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Consiglio di Stato, sez. VI, 30 aprile 2013, n. 2346 ... - Ediltecnico

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<strong>di</strong>sponibilità del manufatto esistente”, riservandosi <strong>di</strong> esaminare l’istanza del sig. Di Francesco<strong>di</strong> assegnazione della stessa area.Con il successivo decreto 4 giugno 1997, n. 88/97, lo stesso Comandante, rilevato che ilTribunale <strong>di</strong> Teramo aveva <strong>di</strong>sposto il sequestro giu<strong>di</strong>ziale dell’intero complesso balneare,affidandolo in custo<strong>di</strong>a e gestione al sig. Di Francesco Sandro, ha esteso la predetta decadenzaanche alla parte dell’area in concessione occupata dall’arenile, contestualmente assentendo alsig. Di Francesco la concessione demaniale marittima riferita all’intero stabilimento balneare“fin tanto che il Tribunale civile <strong>di</strong> Teramo si pronuncerà nel merito” del predetto proce<strong>di</strong>mentocautelare.Tale decreto contiene dunque un duplice contenuto <strong>di</strong>spositivo, dal momento che vienedefinitivamente decretata la decadenza del <strong>di</strong> Mattia dalla concessione dell’intera area e vieneprovvisoriamente assegnata la stessa area in concessione al Di Francesco.2.2- A sostegno dei <strong>di</strong>stinti provve<strong>di</strong>menti l’Amministrazione ha posto, da un lato, la ragione, <strong>di</strong>per sé assorbente, secondo cui il precedente concessionario aveva inammissibilmentesostituito altri (il sig. Sandro Di Francesco) nel go<strong>di</strong>mento della concessione (così comepuntualmente in<strong>di</strong>cato nel decreto n. 74/97) e, quanto alla concessione provvisoria in favoredel Di Francesco, che la stessa trovava la propria causa nell’esigenza <strong>di</strong> rendere coerente iltitolo amministrativo concessorio con quanto <strong>di</strong>sposto dal Tribunale civile <strong>di</strong> Teramo che, nel<strong>di</strong>sporre il sequestro giu<strong>di</strong>ziale dell’intero complesso balneare, lo aveva affidato in custo<strong>di</strong>a egestione al sig. Di Francesco.Il Tar, nel respingere i suin<strong>di</strong>cati ricorsi <strong>di</strong> primo grado, ha rilevato in particolare la pienasussistenza delle ragioni poste a base dell’atto <strong>di</strong> decadenza, essendo rimasto provato il nonconsentito affidamento ad altri – senza nulla comunicare alla Amministrazione concedente - deltitolo concessorio da parte del sig. Di Mattia e risultando inammissibile, per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> interesse,la pretesa dell’originario titolare della concessione a censurare le scelte dell’Amministrazionerelative ai successivi atti <strong>di</strong>spositivi del bene già oggetto <strong>di</strong> concessione in suo favore.2.3 Deducono gli appellanti, a sostegno del gravame:

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