altrove. Se deve chiedere allo Stato, non puòessere perché manca <strong>di</strong> qualcosa: è perchéha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> usare le forze dello Statoper se stessa, come se le appartenessero.Questa dottrina è chiaramente espressada Bonifacio VIII nellʼinfallibile BollaUnam <strong>San</strong>ctam, che <strong>di</strong>ce: «Lʼuna e lʼaltraspada sono in potestà della Chiesa, cioèla spada spirituale e quella materiale. Maquesta deve essere usata in favore dellaChiesa, questa dalla Chiesa. Quella ènella mano del Sacerdote, questa dei Ree dei soldati, ma secondo il cenno e ilvolere del Sacerdote. Occorre infatti cheun gla<strong>di</strong>o sia sottomesso allʼaltro, e chelʼautorità temporale sia sottomessa a quellaspirituale»( 10 ). Commenteremo più oltreampiamente questa Bolla: ci basti per oraa <strong>di</strong>mostrazione almeno del <strong>di</strong>ritto dellaChiesa <strong>di</strong> esigere lʼesercizio del gla<strong>di</strong>odallo Stato (cfr. anche il can. 2198).Se la Chiesa ha questo <strong>di</strong>ritto e <strong>di</strong>fatto lo ha nei secoli esercitato, questo nonesclude che essa possa avere una sua propriaforza armata e gestirla <strong>di</strong>rettamente. Se neisecoli si è a volte preferito non esercitaretale potere <strong>di</strong>rettamente, il non uso non<strong>di</strong>mostra lʼassenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto. Alcuni teologinegano alla Chiesa tale <strong>di</strong>ritto, <strong>di</strong>cendo cheinfatti il caso non è mai esistito. Se il Papaaveva (ed ha) una forza armata lʼavrebbein quanto è anche sovrano temporale, nonin quanto Capo della Chiesa.In realtà, siamo in grado <strong>di</strong> citarealmeno un caso storico famosissimo e nonisolato, in cui ve<strong>di</strong>amo un Vescovo <strong>di</strong>sporre<strong>di</strong> una sua polizia, e <strong>di</strong>fendere questo<strong>di</strong>ritto come suo proprio <strong>di</strong> fronte alleautorità secolari che vogliono toglierglielo.Notiamo subito che questo Vescovo, a<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> molti altri a quei tempi,non aveva una qualche giuris<strong>di</strong>zionecivile (cʼerano Vescovi ed Abati Conti, oPrincipi che riunivano nella loro persona idue poteri), ed è evidente che riven<strong>di</strong>cavalʼuso della forza armata per far applicaredei provve<strong>di</strong>menti che scaturivano dallagiuris<strong>di</strong>zione spirituale. Questo Vescovo èlo stesso san Carlo Borromeo. A Milano iltribunale vescovile interveniva su numerosidelitti (bestemmia, infrazioni del <strong>di</strong>giuno edel riposo festivo, usura, immoralità etc.), eil Borromeo aveva ristabilito il tra<strong>di</strong>zionaledrappello <strong>di</strong> birri armati per far rispettarele sentenze. Il senato <strong>di</strong> Milano protestò,<strong>di</strong>cendo che lʼArcivescovo non potevaadoperare i suoi armati contro dei laici. Unalunga e dura controversia tra Milano, Romae Madrid si concluse nel <strong>di</strong>cembre 1569,con la vittoria dellʼArcivescovo, sostenutoda san <strong>Pio</strong> V, che si vide confermato nelsuo <strong>di</strong>ritto: il Senato pubblicamente sisottomise e chiese perdono per le censureincorse.Ugualmente, ci sembra <strong>di</strong>fficile<strong>di</strong>stinguere tra il Papa come sovranotemporale e il Papa Capo della Chiesaquando sappiamo che il suo esercitoera detto lʼesercito “della Chiesa”, checombatteva sotto il rosso vessillo dellaChiesa Romana che era solennementeconsegnato dal Papa al Capitano generale“<strong>di</strong> <strong>San</strong>ta Romana Chiesa” con una specialebene<strong>di</strong>zione perché fosse «inimicis populichristiani terribile»( 11 ).Per gli stessi motivi, sembraimpossibile negare alla Chiesa il cosiddettoius gla<strong>di</strong>i, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> spada, cioè <strong>di</strong>infliggere delle pene corporali fino allapena <strong>di</strong> morte, sia in modo me<strong>di</strong>ato(tramite cioè lʼausilio del braccio secolare)sia in modo imme<strong>di</strong>ato. Infatti tale penaè necessaria ad ogni società per il benecomune davanti a uomini incorreggibili oalla necessità <strong>di</strong> dare il terrore dei delittipiù gravi. Possiamo <strong>di</strong>re che la pena <strong>di</strong>morte è lecita e necessaria per la Chiesa allostesso titolo che per lo Stato. Impossibileaffermare che la Chiesa non abbia defacto pronunciate delle sentenze capitali<strong>di</strong> propria autorità (e non solo per unagiuris<strong>di</strong>zione civile concessa dai Principilaici). Citiamo qui tre testimonianze: LucioIII or<strong>di</strong>na che gli eretici condannati sianolasciati allʼarbitrio delle autorità laiche, ilche equivale a consegnarli alla morte( 12 );Innocenzo III or<strong>di</strong>na ai Principi secolari«che per la <strong>di</strong>fesa della fede prestino unpubblico giuramento, che cercheranno <strong>di</strong>sterminare dalle terre <strong>di</strong> loro giuris<strong>di</strong>zione,con buona volontà e nella misura delleloro forze, tutti gli eretici segnalati dallaChiesa»( 13 ); infine la proposizione <strong>di</strong>Lutero condannata da Leone X <strong>di</strong>ceLa Tra<strong>di</strong>zioneCattolica12
Papa Innocenzo III. Mosaico dellʼantica basilica<strong>di</strong> <strong>San</strong> Pietro.testualmente: «Bruciare gli eretici è controla volontà dello Spirito»( 14 ).Gli argomenti sulla necessariamansuetu<strong>di</strong>ne della Chiesa apportati dagliavversari <strong>di</strong> questa tesi si riferisconopiuttosto allʼesercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> gla<strong>di</strong>oche non alla sua esistenza. Ammessalʼesistenza <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto, <strong>di</strong>venta <strong>di</strong>fficilenegare alla Chiesa il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> applicarlo<strong>di</strong>rettamente, senza lʼinterme<strong>di</strong>ario delloStato, anche se volentieri ammettiamo checiò deve essere avvenuto raramente.LA CHIESA NEI SUOI RAPPORTICON LA SOCIETÀ TEMPORALEa) Il potere in<strong>di</strong>rettoRiteniamo inutile ricordare qui leinnumerevoli condanne dei PonteficiRomani al sistema <strong>di</strong> separazione dellaChiesa dallo Stato, falsissima maximequeperniciosa sententia, come lo definiva san<strong>Pio</strong> X nellʼenciclica Vehementer.Indubbiamente alla Chiesa, comesocietà spirituale, non spetta <strong>di</strong> per sé alcunpotere imme<strong>di</strong>ato sulle cose del governotemporale, che esulano dal suo fine.Regnum meum non est de hoc mundo: il fine<strong>di</strong> quel Regno <strong>di</strong> Dio che è la Chiesa non èassolutamente terreno, ma soprannaturalee celeste.Tuttavia, per la superiorità dellospirito sulla materia, del fine soprannaturaleche ingloba il fine temporale, si deveammettere una netta subor<strong>di</strong>nazione delloStato alla Chiesa, almeno in via in<strong>di</strong>retta.Non si tratta <strong>di</strong> un mero potere <strong>di</strong>rettivo,come volevano il Bossuet ed i gallicani,ovvero <strong>di</strong> un semplice potere <strong>di</strong> consigliareed esortare o <strong>di</strong> insegnare la giusta stradaai sovrani (come <strong>di</strong>cevano i QuattroArticoli della Dichiarazione del Clerogallicano del 1682, condannati dal brevedel beato Innocenzo XI dellʼ11 aprile 1682e dalla Costituzione Inter multiplices <strong>di</strong>Alessandro VIII del 4 agosto 1690, DzS.2281-2285; condanna ripresa da <strong>Pio</strong> VIin Auctorem fidei, DzS. 2699): è inveceuna vera giuris<strong>di</strong>zione comprendente il<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nare, giu<strong>di</strong>care, costringere.Lo abbiamo visto in qualche misura peril potere <strong>di</strong> usare del cosiddetto bracciosecolare, ed abbiamo già citato la necessariasottomissione <strong>di</strong> un gla<strong>di</strong>o allʼaltro volutada Bonifacio VIII. Questa sottomissionein<strong>di</strong>retta, la cui esistenza è innegabile,deriva dallʼautorità che la Chiesa ha su tuttii battezzati, Principi compresi, e dal suodovere <strong>di</strong> provvedere al bene dei medesimi.Così, in tutto ciò che tocca la fede o lamorale, la Chiesa ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> intervenire,ratione peccati, secondo lʼespressioneusata da Innocenzo III( 15 ) e BonifacioVIII. Oltre a san Roberto Bellarmino,che largamente spiegò lʼesistenza e lanatura <strong>di</strong> tale potere, citiamo qui le parole<strong>di</strong> san Tommaso: «La potestà secolare èsottomessa alla spirituale, come il corpoallʼanima, e perciò non si usurpa il poterese il Prelato spirituale si intromette neltemporale quanto alle cose nelle quali gliè sottomessa la potestà secolare»( 16 ).Lʼestensione <strong>di</strong> un tale potere in<strong>di</strong>retto,che è vera giuris<strong>di</strong>zione, è massima.13La Tra<strong>di</strong>zioneCattolica