12.07.2015 Views

IL REGNO DI SARDEGNA NEL 1848-1849 - archiviostorico.net

IL REGNO DI SARDEGNA NEL 1848-1849 - archiviostorico.net

IL REGNO DI SARDEGNA NEL 1848-1849 - archiviostorico.net

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

www.accademiaurbense.itOra, niuna legge in proposito si opponeva alla ammissione del pubblicovoto, cioè ad una sottoscrizione degli individui fonnanti le compagniedella. guardia. Nulla ha lo statuto costituzionale, nulla quello della guardianazionale, che vi abbia relazione. L'articolo 63 del primo parla di votazione,ma, quanto si prescrive in esso, non ha alcuna relazione colla uostra specie,e quando una legge dispone in particolare sopra l'oggetto che la riguarda,non è mai lecito di estenderne la disposizione al generale, tanto meno inquei fatti non contemplati dalla stessa legge, e dove trattandosi di silenzio,la presunzione è sempre favorevole. Per esempio. lo non trovo nei medesimistatuti che, occorrendo, venga radunata la guardia nazionale dal suocomandante, e invitata a deliberare sull'accettazione di una proposta fattaledal governo, questa debba in altro modo essere approvata che colmezzo di una pubblica sottoscrizione della stessa guardia. In tal silenziodella legge, tutti i principj più elementari di diritto amaestrano che non sideve dedurne di ragione che dove la legge non dispone, non si oppone.L'illegalità, oltre la lettera della legge, potrebbe aver contrari e lanatura della votazione e l'uso de11i uomini addottato in simili materie. Manulla d'illegale contiene in sè il principio del pubblico voto, espresso nellasottoscrizione delle rispettive firme della guardia nazionale, nulla d'inconsueto.Non è questa una petizione, ma una adesione all'offerta propostadal regio governo, e parecchie volte per l'addietro si è usato di far cosi.TI generale Quaglia e Balbi in tal modo radunarono la guardia, sia fra iuffiziali e militi, in tal modo l'int~a!,ono ed essa servivasi di quel dirittoche niuna legge le impediva di preStàre il suo consenso, o a voce, o persottoscrizione pubblica, come appunto. adesso operava. Non mai, ciò facendo,incontrò accusa d'illegalità ,e la sua adesione, o verbalmente o perscritto manifestata, ottenne il suo effetto. Che, se si volesse avvalorareil pubblico voto con istorici esempi, molto potrebbonsi addurre di antichie moderni, per cui nelle più gravi proposizioni venne di preferenza addottato,anzi nelle occasioni più solenni, negli avvenimenti eccezionali, i senatipiù illustri, le assemblee più famose del mondo, preferirono una talforma di votazione, sia per dare una maggiore efficacia e celebrità ai lorosuffragi, sia per provvedere più cautamente al miglior esito dei partiti, cheper onore delle patrie loro, doveano vincersi. Dunque, il pubblico voto dipreferenza addottato, o per dir meglio la pubblica sottoscrizione della guardiaanteposta al segreto squittinio nella deliberazione in discorso, nullaavea. d'illegale, e perché non vietata dalla legge, perché non illegale in semedesima, e perché in simili casi usata dalla stessa guardia, e perché antichie moderni esempi ci mostravano il voto pubblico, seguitato laddove si eratrattato di qualche grave paese e quello degli uomini chiamati a votarlo.213

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!