong>Commissione, in accordo con l’Istituzione Scolastica o Formativa, ha facoltà <strong>di</strong> fissare una seconda sessione per losvolgimento <strong>della</strong> prova professionale o del colloquio, previa richiesta ed autorizzazione <strong>della</strong> Regione e/o <strong>Provincia</strong>.La Regione in<strong>di</strong>cherà la sessione suppletiva stabilendo la data <strong>della</strong> prova centralizzata.6.3. VERBALI DELLE PROVEI giu<strong>di</strong>zi finali <strong>di</strong> IDONEO/A o NON IDONEO/A e la votazione finale in centesimi, devono essere riportati sugli appositiverbali scaricati dal sistema informativo. Le istituzioni Scolastiche e Formative devono pre<strong>di</strong>sporre due copie compilate inoriginale, firmate da tutti i membri <strong>della</strong> Commissione.Il Presidente <strong>della</strong> Commissione deve sottoscrivere i verbali d’esame apponendo la propria firma su tutte le pagine, e poisotto l’ultimo nominativo degli allievi esaminati, barrare eventuali spazi bianchi residui, dopo aver dato attenta lettura aicontenuti dei verbali medesimi.Il Presidente <strong>della</strong> Commissione deve inoltre riportare nello spazio “Eventuali note ed osservazioni”, oltre alle annotazioniriguardanti eventuali anomalie o altro, anche gli elementi essenziali del verbale <strong>di</strong> riunione preliminare, firmare in calce ebarrare lo spazio non scritto.Una copia dei suddetti verbali deve essere consegnata alla <strong>Provincia</strong> competente per l’espletamento delle procedure <strong>di</strong>autorizzazione alla stampa degli attestati, altra copia deve essere tenuta agli atti delle istituzioni Scolastiche e Formative.


Per gli allievi che non si presentano alle prove, occorre in<strong>di</strong>care sul verbale ASSENTE.6.4. RILASCIO DEGLI ATTESTATI FINALI DI QUALIFICA E DIPLOMAGli attestati saranno compilati attraverso specifica procedura presente nel sistema informativo e stampati <strong>di</strong>rettamente dalleIstituzioni Scolastiche e Formative.Attestati finali <strong>di</strong> Qualifica (allegato A2) e Diploma sono documenti “unici”. Pertanto andranno siglati e timbrati su ogni foglio,avendo anche cura <strong>di</strong> apporre dei “timbri <strong>di</strong> congiunzione” tra le <strong>di</strong>fferenti pagine, al fine <strong>di</strong> renderne impossibile ogniillegittima duplicazione. Si avrà cura, inoltre, <strong>di</strong> assemblare opportunamente i fogli, per ottenere un unico fascicolo.Gli Attestati <strong>di</strong> Qualifica regionali rilasciati in esito agli esami negli Istituti Tecnici e Professionali <strong>di</strong> Stato assumono ledenominazioni corrispondenti alla progettazione <strong>di</strong> dettaglio dei relativi percorsi, specificate nella tabella <strong>di</strong> cuiall’allegato A1 al presente documento.In attuazione dell’Accordo in Conferenza Unificata del 29 aprile 2010, per i percorsi <strong>di</strong> IV annualità viene rilasciato unDiploma Professionale <strong>di</strong> Tecnico, relativo alle figure ed alle competenze <strong>di</strong> cui all’allegato C) del DDG n. 1544/2010 e alRepertorio <strong>di</strong> cui al DDG n. 1146 del 11/02/2010, secondo l’allegato A3.6.5. RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI COMPETENZAAgli allievi che interrompono i percorsi <strong>di</strong> formazione senza partecipare agli esami finali, o che sono giu<strong>di</strong>cati non idonei insede <strong>di</strong> esame finale, potrà essere rilasciato un Attestato <strong>di</strong> competenza con il logo regionale. Si ricorda che taleattestazione può essere rilasciata solo nel caso <strong>di</strong> pieno raggiungimento <strong>della</strong> competenza, comprensiva dei suoi elementinecessari costitutivi (conoscenze e abilità specifiche) secondo l’allegato A4 al presente documento. Nel caso in cui l'allievonon abbia acquisito l'intera competenza, è possibile rilasciare da parte dall'ente accre<strong>di</strong>tato una <strong>di</strong>chiarazione degli elementicomunque acquisiti, senza logo regionale.7. DETERMINAZIONI FINALI DEGLI ESAMI DI QUALIFICA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALILa determinazione complessiva dei risultati d’esame, finalizzata al rilascio <strong>della</strong> Qualifica regionale, sarà effettuataattraverso la <strong>di</strong>samina <strong>della</strong> documentazione relativa agli esami <strong>di</strong> Qualifica statale: ammissione del can<strong>di</strong>dato, risultati delleprove e loro certificazione. La Commissione Regionale dovrà compilare un apposito verbale finale nel quale riporterà ilpunteggio finale in centesimi. Il Presidente potrà inoltre verbalizzare osservazioni nell’ambito <strong>della</strong> relazione finale <strong>di</strong> suacompetenza.8. CERTIFICAZIONI NEI PERCORSI NORMATII can<strong>di</strong>dati privatisti non possono essere ammessi a sostenere l’esame abilitante per acconciatore e perestetista.ACCONCIATURAI percorsi attivati prima <strong>della</strong> approvazione del decreto n. 8506 del 30/7/2008 “Adozione del percorso formativo perl’abilitazione all’esercizio <strong>della</strong> professione <strong>di</strong> acconciatore ai sensi <strong>della</strong> legge n. 174/05 - Disciplina dell’attività <strong>di</strong>acconciatore” che hanno come in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> qualifica “acconciatore” seguiranno la normativa in atto al momento dell’avviodel percorso ai fini dell’abilitazione.


Conseguentemente, a partire dall’a.s. 2010/2011, essendo conclusa la fase transitoria, né la Qualifica triennale né ilDiploma regionale possono coincidere con l’abilitazione all’esercizio <strong>della</strong> professione, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto avvenutonegli anni precedenti.Ai sensi <strong>della</strong> normativa vigente, l’abilitazione all’esercizio <strong>della</strong> professione <strong>di</strong> acconciatore potrà essere acquisitaalternativamente previa frequenza o del quarto anno in DDIF (che si concluderà con un doppio esame uno ai finidell’acquisizione del Diploma professionale <strong>di</strong> tecnico e il secondo ai fini dell’Abilitazione professionale aisensi <strong>della</strong> legge n. 174/05) ovvero <strong>di</strong> un percorso <strong>di</strong> specializzazione ai sensi del decreto 8506/08.ESTETICALa Qualifica triennale acquisita dagli allievi al termine dell’anno formativo 2010/2011 e negli anni precedenti nonè abilitante all’esercizio <strong>della</strong> professione <strong>di</strong> estetista ai sensi <strong>della</strong> legge 1/1990.Per gli allievi che frequentano percorsi <strong>di</strong> quarta annualità del corso <strong>di</strong> “Tecnico delle cure estetiche”, l’ammissibilitàall’esame <strong>di</strong> specializzazione finalizzato al conseguimento <strong>della</strong> abilitazione all’esercizio <strong>della</strong> professione <strong>di</strong> estetistarappresenta una possibilità ulteriore e non la finalità precipua od esclusiva <strong>della</strong> quarta annualità.Nel consentire l’ammissibilità degli allievi del quarto anno all’esame <strong>di</strong> specializzazione non si è inteso omologare unatotale sovrapposizione dei due percorsi, specializzazione e quarto anno, definiti ognuno con proprie specifichecaratteristiche.Gli esami finalizzati al rilascio dell’attestato <strong>di</strong> specializzazione abilitante all’esercizio professionale, seguono le normenazionali e regionali vigenti e sono finalizzati ad accertare le competenze per l’esercizio professionale dell’attività <strong>di</strong>estetista, ai sensi <strong>della</strong> legge 1/90.A tale scopo è pertanto prevista la costituzione <strong>di</strong> due Commissioni d’esame con il medesimo Presidente in<strong>di</strong>viduatodalla <strong>Provincia</strong> <strong>di</strong> competenza e nominato dalla Regione: la prima per il rilascio dell’attestato <strong>di</strong> Diploma <strong>di</strong> Tecnico dellecure estetiche, la seconda per il rilascio dell’attesto <strong>di</strong> specializzazione abilitante alla professione estetista ai sensi <strong>della</strong>legge 1/90.Per quanto concerne i componenti esterni <strong>della</strong> commissione <strong>di</strong> specializzazione la <strong>Provincia</strong> procede ad invitare gliOrganismi previsti dalla normativa vigente (legge 1/90 e dgr 3305/90) a designare il proprio componente.Entrambi i gruppi giu<strong>di</strong>canti devono essere in grado <strong>di</strong> valutare il raggiungimento degli obiettivi considerando lespecifiche e <strong>di</strong>versificate competenze.Nella riunione preliminare le due Commissioni opereranno <strong>di</strong> norma congiuntamente, al fine <strong>di</strong> procedere alle operazioninecessarie, elaborando il calendario che dovrà stabilire le giornate de<strong>di</strong>cate all’esame dei can<strong>di</strong>dati che intendonoconseguire l’abilitazione professionale.9. RICORSII ricorsi avverso gli atti conclusivi delle Commissioni d’esame possono essere presentati esclusivamente avanti il TribunaleAmministrativo Regionale ai sensi <strong>della</strong> normativa vigente.10. GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIOAi Presidenti delle Commissioni esaminatrici regionali dei corsi triennali e <strong>di</strong> IV annualità è attribuito un gettone <strong>di</strong> presenzanella misura € 80,00 per ciascun turno.


Ai commissari esterni, ivi compresi i commissari nominati per gli esami abilitanti (acconciatori ed estetisti), è attributo ungettone <strong>di</strong> presenza nella misura <strong>di</strong> € 35,14 per ciascun turno <strong>di</strong>urno e <strong>di</strong> € 43,81 per il turno serale, .L’importo spettante risulterà <strong>di</strong>minuito dalle ritenute <strong>di</strong> legge.Si intendono per <strong>di</strong>urni i turni del mattino effettuati dalle ore 8 alle ore 13; quelli del pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19; perserali quelli che si svolgono dopo le ore 19.Il gettone <strong>di</strong> presenza per i componenti delle Commissioni va calcolato per le sessioni <strong>di</strong> effettiva presenza.Per i Presidenti, in caso <strong>di</strong> nomina per più Commissioni, va attribuito un solo gettone per la sessione.La liquidazione del gettone <strong>di</strong> presenza deve essere riportata sul modello B/3, allegato alla presente circolare, e deveessere compilato a cura del Direttore/Dirigente <strong>della</strong> istituzione e controfirmato dal Presidente <strong>della</strong> Commissione.Il gettone <strong>di</strong> presenza viene liquidato <strong>di</strong>rettamente, entro 30 giorni dalla data <strong>di</strong> chiusura dell’esame, dalla IstituzioneFormativa o Scolastica per tutti i componenti <strong>della</strong> Commissione e l’importo spettante a ogni singolo Commissario d’esamerisulterà <strong>di</strong>minuito dalle ritenute <strong>di</strong> legge.Le spese <strong>di</strong> viaggio devono essere liquidate al Presidente ed ai Commissari <strong>di</strong>rettamente dalla Istituzione Formativa oScolastica secondo le norme vigenti.Circa il rimborso delle spese <strong>di</strong> viaggio per l’uso del proprio automezzo da parte dei vari Commissari per recarsi dalla sedeabituale <strong>di</strong> servizio alla sede <strong>della</strong> Istituzione Formativa o Scolastica in occasione delle prove finali, si precisa che vaapplicata una indennità chilometrica ragguagliata a un quinto del prezzo vigente del carburante utilizzato.Si precisa, inoltre, che per aver <strong>di</strong>ritto alla corresponsione dell’indennità chilometrica il domicilio deve essere ubicato in un<strong>di</strong>verso Comune rispetto alla sede <strong>di</strong> esame.MODELLI ALLEGATI:- A1 - DENOMINAZIONI QUALIFICHE IFP rilasciate dalle Istituzioni scolastiche a.s. 2010-11- A2 - FORMAT ATTESTATO QUALIFICA- A3 - FORMAT ATTESTATO DIPLOMA- A4 - FORMAT ATTESTATO COMPETENZA- A5 - CIRCOLARE DISABILI- B/1 - composizione <strong>della</strong> commissione- B/2 - verbale riunione preliminare per la organizzazione delle prove- B/3 - liquidazione gettoni <strong>di</strong> presenza- B/4 - frequenze commissari- B/5 - attestazione <strong>di</strong> servizio- B/6 - calendario esamiI modelli da B/1 ad B/6, sopra richiamati, hanno valenza esemplificativa e si definiscono i contenuti minimi.

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