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Consiglio di Stato, sez. VI, 30 aprile 2013, n. 2346 ... - Ediltecnico

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Alla luce <strong>di</strong> tale inequivoco quadro normativo appare al Collegio che l’Amministrazione, comecorrettamente rilevato dal Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo grado, abbia fatto corretta applicazione allafattispecie dei principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto desumibili dalla richiamate <strong>di</strong>sposizioni che impongono lapermanenza della titolarità della concessione in capo all’originario soggetto, senza che questipossa <strong>di</strong>sporne all’insaputa della Amministrazione concedente..Dopo lo svolgimento <strong>di</strong> un’attenta istruttoria, la Capitaneria <strong>di</strong> Porto ha accertato che vi erastata in effetti, senza che l’Amministrazione concedente fosse stata preventivamenteinformata, una sostituzione <strong>di</strong> un soggetto ad un altro nella titolarità dell’area demaniale. Ineffetti, risulta dagli atti che il 13 <strong>aprile</strong> 1988 tra il Di Mattia ed il Di Francesco era statoconcluso dapprima un contratto <strong>di</strong> affitto d’azienda che riguardava lo stabilimento balneare “New Port”, dopo <strong>di</strong> che, in data 21 <strong>aprile</strong> 1992, e già quando era in corso una procedura <strong>di</strong>concordato preventivo cui il Di Mattia era stato ammesso, vi era stato il conferimento dellastessa azienda nella società “New Port” sas, costituita tra esso conferente, il sig. Di Francescoed altro soggetto.Con riferimento a tali elementi fattuali il Collegio ritiene che legittimamente sia stata <strong>di</strong>spostala decadenza del titolo concessorio, risultando per tabulas smentita la tesi <strong>di</strong>fensiva della parteappellante secondo cui l’inserimento del sig. Di Francesco nella gestione dello stabilimentobalneare non avrebbe fatto perdere al sig. Di Mattia la titolarità e la <strong>di</strong>sponibilità del bene giàoggetto <strong>di</strong> concessione in suo favore. Né appare rilevante, ai fini della legittimità delprovve<strong>di</strong>mento decadenziale, che l’Amministrazione <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> aver subito un danno pereffetto della illegittima sostituzione del titolare del rapporto, atteso che il vulnus all’interessepubblico -è rappresentato dal fatto in sé – preso in specifica considerazione dalla legge - dellasostituzione soggettiva, comportamento che esautora inammissibilmente l’Amministrazioneconcedente dal potere <strong>di</strong> scegliere i soggetti cui affidare i beni demaniali.4.- Quanto alla parte della impugnazione <strong>di</strong> primo grado che si rivolge avverso la concessionerilasciata al controinteressato Di Francesco, il Collegio osserva che correttamente il Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>primo grado ha rilevato il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> interesse in capo al signor Di Mattia Clau<strong>di</strong>o, in quanto

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