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IL REGNO DI SARDEGNA NEL 1848-1849 - archiviostorico.net

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www.accademiaurbense.itpietà presso i giudici che devono applicare la legge. Ora vedasi, consultandol'esperienza, quale sia il risultato dei processi criminali già istruitisiper fatti di tumulto in questa città. I magistrati hanno parecchie volteordinato degli arresti; il Fisco ha prese delle conclusioni, ma punizioninon se ne viddero. Il pubblico vide invece uscire quasi gloriosi dalle prigionigl'inquisiti, e si avvezzò a credere che la spada della giustizia non siapiù ad uno né a due tagli. E nondimeno il pubblico indicava quegli individuicome rei di turbata tranquillità, di provocazione e tumulti, a vie di fatto,sia nell'ordine politico che in quello della proprietà. Supponendo che veramentenon vi fosse cagione di procedere, perché in tal caso ordinare gliarresti? Sarebbe forse interesse di qualche magistrato che l'andamento dellagiustizia fosse conosciuto per vacillante e cieco? Ma il fatto è che le sentenzenon si temono, perché non si aspettano severe; in altri tempi, perchéil dispotismo pesava egualmente sui giudici e sui giudicati, in ogni minimaombra si vedeva una colpa e si voleva una pena: al presente, che ildispotismo governativo non minaccia più alcuno, il magistrato ode talvoltala voce di un'altra tirannia, la voce della paura. I ribelli alla legge sonoimpudenti ed audaci, ed il giudice teme di affrontare la faccia del faziosoe de' suoi amici quando gl'incontra nella via, dopo averlo giudicato collaseverità della legge. Egli, così dimentica che quando non vi sono piùuomini onnipotenti, l'onnipotenza, l'inflessibilità della legge è la sola guarentigiadella pubblica salute. Per addurre un esempio basterà ricordareche, essendo stato arrestato mesi sono un individuo portatore di armi proibite(pistole cariche, stocco, ed un bulino da ebanista ridotto ad uso distilo) venne in prima instanza condannato al minimum della pena prevedutaper tali casi, cioè a 6 mesi di carcere, considerando che il bulino fossestrumento di professione, e quindi non proibito. Appellatosi, il magistratodi seconda cognizione passò sovra i fatti delle pistole e dello stocco congrande facilità e lo dichiarò abbastanza punito col carcere sofferto, chenon era durato sei mesi.Così l'amministrazione di Sicurezza Pubblica, che nei tempi costituzionalinon può avere mezzi proprii ed arbitrarii di punizione, manca dell'appoggiovalido della magistratura, e perde talmente il credito, chè ègenerale, come si è detto, la voce e la querela che non vi sia più giustiziaspecialmente nelle piccole questioni, che si scioglievano in avanti dai commissariicon l'arbitrio e che ora coll'organizzazione attuale si devono,quando non vi sia mezzo di conciliazione, rimettere ai giudici, dai qualila spesa allontana le parti, paralizzando il diritto. Se vogliamo poi parlaredella forza materiale, si sa quanta sia la disorganizzazione attuale dellaguardia nazionale di Genova: chiamata non risponde sempre con zelo, ciò367

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