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Consiglio di Stato, sez. VI, 30 aprile 2013, n. 2346 ... - Ediltecnico

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<strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>, <strong>sez</strong>. <strong>VI</strong>, <strong>30</strong> <strong>aprile</strong> <strong>2013</strong>, n. <strong>2346</strong>Demanio marittimo - Co<strong>di</strong>ce della navigazione - Decadenza dalla concessione demanialemarittima per affidamento ad altri - Fattispecie non consentita dal Co<strong>di</strong>ce della navigazione –Art. <strong>30</strong> del Co<strong>di</strong>ce.REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong>in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Sesta)ha pronunciato la presenteSENTENZAsul ricorso numero <strong>di</strong> registro generale 2899 del 2007, proposto dai signori Clau<strong>di</strong>o e Valerio DiMattia, rappresentati e <strong>di</strong>fesi dall'avvocato Pierluigi De Nar<strong>di</strong>s, con domicilio eletto presso ilsignor Avilio Presutti in Roma, piazza S. Salvatore in Lauro, 10;controIl signor Sandro Di Francesco, rappresentato e <strong>di</strong>feso dagli avvocati Guglielmo Marconi eGabriella Zuccarini, con domicilio eletto presso il signor Giuseppe Montanara in Roma, viaFibreno 4;il Capo del Compartimento Marittimo ed il Comandante Porto Pescara, il Ministero dei Trasportie Navigazione, la Regione Abruzzo, non costituiti in questo grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio;per la riformadella sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA n. 83/2006, resa tra leparti, concernente decadenza dalla concessione demaniale marittima e risarcimento del dannoVisti il ricorso in appello e i relativi allegati;Viste le memorie <strong>di</strong>fensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nell'u<strong>di</strong>enza pubblica del giorno 9 <strong>aprile</strong> <strong>2013</strong> il consigliere <strong>di</strong> <strong>Stato</strong> Giulio CastriotaScanderbeg e u<strong>di</strong>ti per le parti l’avvocato Luigi Volpe, per delega dell'avvocato De Nar<strong>di</strong>s, el'avvocato Zuccarini;


<strong>di</strong>sponibilità del manufatto esistente”, riservandosi <strong>di</strong> esaminare l’istanza del sig. Di Francesco<strong>di</strong> assegnazione della stessa area.Con il successivo decreto 4 giugno 1997, n. 88/97, lo stesso Comandante, rilevato che ilTribunale <strong>di</strong> Teramo aveva <strong>di</strong>sposto il sequestro giu<strong>di</strong>ziale dell’intero complesso balneare,affidandolo in custo<strong>di</strong>a e gestione al sig. Di Francesco Sandro, ha esteso la predetta decadenzaanche alla parte dell’area in concessione occupata dall’arenile, contestualmente assentendo alsig. Di Francesco la concessione demaniale marittima riferita all’intero stabilimento balneare“fin tanto che il Tribunale civile <strong>di</strong> Teramo si pronuncerà nel merito” del predetto proce<strong>di</strong>mentocautelare.Tale decreto contiene dunque un duplice contenuto <strong>di</strong>spositivo, dal momento che vienedefinitivamente decretata la decadenza del <strong>di</strong> Mattia dalla concessione dell’intera area e vieneprovvisoriamente assegnata la stessa area in concessione al Di Francesco.2.2- A sostegno dei <strong>di</strong>stinti provve<strong>di</strong>menti l’Amministrazione ha posto, da un lato, la ragione, <strong>di</strong>per sé assorbente, secondo cui il precedente concessionario aveva inammissibilmentesostituito altri (il sig. Sandro Di Francesco) nel go<strong>di</strong>mento della concessione (così comepuntualmente in<strong>di</strong>cato nel decreto n. 74/97) e, quanto alla concessione provvisoria in favoredel Di Francesco, che la stessa trovava la propria causa nell’esigenza <strong>di</strong> rendere coerente iltitolo amministrativo concessorio con quanto <strong>di</strong>sposto dal Tribunale civile <strong>di</strong> Teramo che, nel<strong>di</strong>sporre il sequestro giu<strong>di</strong>ziale dell’intero complesso balneare, lo aveva affidato in custo<strong>di</strong>a egestione al sig. Di Francesco.Il Tar, nel respingere i suin<strong>di</strong>cati ricorsi <strong>di</strong> primo grado, ha rilevato in particolare la pienasussistenza delle ragioni poste a base dell’atto <strong>di</strong> decadenza, essendo rimasto provato il nonconsentito affidamento ad altri – senza nulla comunicare alla Amministrazione concedente - deltitolo concessorio da parte del sig. Di Mattia e risultando inammissibile, per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> interesse,la pretesa dell’originario titolare della concessione a censurare le scelte dell’Amministrazionerelative ai successivi atti <strong>di</strong>spositivi del bene già oggetto <strong>di</strong> concessione in suo favore.2.3 Deducono gli appellanti, a sostegno del gravame:


Alla luce <strong>di</strong> tale inequivoco quadro normativo appare al Collegio che l’Amministrazione, comecorrettamente rilevato dal Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo grado, abbia fatto corretta applicazione allafattispecie dei principi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto desumibili dalla richiamate <strong>di</strong>sposizioni che impongono lapermanenza della titolarità della concessione in capo all’originario soggetto, senza che questipossa <strong>di</strong>sporne all’insaputa della Amministrazione concedente..Dopo lo svolgimento <strong>di</strong> un’attenta istruttoria, la Capitaneria <strong>di</strong> Porto ha accertato che vi erastata in effetti, senza che l’Amministrazione concedente fosse stata preventivamenteinformata, una sostituzione <strong>di</strong> un soggetto ad un altro nella titolarità dell’area demaniale. Ineffetti, risulta dagli atti che il 13 <strong>aprile</strong> 1988 tra il Di Mattia ed il Di Francesco era statoconcluso dapprima un contratto <strong>di</strong> affitto d’azienda che riguardava lo stabilimento balneare “New Port”, dopo <strong>di</strong> che, in data 21 <strong>aprile</strong> 1992, e già quando era in corso una procedura <strong>di</strong>concordato preventivo cui il Di Mattia era stato ammesso, vi era stato il conferimento dellastessa azienda nella società “New Port” sas, costituita tra esso conferente, il sig. Di Francescoed altro soggetto.Con riferimento a tali elementi fattuali il Collegio ritiene che legittimamente sia stata <strong>di</strong>spostala decadenza del titolo concessorio, risultando per tabulas smentita la tesi <strong>di</strong>fensiva della parteappellante secondo cui l’inserimento del sig. Di Francesco nella gestione dello stabilimentobalneare non avrebbe fatto perdere al sig. Di Mattia la titolarità e la <strong>di</strong>sponibilità del bene giàoggetto <strong>di</strong> concessione in suo favore. Né appare rilevante, ai fini della legittimità delprovve<strong>di</strong>mento decadenziale, che l’Amministrazione <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> aver subito un danno pereffetto della illegittima sostituzione del titolare del rapporto, atteso che il vulnus all’interessepubblico -è rappresentato dal fatto in sé – preso in specifica considerazione dalla legge - dellasostituzione soggettiva, comportamento che esautora inammissibilmente l’Amministrazioneconcedente dal potere <strong>di</strong> scegliere i soggetti cui affidare i beni demaniali.4.- Quanto alla parte della impugnazione <strong>di</strong> primo grado che si rivolge avverso la concessionerilasciata al controinteressato Di Francesco, il Collegio osserva che correttamente il Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>primo grado ha rilevato il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> interesse in capo al signor Di Mattia Clau<strong>di</strong>o, in quanto


concessionario decaduto, a contestare la legittimità dell’assegnazione successiva dell’areademaniale marittima ad altri soggetti; l’estinzione <strong>di</strong> un rapporto concessorio determina infattil’inammissibilità del ricorso giuris<strong>di</strong>zionale proposto dal concessionario decaduto avverso ilsuccessivo operato della p.a. concedente. In ogni caso, non risulta irragionevole il rilascio deltitolo concessorio in favore <strong>di</strong> chi era stato nominato custode dei beni in sequestro dellostabilimento balneare, non risultando a ciò ostativo il fatto che il sig. Di Francesco avesse giàottenuto la <strong>di</strong>sponibilità dei beni con i richiamati atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato, essendo all’epocasoggetto estraneo al rapporto con l’Amministrazione concedente .5.- Da ultimo, vanno del pari <strong>di</strong>sattese le doglianze, riproposte in questo grado, avverso ilmancato rilascio della concessione in favore del sig. Di Mattia Valerio, a seguito della istanza <strong>di</strong>volturazione del titolo concessorio dell’8 maggio 1997.Ferme le considerazioni sopra esposte riguardo alla legittimità del rilascio del titolo provvisorioin favore del sig. Di Francesco, vale osservare che, come rimarcato dai giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> prime cure, laistanza <strong>di</strong> volturazione era stata presentata dal sig. Clau<strong>di</strong>o Di Mattia, il quale dopo averchiesto <strong>di</strong> poter attivare per la stagione estiva 1997 i servizi <strong>di</strong> spiaggia concernenti la posa inopera degli ombrelloni, si era <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong>sposto “a rinunciare alla predetta attività in favoredel figlio Di Mattia Valerio”, che aveva firmato tale istanza solo “in segno <strong>di</strong> accettazione”.Ora, a prescindere da ogni altra considerazione, appare al Collegio coerente con la stessaprecedente determinazione <strong>di</strong> decadenza <strong>di</strong>sposta in confronto dell’istante Di Mattia Clau<strong>di</strong>oche anche questa richiesta – da egli stesso proposta - venisse denegata, dato che il suoaccoglimento avrebbe potuto assumere, da un lato, un significato contrad<strong>di</strong>ttorio ed elusivodella precedente decadenza e, dall’altro, <strong>di</strong> un atto contrario al principio in base al quale alconcessionario decaduto per inosservanza degli obblighi impostigli non può essergli affidata inconcessione la stessa area demaniale. E’ evidente, infatti, che la istanza del padre per lavolturazione del titolo in favore del figlio poteva ragionevolmente apparire come l’estremotentativo <strong>di</strong> non mo<strong>di</strong>ficare l’assetto sostanziale degli interessi sottesi all’esercizio del titolo


concessorio, che per contro l’Amministrazione aveva inteso rimuovere a mezzo delprovve<strong>di</strong>mento decadenziale.In definitiva, anche per questa parte l’appello va respinto.Le spese del presente grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio possono essere compensate tra le parti, ricorrendogiusti motivi.P.Q.M.Il <strong>Consiglio</strong> <strong>di</strong> <strong>Stato</strong> in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciandosull'appello ( RG n. 2899/07), come in epigrafe proposto, lo respinge.Spese del presente grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio compensate.Or<strong>di</strong>na che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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